CASS
Sentenza 14 luglio 2021
Sentenza 14 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2021, n. 27100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27100 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EC DI, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 20/1/2020 della Corte d'appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Paola Giovanna Lai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 27100 Anno 2021 Presidente: MICCOLI GRAZIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 09/06/2021 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di EC DI per il reato di falso in autorizzazione amministrativa per aver contraffatto una patente straniera. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale eccependo trattarsi di falso innocuo in quanto il documento contraffatto era privo di qualsiasi valore certificativo difettando le condizioni di cui all'art. 135 comma 1 d. Igs. n. 285/1992 ed in particolare l'accompagnamento della patente alla sùa traduzione in lingua italiana o ad un permesso internazionale di guida. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito alla addebitabilità all'imputato della contraffazione, affermato nonostante la Corte abbia riconosciuto che la firma apposta sul documento non appartenga al EC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. In particolare è infondato primo motivo di ricorso. Come già ripetutamente chiarito da questa Corte con orientamento oramai consolidato, in caso di contraffazione di patente straniera il mancato possesso da parte dell'agente del permesso internazionale di guida ovvero della traduzione ufficiale in lingua italiana della suddetta patente non rileva ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 447 e 482 c.p., atteso che tali atti non incidono sulla validità intrinseca del predetto titolo abilitativo, costituendo solo documenti accompagnatori della patente la cui mancanza non può interferire, pertanto, sull'efficacia e validità del documento abilitativo alla guida in Italia o sulla sua attitudine a costituire strumento di identificazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 445/2000 (Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Rannos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172). In altri termini non può eccepirsi l'innocuità del falso se questo non cade sull'oggetto materiale del reato, vale a dire non riguarda la patente in sé (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245). Irrilevante è poi l'evocazione da parte della difesa dell'orientamento giurisprudenziale contrario e più risalente, oramai superato, né a quelle pronunzie che hanno ritenuto comunque necessaria la verifica della residenza infrannuale nel territorio nazionale, trattandosi di profilo non dedotto con il motivo di ricorso che ha specificamente lamentato il mancato accertamento del possesso da parte dell'imputato dei documenti in precedenza ricordati. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile, posto che con lo stesso viene dedotta per la prima volta questione non già devoluta con il gravame di merito al giudice dell'appello, che dunque non aveva alcun onere di motivare sul punto oggetto di censura. Peraltro l'obiezione del ricorrente è anche manifestamente infondata, posto che la Corte ha affermato la responsabilità dell'imputato in relazione al fatto descritto nell'imputazione, dalla quale si evince che sulla patente sequestrata erano stati apposti il nominativo e la fotografia del EC, rimanendo dunque provato per tabulas che egli, fornendo quest'ultima, è quantomeno concorso nell'opera di contraffazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/6/2021 D POSITAT,' L!,ERIA IL FLIP.9.: a;
ìz „ O
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Paola Giovanna Lai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 27100 Anno 2021 Presidente: MICCOLI GRAZIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 09/06/2021 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna di EC DI per il reato di falso in autorizzazione amministrativa per aver contraffatto una patente straniera. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale eccependo trattarsi di falso innocuo in quanto il documento contraffatto era privo di qualsiasi valore certificativo difettando le condizioni di cui all'art. 135 comma 1 d. Igs. n. 285/1992 ed in particolare l'accompagnamento della patente alla sùa traduzione in lingua italiana o ad un permesso internazionale di guida. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito alla addebitabilità all'imputato della contraffazione, affermato nonostante la Corte abbia riconosciuto che la firma apposta sul documento non appartenga al EC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. In particolare è infondato primo motivo di ricorso. Come già ripetutamente chiarito da questa Corte con orientamento oramai consolidato, in caso di contraffazione di patente straniera il mancato possesso da parte dell'agente del permesso internazionale di guida ovvero della traduzione ufficiale in lingua italiana della suddetta patente non rileva ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 447 e 482 c.p., atteso che tali atti non incidono sulla validità intrinseca del predetto titolo abilitativo, costituendo solo documenti accompagnatori della patente la cui mancanza non può interferire, pertanto, sull'efficacia e validità del documento abilitativo alla guida in Italia o sulla sua attitudine a costituire strumento di identificazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 445/2000 (Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Rannos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172). In altri termini non può eccepirsi l'innocuità del falso se questo non cade sull'oggetto materiale del reato, vale a dire non riguarda la patente in sé (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245). Irrilevante è poi l'evocazione da parte della difesa dell'orientamento giurisprudenziale contrario e più risalente, oramai superato, né a quelle pronunzie che hanno ritenuto comunque necessaria la verifica della residenza infrannuale nel territorio nazionale, trattandosi di profilo non dedotto con il motivo di ricorso che ha specificamente lamentato il mancato accertamento del possesso da parte dell'imputato dei documenti in precedenza ricordati. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile, posto che con lo stesso viene dedotta per la prima volta questione non già devoluta con il gravame di merito al giudice dell'appello, che dunque non aveva alcun onere di motivare sul punto oggetto di censura. Peraltro l'obiezione del ricorrente è anche manifestamente infondata, posto che la Corte ha affermato la responsabilità dell'imputato in relazione al fatto descritto nell'imputazione, dalla quale si evince che sulla patente sequestrata erano stati apposti il nominativo e la fotografia del EC, rimanendo dunque provato per tabulas che egli, fornendo quest'ultima, è quantomeno concorso nell'opera di contraffazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/6/2021 D POSITAT,' L!,ERIA IL FLIP.9.: a;
ìz „ O