TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1162
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Ottemperanza alla sentenza

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il Comune, con provvedimento n. 598101 del 4.08.2022, ha annullato la CILA e con ordinanza n. 102/A/2023 ha ingiunto il ripristino delle opere abusive, dando così esecuzione all'ordine di riesame contenuto nella sentenza.

  • Rigettato
    Violazione e/o elusione del giudicato

    L'ordinanza contiene un richiamo espresso alla dichiarazione di inefficacia della CILA, integrando così la propria motivazione per relationem. Il Comune aveva evidenziato le ragioni di contrasto degli interventi con le norme urbanistiche e il Regolamento edilizio, nonché la mancanza del consenso del condominio.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    La nota è un atto endoprocedimentale di natura meramente istruttoria, non impugnabile autonomamente in quanto non costituisce il provvedimento finale.

  • Accolto
    Contrasto con il giudicato

    Il permesso in sanatoria, pur qualificando l'intervento come ripristino, non tiene conto del fatto che la controinteressata ha realizzato un intervento che ha modificato l'aspetto esteriore dell'immobile, per il quale era necessario il consenso del condominio. La precedente motivazione del Comune sull'annullamento della CILA, che evidenziava il contrasto con le norme urbanistiche e il Regolamento edilizio, non è stata adeguatamente superata.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione a sanare le trasformazioni

    La facciata dell'edificio costituisce parte comune e la sua trasformazione, anche se ritenuta di scarso impatto estetico dall'amministrazione, necessita del consenso del condominio. Il Comune non ha adeguatamente accertato l'esistenza di tale consenso.

  • Accolto
    Contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione

    Il Comune, nel rilasciare il permesso in sanatoria, non ha fornito una motivazione convincente sul perché gli stessi elementi documentali, che avevano giustificato l'annullamento della CILA, fossero ora valutati favorevolmente. Il provvedimento di annullamento della CILA non è mai stato impugnato né rimosso in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1162
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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