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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1832/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via G. Grezar 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione CA - Viale Europa Indirizzo_1 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio RE CA - Via Tommaso Campanella 89125 RE Di CA RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003299051000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003299051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003299051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420259003299051000 e delle sottese cartelle n. 09420110028923748000 e n. 09420130025879980000.
Si sono costituite ADER e la Camera di Commercio di RE CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto perchè infondato.
Il ricorrente ha sostenuto che l'intimazione di pagamento n. 09420259003299051000 era da ritenersi nulla perchè non preceduta dalla notifica delle cartelle ad essa sottese.
Sul punto, ADER ha prodotto documentazione dalla quale si evince la regolare e pacifica notifica della cartella di pagamento numero 09420110028923748000 su cui si fonda l'intimazione impugnata e della cartella n. 09420130025879980000, oltre atti atti interruttivi, nelle more notificati al ricorrente.
Ciò posto, ADER ha dedotto - fondatamente - la questione della definitività della pretesa creditoria in ragione del cosiddetto principio della “irretrattabilità” del credito.
ADER, ha testualmente eccepito:
- la prima cartella di pagamento in contestazione, richiamata nell'anzidetta intimazione di pagamento impugnata, è la seguente: n. 09420110028923748000, emessa su ruolo della Regione CA e concernente tassa automobilistica e correlate sanzioni per l'anno 2005 e 2006, notificata in data 01.12.2011 come da prova che si allega alle presenti controdeduzioni;
- la seconda cartella di pagamento in contestazione, richiamata sempre nell'atto impugnato, è la numero
09420130025879980000 – emessa su ruolo della Camera di Commercio di RE CA e concernente il diritto annuale camerale e correlati interessi e sanzioni per l'anno 2011, notificata al ricorrente in data 31.12.2013;
- la cartella di pagamento n. 09420110028923748000 – emessa su ruolo della Regione CA, è stata notificata in data 01.12.2011;
- l'avviso di intimazione n. 09420149017362369000 in data 19.09.2014 , quindi l'avviso di intimazione n. 09420159012520688000 in data 26.10.2015, poi un ulteriore avviso di intimazione n. 0942018900177570300 notificato in data 26.01.2018 ed altri ancora, rispettivamente, l'avviso n. 09420199013993454000, notificato in data 27.12.2019, l'avviso n. 09420219001390506000 notificato in data 16.11.2021, l'avviso n. 09420249002404349000 notificato in data 29.01.2024 , ed in ultimo l'avviso di intimazione oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento giudiziario.
Da quanto provato da ADER, risulta che gli indirizzi pec sono quelli contenuti nei pubblici registri, come si evince dalle risultanze InfoCamere ed INI-pec, versate in atti.
Quanto alla cartella di pagamento numero 09420130025879980000 – emessa su ruolo della Camera di
Commercio per l'Industria e l'Artigianato di RE CA, concernente il diritto annuale camerale e correlati interessi e sanzioni per l'anno 2011 - la stessa risulta notificata al ricorrente in data 31.12.2013, mentre successivamente è stato notificato l'avviso di intimazione n. 09420249004355632000 in data 14.03.2024 ed, infine, l'avviso di intimazione oggetto del presente procedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza la infondatezza del ricorso che, pertanto, va disatteso
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE CA, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell'Agenzia Entrate
IO e Camera Commercio Industria e Artigianato GR di RE CA , in parti eguali, delle competenze e spese di lite, liquidate in € 600,00 complessive oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1832/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via G. Grezar 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione CA - Viale Europa Indirizzo_1 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio RE CA - Via Tommaso Campanella 89125 RE Di CA RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003299051000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003299051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003299051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420259003299051000 e delle sottese cartelle n. 09420110028923748000 e n. 09420130025879980000.
Si sono costituite ADER e la Camera di Commercio di RE CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto perchè infondato.
Il ricorrente ha sostenuto che l'intimazione di pagamento n. 09420259003299051000 era da ritenersi nulla perchè non preceduta dalla notifica delle cartelle ad essa sottese.
Sul punto, ADER ha prodotto documentazione dalla quale si evince la regolare e pacifica notifica della cartella di pagamento numero 09420110028923748000 su cui si fonda l'intimazione impugnata e della cartella n. 09420130025879980000, oltre atti atti interruttivi, nelle more notificati al ricorrente.
Ciò posto, ADER ha dedotto - fondatamente - la questione della definitività della pretesa creditoria in ragione del cosiddetto principio della “irretrattabilità” del credito.
ADER, ha testualmente eccepito:
- la prima cartella di pagamento in contestazione, richiamata nell'anzidetta intimazione di pagamento impugnata, è la seguente: n. 09420110028923748000, emessa su ruolo della Regione CA e concernente tassa automobilistica e correlate sanzioni per l'anno 2005 e 2006, notificata in data 01.12.2011 come da prova che si allega alle presenti controdeduzioni;
- la seconda cartella di pagamento in contestazione, richiamata sempre nell'atto impugnato, è la numero
09420130025879980000 – emessa su ruolo della Camera di Commercio di RE CA e concernente il diritto annuale camerale e correlati interessi e sanzioni per l'anno 2011, notificata al ricorrente in data 31.12.2013;
- la cartella di pagamento n. 09420110028923748000 – emessa su ruolo della Regione CA, è stata notificata in data 01.12.2011;
- l'avviso di intimazione n. 09420149017362369000 in data 19.09.2014 , quindi l'avviso di intimazione n. 09420159012520688000 in data 26.10.2015, poi un ulteriore avviso di intimazione n. 0942018900177570300 notificato in data 26.01.2018 ed altri ancora, rispettivamente, l'avviso n. 09420199013993454000, notificato in data 27.12.2019, l'avviso n. 09420219001390506000 notificato in data 16.11.2021, l'avviso n. 09420249002404349000 notificato in data 29.01.2024 , ed in ultimo l'avviso di intimazione oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento giudiziario.
Da quanto provato da ADER, risulta che gli indirizzi pec sono quelli contenuti nei pubblici registri, come si evince dalle risultanze InfoCamere ed INI-pec, versate in atti.
Quanto alla cartella di pagamento numero 09420130025879980000 – emessa su ruolo della Camera di
Commercio per l'Industria e l'Artigianato di RE CA, concernente il diritto annuale camerale e correlati interessi e sanzioni per l'anno 2011 - la stessa risulta notificata al ricorrente in data 31.12.2013, mentre successivamente è stato notificato l'avviso di intimazione n. 09420249004355632000 in data 14.03.2024 ed, infine, l'avviso di intimazione oggetto del presente procedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare di tutta evidenza la infondatezza del ricorso che, pertanto, va disatteso
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE CA, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell'Agenzia Entrate
IO e Camera Commercio Industria e Artigianato GR di RE CA , in parti eguali, delle competenze e spese di lite, liquidate in € 600,00 complessive oltre oneri accessori, se dovuti.