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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03376202500000003000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale veniva impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa a seguito di omesso pagamento di tributi vari .
Secondo il ricorrente l'atto è illegittimo poiché notificato oltre i termini di prescrizione, con omessa indicazione della pregressa ingiunzione di pagamento, poiché l'unico atto indicato nel preavviso risulta essere l'avviso di accertamento notificato nel;
si eccepisce altresì la tardiva costituzione dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce entro il termine di giorni 20 dalla presente udienza con tempestivo deposito degli atti ed insiste il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla preliminare richiesta di incompetenza si ribadisce l'incompetenza di questa Corte sul presupposto che “le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Il ricorrente ha poi dedotto ed eccepito di non aver mai avuto conoscenza degli atti presupposti rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Invero parte resistente ha fornito copia delle notifiche degli avvisi di accertamento e di ulteriori atti di ingiunzione indicati come non conosciuti dal ricorrente, il tutto a seguito di omesso versamento di quanto pattuito precedentemente in sede di rateizzazione previo riconoscimento del debito;
a ciò consegne la tempestiva ed efficace emissione dell'atto impugnato idoneo anche ad interrompere il decorso della prescrizione.
A nulla rileva sul punto la mancata indicazione nel preavviso dell'ulteriore atto ingiuntivo ad ogni modo conosciuto e trasmesso tempestivamente al ricorrente. Ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla contestata comunicazione di iscrizione ipotecaria che risulta correttamente redatto secondo lo schema legale tipizzato che non richiede alcuna particolare formalità e motivazione se non la completa ed esaustiva indicazione degli atti di accertamento od esattoriali su cui si fonda la pretesa a che appaiono invero integralmente trascritti.
Alla luce di tali considerazioni il proposto ricorso deve essere respinto .
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente ad e . 250,00 per spese di lite .
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03376202500000003000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale veniva impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa a seguito di omesso pagamento di tributi vari .
Secondo il ricorrente l'atto è illegittimo poiché notificato oltre i termini di prescrizione, con omessa indicazione della pregressa ingiunzione di pagamento, poiché l'unico atto indicato nel preavviso risulta essere l'avviso di accertamento notificato nel;
si eccepisce altresì la tardiva costituzione dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce entro il termine di giorni 20 dalla presente udienza con tempestivo deposito degli atti ed insiste il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla preliminare richiesta di incompetenza si ribadisce l'incompetenza di questa Corte sul presupposto che “le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Il ricorrente ha poi dedotto ed eccepito di non aver mai avuto conoscenza degli atti presupposti rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Invero parte resistente ha fornito copia delle notifiche degli avvisi di accertamento e di ulteriori atti di ingiunzione indicati come non conosciuti dal ricorrente, il tutto a seguito di omesso versamento di quanto pattuito precedentemente in sede di rateizzazione previo riconoscimento del debito;
a ciò consegne la tempestiva ed efficace emissione dell'atto impugnato idoneo anche ad interrompere il decorso della prescrizione.
A nulla rileva sul punto la mancata indicazione nel preavviso dell'ulteriore atto ingiuntivo ad ogni modo conosciuto e trasmesso tempestivamente al ricorrente. Ne consegue, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo profili procedimentali connessi alla contestata comunicazione di iscrizione ipotecaria che risulta correttamente redatto secondo lo schema legale tipizzato che non richiede alcuna particolare formalità e motivazione se non la completa ed esaustiva indicazione degli atti di accertamento od esattoriali su cui si fonda la pretesa a che appaiono invero integralmente trascritti.
Alla luce di tali considerazioni il proposto ricorso deve essere respinto .
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente ad e . 250,00 per spese di lite .