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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli - Consigliere
nella causa civile iscritta al n°713 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso dagli avv.ti Laura Furcas e dall'Avv. Delia Cernigliaro APPELLANTE CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Adelfio Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 224/2023, emessa il 28/02/2023, il G.L. del Tribunale di Termini Imerese ha accolto il ricorso proposto da , con il Controparte_1 quale costei aveva chiesto di “annullare il provvedimento amministrativo di richiesta di indebito pari a 7.039,17 relativo alla pensione cat. Inciv. N. 07039223 per la riscossione di rate di assegno asseritamente non spettanti dal 1.04.2017 al 28.02.2018”. A sostegno della propria domanda la aveva dedotto di essere CP_1 beneficiaria del suddetto assegno dal 2002 e che, a seguito di domanda presentata dalla stessa per il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità, l'invalidità le era stata ridotta alla percentuale al 60 %, con verbale notificato il 20.12.2018.
Ciononostante, l' aveva continuato ad erogare l'assegno e notificato il Pt_1 provvedimento di indebito soltanto il 23.03.2019, contenente la richiesta di restituzione dei ratei a partire dal 01.04.2017 (ovverosia all'indomani dell'istanza di aggravamento formulata dalla percipiente).
Pag. 1 Invocava l'applicazione della tutela del legittimo affidamento del beneficiario, essendo state erogate le somme dall'Istituto nonostante l'esito negativo della visita medica effettuata il 03/04/2018. Rilevava, peraltro, di avere proposto ricorso per Atp avverso il suddetto verbale. L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2 sostenendo che all'assegno di invalidità civile non si applicava l'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 come da interpretazione data dall'art. 13, comma 3, della l. n. 412/1991 ricadendo quello nell'ambito di applicazione dell'indebito oggettivo. Rilevava, altresì, che anche a volere ritenere applicabile il principio del legittimo affidamento del percipiente, questo sarebbe cessato al momento dell'accertamento medico negativo. Come premesso il G.L. ha accolto la domanda, ritenendo doversi applicare la sanatoria di cui agli artt. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e 13, comma 3, della l. n. 412/1991 stante la mancata prova del dolo del percipiente. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 17/07/2023, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda della ed applicato CP_1 la tutela prevista per gli indebiti pensionistici.
Resiste che chiede il rigetto del gravame. Controparte_1
Ciò posto l'appello appare fondato per quanto di ragione. Secondo la prospettazione dell'appellante, la richiesta di ripetizione del marzo 2019 deve ritenersi legittima, poiché il diritto alla percezione dell'assegno di invalidità è cessato al venir meno delle condizioni sanitarie dell'assicurato. Com'è noto, in materia di indebito assistenziale per insussistenza dei requisiti sanitari prima, l'art. 4, comma 3 legge n.425/1996, poi, l'art. 37 della legge n.448/1998, consentono la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. In armonia con il dettato normativo la Suprema Corte, ha affermato che
“…in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica." (Cass. n. 26162/2016 e, più di recente, Cass. n. 34013 del 2019; sez. L, Sentenza n. 16260 del 29/10/2019).
Pag. 2 È stato infatti chiarito che “…le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Per queste ragioni la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
ne', così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 della Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. lavoro, n.2056/2004 – anche Cass. n.6610/2005 – Cass. n. 34013/2019). Tale regola deve oggi confrontarsi con il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse della inapplicabilità all'assegno di invalidità civile della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti.
Pag. 3 Ha affermato, pertanto , l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Sicchè, ha soggiunto la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Orbene ,le circostanze di fatto acquisite al giudizio espongono che la CP_1 beneficiaria di assegno di invalidità, venne sottoposta in data 3/4/2018 a visita di revisione all'esito della quale fu accertato il venir meno delle condizioni per il mantenimento della provvidenza. Si è che di tale sopravvenienza la venne resa edotta essendogli stato CP_1 notificato il verbale di visita in data 20/12/2018 (cfr. raccomandata a r. in produzione . Pt_1
Deve allora convenirsi che la consapevolezza dell'esito sfavorevole della visita ha costituito un fatto ostativo alla formazione del legittimo affidamento meritevole di tutela , con il corollario che, a partire dalla data della notizia del venir meno del requisito, coincidente con il pervenimento della missiva, quanto percepito indebitamente da tale momento deve ritenersi lucrato in mala fede.
Nessun legittimo affidamento, inoltre, può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, avvenuta per lungo tempo dopo la visita di revisione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto
Pag. 4 non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005).
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie, in difetto di prova della sussistenza di un affidamento incolpevole, nulla osta alla ripetizione delle somme indebitamente erogate alla a far data dalla comunicazione CP_1 della visita del mese di aprile 2018 ( 20.12.2018). La sentenza di primo grado va riformata, condannandosi CP_1
a restituire all' l'indebito maturato sulla pensione cat. INVCIV n.
[...] Pt_1
07039223 a partire dal 20 dicembre 2018.
Residua il regolamento delle spese. Si ritiene al riguardo, considerato la reciproca soccombenza, conforme a giustizia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 224/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 28 febbraio 2023, condanna a restituire all' l'indebito maturato Controparte_1 Pt_1 sulla pensione cat. INVCIV n. 07039223 a partire dal 20 dicembre 2018.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Palermo 3 luglio 2025
Il Presidente est. Michele De Maria
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