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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2964/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, AT
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6487/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezer 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249105948440000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2209/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sull'applicazione della legge 228
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione un'intimazione di pagamento notificata il 26.2.2025 di € 339.750,17 basata su n. 4 cartelle.
Parte ricorrente deduceva l'inesistenza delle notifiche degli atti presupposti e la loro omessa allegazione, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/00). Invocava un'istanza prodotta ai sensi dell'art. 1, commi 537 e 540, della L. n. 228/2012 ed i relativi effetti, in quanto non riscontrata nel termine di legge di 220 giorni, con conseguente asserito obbligo di discarico delle somme iscritte a ruolo.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, copia delle relate, asseritamente prive di firma della contribuente, istanza di sgravio del 2019 e del 21.11.2024.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per violazione del principio del "ne bis in idem" ed abuso di diritto, in quanto la contribuente aveva promosso n. 3 giudizi di cui due respinti ed uno dichiarato inammissibile, identificati a pag. 2 delle controdeduzioni.
Gli atti presupposti sarebbero stati tutti notificati e conosciuti dalla contribuente, che li aveva resi oggetto di impugnazione, e pertanto non dovevano esserre obbligatoriamente allegati all'intimazione opposta. A pagg. 4 e 5 invocava la data di notifica delle n. 4 cartelle sottese e le modalità di notifica delle stesse, nonché n. 5 atti di intimazione interruttivi della prescrizione. La contribuente era pertanto decaduta dall'impugnazione ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92. Per il resto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Chiedeva il rigetto del ricorso, con distrazione delle spese, allegando estratto di ruolo, relate, sentenze citate e ricorsi proposti dalla contribuente, per totali n. 17 documenti.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come emerso dall'istruttoria della causa, ed in particolare dalla documentazione probatoria prodotta dall'A.d.E.R. e rimasta incontestata, le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta sono state ritualmente notificate, tant'è che la stessa contribuente risulta aver già proposto impugnazione avverso tali atti. Infatti, la contribuente aveva impugnato l'intimazione n. 097 2017 9050119859 000 avente ad oggetto, tra gli altri titoli, la cartella n. 097 2012 0280836176 000 con ricorso RGR 11209/18 che veniva respinto con sentenza della CTP di Roma n. 14845/19, depositata il 13.11.2019, mentre con ricorso RGR
1816/23 la stessa contribuente aveva impugnato il provvedimento di mancata cancellazione delle cartelle ai sensi della L. n. 228/12, art. 1, commi 537 e 540, in relazione a n. 5 cartelle: 097 2009 0198688527
000, 097 2009 0207041038 001, 097 2012 0280836176 000, 097 2013 00101202234 000, 097 2013
028508585855 000, ricorso dichiarato inammissibile con sentenza n. 722/24, depositata il 16.1.2024, con spese a carico. Inoltre la ricorrente aveva proposto ricorso RGR 775/24 avverso l'intimazione n. 097 2023
911733297 000, cui erano sottese n. 3 cartelle, corrispondenti alle prime tre sottese al precedente atto impugnato con ricorso RGR 1816/23: anche tale ricorso veniva respinto, sulla base della accertata rituale notifica delle sottese cartelle, con sentenza n. 13873/24.
Pertanto, le deduzioni odiernamente svolte dalla Parte ricorrente, inclusa quella incentrta sugli effetti dell'istanza ex L. n. 228/12, confliggono con un giudicato sfavorevole costituito dalle pronunce sopra citate, che hanno accertato la rituale notifica dei titoli sottesi alle intimazioni opposte, invocate dalla Parte resistente, risultando quindi infondate.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'A.d.E.R., con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge, da distrarre al difensore antistario di A.d.E.R.
Roma, 24.2.2026
Il AT Il Presidente Dott.
IZ CU Dott. Antonio Spataro
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, AT
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6487/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezer 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249105948440000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2209/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sull'applicazione della legge 228
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione un'intimazione di pagamento notificata il 26.2.2025 di € 339.750,17 basata su n. 4 cartelle.
Parte ricorrente deduceva l'inesistenza delle notifiche degli atti presupposti e la loro omessa allegazione, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/00). Invocava un'istanza prodotta ai sensi dell'art. 1, commi 537 e 540, della L. n. 228/2012 ed i relativi effetti, in quanto non riscontrata nel termine di legge di 220 giorni, con conseguente asserito obbligo di discarico delle somme iscritte a ruolo.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, copia delle relate, asseritamente prive di firma della contribuente, istanza di sgravio del 2019 e del 21.11.2024.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per violazione del principio del "ne bis in idem" ed abuso di diritto, in quanto la contribuente aveva promosso n. 3 giudizi di cui due respinti ed uno dichiarato inammissibile, identificati a pag. 2 delle controdeduzioni.
Gli atti presupposti sarebbero stati tutti notificati e conosciuti dalla contribuente, che li aveva resi oggetto di impugnazione, e pertanto non dovevano esserre obbligatoriamente allegati all'intimazione opposta. A pagg. 4 e 5 invocava la data di notifica delle n. 4 cartelle sottese e le modalità di notifica delle stesse, nonché n. 5 atti di intimazione interruttivi della prescrizione. La contribuente era pertanto decaduta dall'impugnazione ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92. Per il resto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Chiedeva il rigetto del ricorso, con distrazione delle spese, allegando estratto di ruolo, relate, sentenze citate e ricorsi proposti dalla contribuente, per totali n. 17 documenti.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come emerso dall'istruttoria della causa, ed in particolare dalla documentazione probatoria prodotta dall'A.d.E.R. e rimasta incontestata, le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta sono state ritualmente notificate, tant'è che la stessa contribuente risulta aver già proposto impugnazione avverso tali atti. Infatti, la contribuente aveva impugnato l'intimazione n. 097 2017 9050119859 000 avente ad oggetto, tra gli altri titoli, la cartella n. 097 2012 0280836176 000 con ricorso RGR 11209/18 che veniva respinto con sentenza della CTP di Roma n. 14845/19, depositata il 13.11.2019, mentre con ricorso RGR
1816/23 la stessa contribuente aveva impugnato il provvedimento di mancata cancellazione delle cartelle ai sensi della L. n. 228/12, art. 1, commi 537 e 540, in relazione a n. 5 cartelle: 097 2009 0198688527
000, 097 2009 0207041038 001, 097 2012 0280836176 000, 097 2013 00101202234 000, 097 2013
028508585855 000, ricorso dichiarato inammissibile con sentenza n. 722/24, depositata il 16.1.2024, con spese a carico. Inoltre la ricorrente aveva proposto ricorso RGR 775/24 avverso l'intimazione n. 097 2023
911733297 000, cui erano sottese n. 3 cartelle, corrispondenti alle prime tre sottese al precedente atto impugnato con ricorso RGR 1816/23: anche tale ricorso veniva respinto, sulla base della accertata rituale notifica delle sottese cartelle, con sentenza n. 13873/24.
Pertanto, le deduzioni odiernamente svolte dalla Parte ricorrente, inclusa quella incentrta sugli effetti dell'istanza ex L. n. 228/12, confliggono con un giudicato sfavorevole costituito dalle pronunce sopra citate, che hanno accertato la rituale notifica dei titoli sottesi alle intimazioni opposte, invocate dalla Parte resistente, risultando quindi infondate.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'A.d.E.R., con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge, da distrarre al difensore antistario di A.d.E.R.
Roma, 24.2.2026
Il AT Il Presidente Dott.
IZ CU Dott. Antonio Spataro