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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2817 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SAIEVA Parte_1
FLORINDA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.9.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 e L. 509/88, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025.
1 Motivi della decisione
Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex
Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente lamenta una errata valutazione, da parte dell'Ausiliario del Giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro morboso del ricorrente ( “Il nominato consulente tecnico, ha riconosciuto le patologie dalle quali è affetto il ricorrente sminuendone, tuttavia, la gravità nella valutazione del quadro clinico.”).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Il CTU di prima fase ha accertato che il ricorrente ha subito, nel marzo 2023, un intervento di laringectomia totale con tracheostomia permanente, quale esito di carcinoma laringeo, attualmente in follow-up negativo.
2 Ha inoltre riscontrato ipertensione arteriosa, ipertrofia prostatica e bronchite cronica, condizioni cliniche riferite in anamnesi e compatibili con l'età del paziente.
In sede di esame obiettivo, il perito ha rilevato condizioni generali discrete, deambulazione autonoma, orientamento spazio-temporale conservato le capacità di comprensione integra, pur in assenza di eloquio per afonia. L'attività respiratoria e cardiaca risultavano regolari, con buona autonomia nei movimenti e assenza di segni clinici di scompenso sistemico o decadimento cognitivo.
Alla luce della documentazione presente in fascicolo elettronico e dei rilievi clinici, il CTU ha correttamente applicato i criteri medico-legali previsti dal D.lgs. 509/88, richiamando altresì la circolare del Ministero della Sanità n. 643/1998, secondo cui i soggetti ultrasessantacinquenni devono essere valutati non percentualmente, bensì in relazione alla persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Il perito ha ritenuto che le condizioni patologiche del ricorrente, pur configurando un'invalidità totale del 100%, non integrano i requisiti medico-legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto non è stata riscontrata né l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Il successivo invito del legale di parte a rivedere le conclusioni peritali non è stato accompagnato da nuova documentazione sanitaria né da specifiche osservazioni di natura medico-legale tali da giustificare una revisione del giudizio espresso.
Quanto al riferimento, effettuato in ricorso, all'età avanzata e al fatto che il ricorrente sia accudito dalla moglie, si osserva che la sola assistenza familiare, pur comprensibile sul piano umano, non integra di per sé i presupposti medico-legali richiesti dalla normativa, i quali si fondano su criteri di impossibilità oggettiva e permanente, e non su consuetudini assistenziali o difficoltà generiche.
In definitiva, il quadro clinico descritto dal difensore è stato integralmente esaminato dal CTU, il quale ha ritenuto, in modo tecnicamente corretto e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali consolidati, che le condizioni patologiche pur gravi del ricorrente determinino un'invalidità totale, ma non giustifichino l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, in assenza dei requisiti funzionali richiesti.
Oltretutto nella presente fase di merito non sono stati documentati aggravi o l'insorgenza di nuove patologie tali da giustificare un rinnovo delle operazioni peritali;
i certificati di cui all'istanza del 13.1.25, infatti, non attestano una modifica in peius dello stato di salute del ricorrente, ma confermano quanto già rilevato in perizia.
3 Per tali ragioni il Tribunale ritiene che la CTU di prima fase sia pienamente condivisibile, in quanto coerente con le risultanze cliniche, conforme ai criteri valutativi previsti dalla normativa vigente e adeguatamente motivata, tanto da poter essere recepita integralmente.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili. Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di , ex art 152 disp CP_1 att.cp.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' , ex art 152 disp att cpc, le spese di CP_1 consulenza tecnica della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente
Così deciso in Agrigento, 16/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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