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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 15/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
IN SA MARIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 931/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239024000036000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16/01/2024 l'odierno ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento n.
29320239024000036000, emesso da AdeR e notificato al contribuente in data 16.11.2023, relativo al mancato pagamento dell'IMU sull'immobile sito in Aci Castello, Indirizzo_1 per un importo di Euro 569,22, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica, a titolo di IMU, anno di imposta 2014.
Eccepisce omessa notifica atto di accertamento e non decenza del tributo in quanto afferente a prima casa.
Resistono DE e il Comune di Aci Castello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'invito al pagamento è stato preceduto dalla regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa prodromico e riferito all'IMU anno di imposta 2014. A tal fine l'ente ha prodotto l'avviso di accertamento n. 1396 a titolo di omesso versamento dell'IMU, per l'anno 2014, notificato a mezzo raccomandata A.G. n.
78804150943-7 del 20/12/2019, unitamente all'avviso di ricevimento della notifica ove è stato annotato che a causa della temporanea assenza del destinatario è stato immesso avviso in cassetta presso lo stabile in indirizzo e contestualmente è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito e la C.A.D del plico presso l'ufficio con raccomandata n. 62882109409-5 del 03/03/2020.
La mancata impugnazione dell'atto prodromico in via autonoma nei termini ex lege previsti rende inammissibile il presente ricorso per quanto riguarda i vizi inerenti la pretesa fiscale. Segnatamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs n. 546/92: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” La regolare notifica degli avvisi di accertamento determina l'infondatezza dell'eccezione relativa al decorso del termine di prescrizione e decadenza e alla non debenza del tributo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti costituite liquidandole in €220,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 12.1.2026
Il Giudice monocratico
IA M. RI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
IN SA MARIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 931/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320239024000036000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16/01/2024 l'odierno ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento n.
29320239024000036000, emesso da AdeR e notificato al contribuente in data 16.11.2023, relativo al mancato pagamento dell'IMU sull'immobile sito in Aci Castello, Indirizzo_1 per un importo di Euro 569,22, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica, a titolo di IMU, anno di imposta 2014.
Eccepisce omessa notifica atto di accertamento e non decenza del tributo in quanto afferente a prima casa.
Resistono DE e il Comune di Aci Castello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'invito al pagamento è stato preceduto dalla regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa prodromico e riferito all'IMU anno di imposta 2014. A tal fine l'ente ha prodotto l'avviso di accertamento n. 1396 a titolo di omesso versamento dell'IMU, per l'anno 2014, notificato a mezzo raccomandata A.G. n.
78804150943-7 del 20/12/2019, unitamente all'avviso di ricevimento della notifica ove è stato annotato che a causa della temporanea assenza del destinatario è stato immesso avviso in cassetta presso lo stabile in indirizzo e contestualmente è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito e la C.A.D del plico presso l'ufficio con raccomandata n. 62882109409-5 del 03/03/2020.
La mancata impugnazione dell'atto prodromico in via autonoma nei termini ex lege previsti rende inammissibile il presente ricorso per quanto riguarda i vizi inerenti la pretesa fiscale. Segnatamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs n. 546/92: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” La regolare notifica degli avvisi di accertamento determina l'infondatezza dell'eccezione relativa al decorso del termine di prescrizione e decadenza e alla non debenza del tributo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti costituite liquidandole in €220,00 ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 12.1.2026
Il Giudice monocratico
IA M. RI