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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3350/2020 depositato il 07/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD30302027982019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD30302027982019 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD3030202798/2019 per l'anno 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio controlli -, notificato il 13.12.2019.
L'Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni.
La corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentato che il contribuente ha presentato, entro il 10 ottobre 2023, copia della domanda di definizione agevolata presentata secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197 del
2022, e copia delle quietanza di pagamento della prima rata unitamente alle quietanze di pagamento delle rate scadute fino al 30/9/2025.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso che il menzionato art.1, al comma
198, prevede che “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma
197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto”.
A mente della norma da ultimo menzionata le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass.2024, n. 26610).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese a carico della parte che le ha anticipate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3350/2020 depositato il 07/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD30302027982019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD30302027982019 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD3030202798/2019 per l'anno 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio controlli -, notificato il 13.12.2019.
L'Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni.
La corte all'udienza del 12/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentato che il contribuente ha presentato, entro il 10 ottobre 2023, copia della domanda di definizione agevolata presentata secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197 del
2022, e copia delle quietanza di pagamento della prima rata unitamente alle quietanze di pagamento delle rate scadute fino al 30/9/2025.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, atteso che il menzionato art.1, al comma
198, prevede che “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma
197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto”.
A mente della norma da ultimo menzionata le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass.2024, n. 26610).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese a carico della parte che le ha anticipate.