Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2025, proposto da
IZ RA NA NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Ufficio VII –Ambito Territoriale per la provincia di Taranto in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
-del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, n.183/2025, pubblicata il 24.01.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 30.01.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “ condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione ”,
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, fissando ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio VII –Ambito Territoriale per la provincia di Taranto;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AC TO e udito l’Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 183/2025, pubblicata il 24.01.2025, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, iscritto al n. R.G. 5810/2025, il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “ condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione ”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 25.10.2025 e depositato lo stesso giorno, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’AZ intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 30.01.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 30.10.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Taranto.
Nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale del 26.08.2025.
Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 30.01.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB AZ (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla UB AZ del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, limitandosi a depositare, in data 17.12.2025, la nota avente oggetto: “Trasmissione ricorso per esecuzione giudicato del Tribunale di Taranto–Sezione Lavoro n. 183/25del 24/01/2025-al T.A.R. per la Puglia di Lecce- Ricorrente: ZZ RA NA NA(C.F.[...])c/Ministero dell’Istruzione e del Merito. Riconoscimento Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente: anni scolastici: dal 2019/2020 al 2023/2024”, che nulla, tuttavia, dimostra in punto di intervenuta ottemperanza alla sentenza de qua, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell’Istruzione e del Merito che, con la predetta nota, si è limitato a specificare la competenza nella materia oggetto del contendere del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per il personale scolastico del medesimo Ministero.
L’AZ intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza n. 183/2025, pubblicata il 24.01.2025, del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’AZ debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RO, Presidente
AC TO, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC TO | PA RO |
IL SEGRETARIO