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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2319/20 RG
Udienza del 23.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti della Pina e Caiaffa.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti, l'avv.to Caiaffa insistendo peraltro nelle richieste istruttorie già formulate nelle note di trattazione scritta relative all'udienza dell'8.9.23, ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2319/20 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte convenuta (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 9.6.18, alle 12:00 circa, a bordo della propria Hyunday Tucson tg
DL 312 PL, stava percorrendo la v. Carignano con direzione Carignano-Sarzana; che giunta ad una curva destrorsa nel senso di marcia percorso, trovava la propria corsia invasa dalla Volkswagen Golf tg CP 342 FL di proprietà del e condotta dal medesimo, che stava procedendo a velocità CP_3 elevata;
che per evitare l'urto si stringeva verso destra;
che nel far questo urtava con la ruota anteriore destra la parete rocciosa latistante e che in conseguenza di questo l'auto si ribaltava parzialmente sul fianco sinistro;
che in conseguenza di tale sinistro subiva gravi lesioni e l'auto rimaneva danneggiata in misura tale da rendere la riparazione antieconomica.
L'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno, sia nei confronti del sia nei CP_3 confronti dell'assicuratrice dello stesso.
Contumace il la ha contestato sia l'invasione di corsia da parte del primo, CP_3 CP_2 sia la sua eccessiva velocità, attribuendo il sinistro unicamente all'imprudente condotta di guida dell'attrice ed all'eccessiva velocità della stessa.
La ha quindi chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Motivi della decisione
La causa ruota attorno a due circostanze: da un lato il fatto che il abbia invaso la CP_3 corsia di marcia della e che pertanto il ribaltamento dell'auto di quest'ultima sia dipeso da CP_1 una manovra resa necessaria da tale invasione;
dall'altro la velocità delle auto.
Su tali circostanze, il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata
(anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni del ct di parte attrice), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha concluso: quanto alla velocità, che al momento del fatto l'attrice stava procedendo alla velocità di circa 40 km/h ed il convenuto a quella di circa 30 km/h; quanto all'invasione di corsia, che nel momento nel quale le due auto sfilarono una accanto all'altra l'auto del si trovava nella propria corsia, mentre nulla è CP_3 possibile stabilire in merito ad un'eventuale invasione precedente a tale momento.
Fuori questione, alla luce di tali conclusioni, una velocità eccessiva, tanto dell'attrice quanto del convenuto, per ciò che concerne l'invasione di corsia da parte del secondo, l'unico elemento istruttorio in atti è dunque rappresentato dalla deposizione del teste il quale ha riferito che, Tes_1 trovandosi a percorrere la strada in questione in bicicletta, ed essendo stato da poco superato dal assistette al sinistro, ed ha confermato che in effetti il convenuto invase la corsia dell'attrice. CP_3
Tale deposizione risulta peraltro confliggente con i dati oggettivi sotto due punti di vista: per un verso in quanto riferisce che il convenuto lo aveva sorpassato procedendo ad alta velocità, ciò che, alla luce delle conclusioni sul punto del ctu e considerato che il sorpasso sarebbe avvenuto subito prima del sinistro, non può essere vero;
per altro verso – e più significativamente in punto di attendibilità del teste – in quanto riferisce che la posizione di quiete dell'auto dell'attrice, dopo il ribaltamento, era verso il centro della carreggiata, ciò che confligge con le foto in atti, nelle quali si vede che l'auto in questione si arrestò a contatto con il guardrail posto sul lato sinistro della strada
(nel senso di marcia dell'attrice).
Alla luce di queste criticità, e pertanto della scarsa attendibilità della deposizione in questione, questa, da sola, non può dunque essere ritenuta sufficiente a far ritenere provata l'allegata invasione di corsia da parte del ragion per cui la domanda deve essere respinta. CP_3
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari
Udienza del 23.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti della Pina e Caiaffa.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti, l'avv.to Caiaffa insistendo peraltro nelle richieste istruttorie già formulate nelle note di trattazione scritta relative all'udienza dell'8.9.23, ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2319/20 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte convenuta (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 9.6.18, alle 12:00 circa, a bordo della propria Hyunday Tucson tg
DL 312 PL, stava percorrendo la v. Carignano con direzione Carignano-Sarzana; che giunta ad una curva destrorsa nel senso di marcia percorso, trovava la propria corsia invasa dalla Volkswagen Golf tg CP 342 FL di proprietà del e condotta dal medesimo, che stava procedendo a velocità CP_3 elevata;
che per evitare l'urto si stringeva verso destra;
che nel far questo urtava con la ruota anteriore destra la parete rocciosa latistante e che in conseguenza di questo l'auto si ribaltava parzialmente sul fianco sinistro;
che in conseguenza di tale sinistro subiva gravi lesioni e l'auto rimaneva danneggiata in misura tale da rendere la riparazione antieconomica.
L'attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno, sia nei confronti del sia nei CP_3 confronti dell'assicuratrice dello stesso.
Contumace il la ha contestato sia l'invasione di corsia da parte del primo, CP_3 CP_2 sia la sua eccessiva velocità, attribuendo il sinistro unicamente all'imprudente condotta di guida dell'attrice ed all'eccessiva velocità della stessa.
La ha quindi chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Motivi della decisione
La causa ruota attorno a due circostanze: da un lato il fatto che il abbia invaso la CP_3 corsia di marcia della e che pertanto il ribaltamento dell'auto di quest'ultima sia dipeso da CP_1 una manovra resa necessaria da tale invasione;
dall'altro la velocità delle auto.
Su tali circostanze, il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata
(anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni del ct di parte attrice), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha concluso: quanto alla velocità, che al momento del fatto l'attrice stava procedendo alla velocità di circa 40 km/h ed il convenuto a quella di circa 30 km/h; quanto all'invasione di corsia, che nel momento nel quale le due auto sfilarono una accanto all'altra l'auto del si trovava nella propria corsia, mentre nulla è CP_3 possibile stabilire in merito ad un'eventuale invasione precedente a tale momento.
Fuori questione, alla luce di tali conclusioni, una velocità eccessiva, tanto dell'attrice quanto del convenuto, per ciò che concerne l'invasione di corsia da parte del secondo, l'unico elemento istruttorio in atti è dunque rappresentato dalla deposizione del teste il quale ha riferito che, Tes_1 trovandosi a percorrere la strada in questione in bicicletta, ed essendo stato da poco superato dal assistette al sinistro, ed ha confermato che in effetti il convenuto invase la corsia dell'attrice. CP_3
Tale deposizione risulta peraltro confliggente con i dati oggettivi sotto due punti di vista: per un verso in quanto riferisce che il convenuto lo aveva sorpassato procedendo ad alta velocità, ciò che, alla luce delle conclusioni sul punto del ctu e considerato che il sorpasso sarebbe avvenuto subito prima del sinistro, non può essere vero;
per altro verso – e più significativamente in punto di attendibilità del teste – in quanto riferisce che la posizione di quiete dell'auto dell'attrice, dopo il ribaltamento, era verso il centro della carreggiata, ciò che confligge con le foto in atti, nelle quali si vede che l'auto in questione si arrestò a contatto con il guardrail posto sul lato sinistro della strada
(nel senso di marcia dell'attrice).
Alla luce di queste criticità, e pertanto della scarsa attendibilità della deposizione in questione, questa, da sola, non può dunque essere ritenuta sufficiente a far ritenere provata l'allegata invasione di corsia da parte del ragion per cui la domanda deve essere respinta. CP_3
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari