Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvedera' mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvedera' mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.