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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 248/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott.ssa Maria Magrì Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel. nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 248/2025 promosso da (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. , (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6
), (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7
), (C.F. ),
[...] Parte_8 CodiceFiscale_8 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_9 CodiceFiscale_9 Parte_10 [...]
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 CodiceFiscale_11 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Basaldella, dall'avv. Gianpaolo Bestetti e dall'avv. Simona Re ed elettivamente domiciliati presso lo Studio sito in Milano viale dei Mille n. 10; e da
, con sede in Rho (MI), via dei Fontanili snc, Parte_12
P. I.V.A. n rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Stancanelli e P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio in Bollate (MI), Via IV Novembre, n. 143;
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente: SENTENZA letti i ricorsi proposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Pagina 1 di 3 rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita dalla cancelleria mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, sita a Bergamo, Via Giacomo Quarenghi n. 11;
valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito commerciale, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dall'entità e dalla tipologia del credito vantato dai ricorrenti, dalla presenza di consistenti debiti nei confronti dell'erario, dall'esistenza di esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni contabili in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie ed esecutive pendenti nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , iscritto all'Albo dei Persona_1 soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in 24122 Bergamo, Via Giacomo
[...] P.IVA_2
Quarenghi n. 11, in persona del liquidatore , (C.F. Controparte_2
) con domicilio in BERGAMO, via GIACOMO C.F._12
QUARENGHI 11;
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dott. (C.F. ); Persona_1 C.F._13
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato
Pagina 2 di 3 dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25 novembre 2025 ore 11:00;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 30 luglio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott.ssa Maria Magrì Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel. nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 248/2025 promosso da (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. , (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6
), (C.F. CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7
), (C.F. ),
[...] Parte_8 CodiceFiscale_8 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_9 CodiceFiscale_9 Parte_10 [...]
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 CodiceFiscale_11 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Basaldella, dall'avv. Gianpaolo Bestetti e dall'avv. Simona Re ed elettivamente domiciliati presso lo Studio sito in Milano viale dei Mille n. 10; e da
, con sede in Rho (MI), via dei Fontanili snc, Parte_12
P. I.V.A. n rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Stancanelli e P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio in Bollate (MI), Via IV Novembre, n. 143;
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente: SENTENZA letti i ricorsi proposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Pagina 1 di 3 rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita dalla cancelleria mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, sita a Bergamo, Via Giacomo Quarenghi n. 11;
valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente nell'ambito commerciale, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dall'entità e dalla tipologia del credito vantato dai ricorrenti, dalla presenza di consistenti debiti nei confronti dell'erario, dall'esistenza di esposizioni debitorie che emergono dalle dichiarazioni contabili in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, e dalla sussistenza di diverse procedure monitorie ed esecutive pendenti nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , iscritto all'Albo dei Persona_1 soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in 24122 Bergamo, Via Giacomo
[...] P.IVA_2
Quarenghi n. 11, in persona del liquidatore , (C.F. Controparte_2
) con domicilio in BERGAMO, via GIACOMO C.F._12
QUARENGHI 11;
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore il dott. (C.F. ); Persona_1 C.F._13
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato
Pagina 2 di 3 dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25 novembre 2025 ore 11:00;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 30 luglio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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