TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/04/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 734/2022 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 aprile 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. DE ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO Parte_1
Per l'avv. CASALE GRAZIA NUCCIA ( ) VIA Controparte_1 C.F._1
CHECCHIA RISPOLI 15 71016 SAN SEVERO
Il Giudice invitate le parti a depositare note scritte di precisazione delle conclusioni, sostitutiva del verbale e della discussione orale, lette le note scritte, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 734/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._2
ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE GRAZIA Controparte_1 C.F._3
NUCCIA ( ) VIA CHECCHIA RISPOLI 15 71016 SAN SEVERO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. CASALE GRAZIA NUCCIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in appello ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al
[...]
Giudice di Pace di San Severo n.160/2021 del 26/06/2021 (dep. in data 01/07/2021).
Nello specifico, nel giudizio di primo grado, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n.cron. 1440/2019, emesso dal Giudice di Pace di San Severo in data 01/10/2019 (dep. in pari data), notificatogli in uno con l'atto di precetto, in data 12/11/2019 (plico ritirato al 23/11/2019), eccependo: a) la straordinarietà delle spese sostenute in favore delle figlie, e Per_1
pagina 2 di 9 , in quanto asseritamente rientranti nelle “spese ordinarie”, già ricomprese nell'assegno di CP_2 mantenimento, sempre corrisposto dal b) la circostanza che le spese straordinarie in favore CP_1 delle figlie non erano state concordate tra le parti e che la si è limitata solo a richiedere il Pt_1 rimborso, in assenza del consenso del D'Amico. Con proprie note difensive versate in quel procedimento, l'attuale appellato asseriva di aver lui sostenuto le spese inerenti al “dentista dott. Per_2 e alle spese relative al dott. ”, oltre a quelle “relative al viaggio a Los Angeles” pro quota. Per_3
Nel giudizio di primo grado si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo di € 3.818,54, in considerazione della circostanza della straordinarietà di tutte le spese sostenute da lei per intero in favore dei figli, di cui al decreto ingiuntivo opposto, e della preventiva comunicazione al avvenuta tramite e-mail, pec e messaggi di cellulare CP_1 scambiati tra le parti.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dal CP_1 dichiarando dovuta la minor somma di € 129,00 per le spese sostenute dall'opposta relative a libri di testo. Inoltre, ha condannato l'opposta alle spese del giudizio, nella misura dei 2/3.
Con l'odierno atto di appello, , ribadendo le difese svolte in primo grado, ha Parte_1 eccepito, in riforma della sentenza di primo grado:
1) violazione di legge derivante “dall'errata valutazione della necessità dell'informazione e concertazione in merito alle spese straordinarie” e “dall'altrettanto erroneo rilievo secondo cui le predette spese non sarebbero state concordate ed autorizzate dal d'Amico”, rilevanti al fine della decisione, in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, hanno “determinato il disconoscimento del diritto al rimborso della gran parte degli importi richiesti”. In particolare, la ha appellato Pt_1 quella parte della sentenza secondo cui: a) le spese sostenute per la prima comunione non erano state concordate tra le parti;
b) la spesa di € 245,41 (abbigliamento piscina, acquisto costumi, scarpe sportive, ecc.) non era stata concordata tra i coniugi e sarebbe rientrata nell'assegno di mantenimento;
c) le spese per i corsi linguistici non risultavano concordate;
d) le spese per la palestra non risultavano autorizzate;
e) le spese mediche non erano dovute, perché non concordate, essendo state anche espressamente contestate;
2) sempre per violazione di legge, derivante dal “difetto di prova del pagamento delle spese” che avrebbe sostenuto il In particolare, quella parte della sentenza secondo cui le spese CP_1 odontoiatriche sostenute in favore di erano state corrisposte dall'opponente, così come quelle CP_2 sostenute per la vacanza studio di a Los Angeles;
CP_2
3) infine, sempre per violazione di legge derivante “dall'errata valutazione del carattere di ordinarietà delle spese” sostenute in favore dei figli. La ha contestato la parte della sentenza secondo cui Pt_1 le spese di € 245,41 (abbigliamento piscina, acquisto costumi, scarpe sportive ecc.) rientrerebbero nell'assegno di mantenimento;
b) le spese varie per l'anno 2016 sostenute in favore di e Per_1
non sarebbero state specificate dalla documentazione in atti, rientrando, anche queste, CP_2 nell'assegno di mantenimento;
c) le uniche spese dovute sarebbero quelle di € 129,00.
L'appellante, pertanto, ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiunto del Giudice di Pace di San Severo n.247/2019 e confermare quindi il decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento in favore dell'appellante della somma ivi indicata, oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
2) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della spiegata opposizione, condannare l'opponente al versamento in favore dell'appellante della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque superiore a quella che il Giudice di primo grado ha ritenuto dovuta, oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
3) condannare in ogni caso l'appellato all'integrale rifusione delle spese e
pagina 3 di 9 competenze del doppio grado di giudizio e del procedimento monitorio”.
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma integrale Controparte_1 della sentenza di primo grado, asserendo, anche, di aver corrisposto le somme di cui al decreto ingiuntivo “al solo fine di scongiurare un'azione esecutiva e con riserva di ripetere, all'esito del giudizio di opposizione, le somme eventualmente non dovute”.
Richiesto il fascicolo del primo grado di giudizio, l'udienza originariamente fissata per il 16/05/2022 è stata rinviata d'ufficio al 09/11/2022, all'esito della quale il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/05/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 05/03/2025.
In tale udienza, il Giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. all'udienza del 23/04/2025, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione al fine dell'emissione della sentenza.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea "sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Ciò posto, passando all'esame del merito della domanda, si osserva che l'appello verte principalmente sulla doglianza relativa alla errata applicazione delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, con difetto di motivazione del Giudice di prime cure in ordine al ragionamento seguito per il rigetto della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito dell'appello va rilevato, in punto di diritto, che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli scaturisce dall'art. 337 ter co 4 c.c. che dispone che ciascuno dei genitori è obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito. Il mantenimento può essere diretto o indiretto, in tale ultimo caso mediante la corresponsione di una somma di danaro periodica.
Nella determinazione di tale somma, si deve tener conto dei seguenti fattori: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
la permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di ciascun genitore;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Contribuire al mantenimento dei figli significa provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli, e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative e sportive.
Lo scopo del mantenimento è quello di far fronte a tutte le esigenze di vita del figlio di carattere ordinario e prevedibile, secondo i principi di adeguatezza (rispetto alle condizioni sussistenti in corso di convivenza familiare) e di proporzionalità come stabiliti dall'art. 337 ter c.c.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 9372 del 08/06/2012) ha affermato che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tale
pagina 4 di 9 affermazione, inserita nel contesto di una decisione in ordine ad una richiesta di loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, acquisisce valenza generale essendo evidentemente idonea a definire il concetto di straordinarietà che racchiude le nozioni di imponderabilità e di imprevedibilità.
A contrario, quindi, tutto ciò che, secondo una ordinaria diligenza, è prevedibile e quantificabile rientra nell'ambito di quel che serve al figlio per il suo ordinario mantenimento.
In materia, rappresenta ormai prassi diffusa nella gran parte dei Tribunali italiani la predisposizione di protocolli sul tema delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, stilati in concerto con i singoli Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che delineano in maniera precisa una suddivisione delle spese. Tali protocolli si propongono la finalità di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie per la prole indicando criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della stessa con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori fornendo quindi uno strumento utile ai magistrati, agli avvocati, alle parti e più in generale alla collettività. Una regolamentazione condivisa delle spese straordinarie con la conseguente determinazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario rappresenta un ausilio sia per dirimere le controversie tra i genitori sia per la gestione delle eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli importi anticipati dall'altro. Per tali ragioni si impone il richiamo al protocollo che opera, fondamentalmente, come uno strumento per il deflazionamento del contenzioso civile. Infatti, la finalità deflattiva dei Protocolli dovuta alla prevedibilità dell'esito del giudizio fa sì che, pur nelle loro specifiche diversità, essi siano accomunati dalla ricerca di risposte il più possibile precise e chiare in ordine alla tipizzazione delle spese oggetto di controversia. In linea generale, i protocolli costituiscono poi il frutto di interpretazioni giurisprudenziali e decisioni di merito cristallizzatesi nel tempo e quindi pacifiche e che prevedono l'individuazione di criteri distintivi tra spese ordinarie e spese straordinarie e, tra queste ultime, la distinzione tra quelle che necessitano di un preventivo accordo e quelle che non lo richiedono;
l'individuazione specifica di spese sussumibili in questa ultima categoria;
la predisposizione di una “procedura” per la formazione dell'accordo, per quelle spese che lo richiedono, che va dalla comunicazione, con diverse modalità, ma sempre in forma scritta, da parte del genitore che intende sostenerle alla previsione di un termine entro cui il destinatario deve comunicare la propria posizione, fino al significato di consenso da attribuire al silenzio protratto oltre un certo termine e, infine, la previsione dell'onere della prova a carico del genitore che intende agire in regresso, prescrivendo che questi debba provare sempre documentalmente di aver sostenuto la spesa straordinaria per la quale agisce.
Nella presente controversia si farà, pertanto, riferimento, nell'operare la qualificazione della natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute dalla al protocollo in tema di spese ordinarie e Pt_1 straordinarie necessarie per la prole stilato in data 18 Marzo 2016 tra il Tribunale di Foggia ed il
C.O.A. di Foggia, quale applicazione di norme di diritto e pacifici orientamenti giurisprudenziali nazionali in materia di mantenimento e spese relative ai figli minori.
La premessa da cui muove il Tribunale in ordine ai previsti obblighi di contributo al mantenimento è quella di tutelare il diritto della prole, anche riducendo in via preventiva il contenzioso tra i genitori, prevedendo un assegno di mantenimento come voce certa nel quantum e nella collocazione temporale e immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza. Ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento si aggiungono i criteri utili a determinare la qualificazione delle spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che, come già visto sopra, devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi o perché collegate ad una necessità non discutibile da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie pagina 5 di 9 che non richiedono l'accordo preventivo sono ad esempio quelle per l'acquisto di libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale (in difetto di accordo sulla terapia con uno specialista privato), spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie che necessitano del consenso espresso o tacito di ambo i genitori sono così distinte: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (motociclo, mini-car); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, spese mediche oculistiche e degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Tutto ciò posto in punto di diritto e a livello di casistica generale e passando all'esame delle ragioni di appello avanzate dalla deve rilevarsi come la gravata sentenza debba essere censurata riguardo Pt_1 alcune spese, sostenute dalla . In particolare, le spese della prima comunione di Pt_1 Per_1 quelle dei corsi linguistici, quelle odontoiatriche, le spese della frequenza della palestra e della vacanza studio a Los Angeles.
Si analizzeranno tali spese, partendo dal presupposto che la mancata concertazione tra i coniugi non è ostativa al riconoscimento delle spese sostenute. Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori” (si veda Cass. civ. ord. n.5059/2021; si veda anche Cass. civ. sent. 16175/2015 secondo cui
“la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Si afferma ciò in base al principio generale, secondo cui il Tribunale deve farsi guidare dal “prevalente interesse del minore”, per cui, come visto, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e/o fondamentale per l'interesse e le esigenze del figlio, l'intesa preventiva non è richiesta.
Nel caso di specie le spese di € 325,00 per la prima comunione, di cui al decreto ingiuntivo, devono ritenersi necessarie e dovute, anche in considerazione dell'importante evento di Inoltre, la Per_1
ha allegato l'e-mail intercorsa tra lei e il con cui lo avvisava che erano arrivati i Pt_1 CP_1 vestiti per la prima comunione e che avrebbe accompagnato di lì a poco la figlia a sceglierli (cfr. all. 2 processo monitorio). Infine, non vi è alcun espresso dissenso del nel sostenere tali spese. CP_1
Pertanto, tali spese, oltre che necessarie sono da ritenersi anche concordate o, meglio, non esplicitamente contestate.
Per quanto riguarda i corsi linguistici al fine del conseguimento del livello B2 e C1 di inglese seguiti da pagina 6 di 9 , questi non risultano specificatamente contestati dall'appellato e non si rinviene nemmeno il CP_2 dissenso espresso del alla loro frequenza, quando sono stati preventivamente concertati. CP_1 Pertanto, in assenza del dissenso del e della circostanza che le spese risultano concordate, tali CP_1 spese sono dovute.
Per quanto riguarda le spese odontoiatriche di , il ha sostenuto di aver provveduto lui CP_2 CP_1 al pagamento delle spese in favor del dott. e dott. , ma non ha depositato alcuna Per_2 Per_3 quietanza di pagamento, che, di contro, risulta essere stata depositata dalla . In atti, non risulta, Pt_1 nemmeno un espresso dissenso del a sostenere tali spese. Anzi, proprio dall'affermazione CP_1 dell'appellato secondo cui le avrebbe corrisposte, sebbene non abbia allegato i relativi documenti, si ricava l'importanza di tali spese e il suo consenso. Quindi, le spese per € 207,50, sostenute dalla
[...]
, risultano dovute. Pt_1
Per quanto riguarda le spese della frequenza della palestra delle figlie, il non ha dissentito a CP_1 sostenere tali spese e non risultano nemmeno specificatamente contestate dallo stesso nei propri atti difensivi (cfr. all.8 processo monitorio). Inoltre, appare incontestato tra le parti che il abbia CP_1 sostenuto le spese per la frequenza della palestra per il periodo 15/3-15/6 2019. Da ciò si può ricavare anche un consenso alla frequenza della palestra da parte delle figlie.
Per tale motivo, le spese che ancora deve il sono per un totale di € 495,50, già decurtato al CP_1
50%, rispetto a € 583,10 del decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda la vacanza studio a Los Angeles, anche tali importi, risultano dovuti nella misura in cui si dirà dopo, in considerazione del tenore della p.e.c. intercorsa tra il e la , avente CP_1 Pt_1 ad oggetto “vacanza studio 2019”, nella quale l'appellato si era reso disponibile a compiere l'occorrente per il rilascio del passaporto in favore della figlia , che era in procinto di partire per CP_2 Los Angeles (cfr. all. 9 processo monitorio e-mail di a “apprezzo l'iniziativa e CP_1 Pt_1 tenuto conto delle soddisfazioni che sta dando nel suo percorso scolastico, ti comunico che CP_2 potrò recarmi in qualsiasi momento al Commissariato di P.S. di San Severo per firmare il nulla osta al rilascio del passaporto per mia figlia.”).
Le spese riguardanti il viaggio studio a Los Angeles, più nello specifico, riguardano: rilascio del passaporto, autorizzazione Esta ed Eta (polizza assicurativa) e il viaggio in pullman, così come risultante dalla comunicazione pervenuta dalla scuola (cfr. all.9 processo monitorio pag. 23).
Il resto delle spese sostenute dalla rientrano nelle spese ordinarie coperte dall'assegno di Pt_1 mantenimento, trattandosi di medicinali, abbigliamento, denaro liquido versato alla figlia per le sue spese in Los Angeles, quindi, importi già corrisposto dal CP_1
Pertanto, la somma effettivamente dovuta dal è di € 121,71 a fronte dei € 1.052,04 di cui al CP_1 decreto ingiuntivo.
Oltre a tutte le spese sopra menzionate, sono sicuramente dovute anche quelle di € 129,00 già riconosciute dalla sentenza del Giudie di Pace di San Severo e riguardanti il solo acquisto di testi scolastici.
A conferma del ragionamento logico/giuridico effettuato dal Giudice di Pace di San Severo con la sentenza impugnata non devono essere riconosciute le spese riguardanti la cancelleria, rientranti nell'assegno di mantenimento “ordinario”, e le spese mediche pediatriche, stante il dissenso manifestato dal in relazione alle stesse, posta anche la circostanza che queste potevano essere CP_1 evitate, recandosi presso un medico convenzionato con il S.S.N. Pertanto, tali importi resteranno a carico della . Pt_1 Con Parimenti non dovute dal mico sono le “spese varie anno 2016” per € 1.052,04. Infatti, l'ordinanza con cui il Presidente del giudizio di separazione ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti è del pagina 7 di 9 08/07/2016 (cfr. all. 1 procedimento monitorio), mentre le fatture e gli scontrini allegati risultano avere data antecedente all'ordinanza, in un tempo in cui, probabilmente, i coniugi erano ancora uniti in matrimonio. Sembra superfluo ricordare che non solo l'ordinanza è immediatamente esecutiva dal momento della sua emanazione, tanto per cui può costituire titolo esecutivo, ma anche che la decorrenza delle somme dovute da un genitore all'altro come assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli è quella della proposizione della relativa domanda o quella altrimenti indicata dal Giudice nel suo provvedimento o con la sentenza, conclusiva del procedimento. L'appellante, fin dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha fornito alcuna indicazione circa il momento del deposito del ricorso e l'eventuale sentenza definitiva del giudizio di separazione, al fine di far risalire la decorrenza delle somme da versare in favore dei figli al momento della proposizione della domanda.
L'unico importo successivo all'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti riguarda le tasse scolastica di € 50,00 corrisposta dalla per la figlia (cfr. all.10 procedimento monitorio Pt_1 CP_2 pag.14-15). Tali somme, in ogni caso, come già ampiamente detto in precedenza, sono ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Pertanto, per tutte tali ragioni la somma di € 1.052,04 non è dovuta.
Alla stessa maniera non dovute risultano le spese varie sostenute nel mese di giugno 2019 in quanto rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario, essendo spese sostenute per l'abbigliamento delle figlie.
Pertanto, da quanto esposto, gli importi effettivamente ancora dovuti dal alla CP_1 Pt_1 risultano:
a) € 325,00 per le spese della prima comunione;
b) € 295,83 per le spese dei corsi linguistici per il conseguimento del livello B2 e C1 di inglese;
c) € 207,50 per le spese odontoiatriche;
d) € 495,50 per le spese della palestra;
e) € 121,71 per la vacanza studio a Los Angeles;
f) € 129,00 per le spese relative ai libri scolastici.
Infatti, il seppur tardivamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello, ha solo CP_1 asserito di aver corrisposto le somme di cui al decreto ingiuntivo, ma non ha fornito prova di aver adempiuto la sua obbligazione.
Da tanto discende la necessità della revoca del D.I. n.cron.1440/2019, emesso dal Giudice di Pace di
San Severo il 01.10.2019 (dep. in data 02.10/2019), con condanna del al pagamento CP_1 dell'importo di € 1.574,54, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda le spese di lite del primo grado, queste vanno confermate nella misura dei 2/3 a carico della stante la parziale soccombenza. Pt_1
Per quanto riguarda le spese di lite del presente giudizio, alla luce della natura del procedimento e della reciproca soccombenza, queste vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 co 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto - in parziale riforma dell'appellata sentenza n.
160/2021 emessa dal Giudice di Pace di San Severo in data 26.06.2021 (dep. in data 01.07.2021), pagina 8 di 9 revoca il Decreto Ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di San Severo in data 01.10.2019;
- condanna a versare a la somma di € 1.574,54 (già Controparte_1 Parte_1 comprensiva dei € 129,00 derivanti dalle spese dei libri scolastici, riconosciuti dalla sentenza del Giudice di Pace di San Severo), oltre interessi legali, quale concorso alle spese straordinarie dovute per il mantenimento delle figlie e;
Per_1 CP_2
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Foggia, il giorno 23.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 734/2022 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 aprile 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. DE ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO Parte_1
Per l'avv. CASALE GRAZIA NUCCIA ( ) VIA Controparte_1 C.F._1
CHECCHIA RISPOLI 15 71016 SAN SEVERO
Il Giudice invitate le parti a depositare note scritte di precisazione delle conclusioni, sostitutiva del verbale e della discussione orale, lette le note scritte, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 734/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._2
ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALE GRAZIA Controparte_1 C.F._3
NUCCIA ( ) VIA CHECCHIA RISPOLI 15 71016 SAN SEVERO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. CASALE GRAZIA NUCCIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in appello ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al
[...]
Giudice di Pace di San Severo n.160/2021 del 26/06/2021 (dep. in data 01/07/2021).
Nello specifico, nel giudizio di primo grado, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n.cron. 1440/2019, emesso dal Giudice di Pace di San Severo in data 01/10/2019 (dep. in pari data), notificatogli in uno con l'atto di precetto, in data 12/11/2019 (plico ritirato al 23/11/2019), eccependo: a) la straordinarietà delle spese sostenute in favore delle figlie, e Per_1
pagina 2 di 9 , in quanto asseritamente rientranti nelle “spese ordinarie”, già ricomprese nell'assegno di CP_2 mantenimento, sempre corrisposto dal b) la circostanza che le spese straordinarie in favore CP_1 delle figlie non erano state concordate tra le parti e che la si è limitata solo a richiedere il Pt_1 rimborso, in assenza del consenso del D'Amico. Con proprie note difensive versate in quel procedimento, l'attuale appellato asseriva di aver lui sostenuto le spese inerenti al “dentista dott. Per_2 e alle spese relative al dott. ”, oltre a quelle “relative al viaggio a Los Angeles” pro quota. Per_3
Nel giudizio di primo grado si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo di € 3.818,54, in considerazione della circostanza della straordinarietà di tutte le spese sostenute da lei per intero in favore dei figli, di cui al decreto ingiuntivo opposto, e della preventiva comunicazione al avvenuta tramite e-mail, pec e messaggi di cellulare CP_1 scambiati tra le parti.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dal CP_1 dichiarando dovuta la minor somma di € 129,00 per le spese sostenute dall'opposta relative a libri di testo. Inoltre, ha condannato l'opposta alle spese del giudizio, nella misura dei 2/3.
Con l'odierno atto di appello, , ribadendo le difese svolte in primo grado, ha Parte_1 eccepito, in riforma della sentenza di primo grado:
1) violazione di legge derivante “dall'errata valutazione della necessità dell'informazione e concertazione in merito alle spese straordinarie” e “dall'altrettanto erroneo rilievo secondo cui le predette spese non sarebbero state concordate ed autorizzate dal d'Amico”, rilevanti al fine della decisione, in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, hanno “determinato il disconoscimento del diritto al rimborso della gran parte degli importi richiesti”. In particolare, la ha appellato Pt_1 quella parte della sentenza secondo cui: a) le spese sostenute per la prima comunione non erano state concordate tra le parti;
b) la spesa di € 245,41 (abbigliamento piscina, acquisto costumi, scarpe sportive, ecc.) non era stata concordata tra i coniugi e sarebbe rientrata nell'assegno di mantenimento;
c) le spese per i corsi linguistici non risultavano concordate;
d) le spese per la palestra non risultavano autorizzate;
e) le spese mediche non erano dovute, perché non concordate, essendo state anche espressamente contestate;
2) sempre per violazione di legge, derivante dal “difetto di prova del pagamento delle spese” che avrebbe sostenuto il In particolare, quella parte della sentenza secondo cui le spese CP_1 odontoiatriche sostenute in favore di erano state corrisposte dall'opponente, così come quelle CP_2 sostenute per la vacanza studio di a Los Angeles;
CP_2
3) infine, sempre per violazione di legge derivante “dall'errata valutazione del carattere di ordinarietà delle spese” sostenute in favore dei figli. La ha contestato la parte della sentenza secondo cui Pt_1 le spese di € 245,41 (abbigliamento piscina, acquisto costumi, scarpe sportive ecc.) rientrerebbero nell'assegno di mantenimento;
b) le spese varie per l'anno 2016 sostenute in favore di e Per_1
non sarebbero state specificate dalla documentazione in atti, rientrando, anche queste, CP_2 nell'assegno di mantenimento;
c) le uniche spese dovute sarebbero quelle di € 129,00.
L'appellante, pertanto, ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiunto del Giudice di Pace di San Severo n.247/2019 e confermare quindi il decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento in favore dell'appellante della somma ivi indicata, oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
2) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della spiegata opposizione, condannare l'opponente al versamento in favore dell'appellante della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque superiore a quella che il Giudice di primo grado ha ritenuto dovuta, oltre agli interessi dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
3) condannare in ogni caso l'appellato all'integrale rifusione delle spese e
pagina 3 di 9 competenze del doppio grado di giudizio e del procedimento monitorio”.
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma integrale Controparte_1 della sentenza di primo grado, asserendo, anche, di aver corrisposto le somme di cui al decreto ingiuntivo “al solo fine di scongiurare un'azione esecutiva e con riserva di ripetere, all'esito del giudizio di opposizione, le somme eventualmente non dovute”.
Richiesto il fascicolo del primo grado di giudizio, l'udienza originariamente fissata per il 16/05/2022 è stata rinviata d'ufficio al 09/11/2022, all'esito della quale il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/05/2024, successivamente rinviata fino all'udienza del 05/03/2025.
In tale udienza, il Giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. all'udienza del 23/04/2025, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione al fine dell'emissione della sentenza.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea "sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Ciò posto, passando all'esame del merito della domanda, si osserva che l'appello verte principalmente sulla doglianza relativa alla errata applicazione delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, con difetto di motivazione del Giudice di prime cure in ordine al ragionamento seguito per il rigetto della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito dell'appello va rilevato, in punto di diritto, che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli scaturisce dall'art. 337 ter co 4 c.c. che dispone che ciascuno dei genitori è obbligato a provvedere al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito. Il mantenimento può essere diretto o indiretto, in tale ultimo caso mediante la corresponsione di una somma di danaro periodica.
Nella determinazione di tale somma, si deve tener conto dei seguenti fattori: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
la permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di ciascun genitore;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Contribuire al mantenimento dei figli significa provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli, e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative e sportive.
Lo scopo del mantenimento è quello di far fronte a tutte le esigenze di vita del figlio di carattere ordinario e prevedibile, secondo i principi di adeguatezza (rispetto alle condizioni sussistenti in corso di convivenza familiare) e di proporzionalità come stabiliti dall'art. 337 ter c.c.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 9372 del 08/06/2012) ha affermato che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tale
pagina 4 di 9 affermazione, inserita nel contesto di una decisione in ordine ad una richiesta di loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, acquisisce valenza generale essendo evidentemente idonea a definire il concetto di straordinarietà che racchiude le nozioni di imponderabilità e di imprevedibilità.
A contrario, quindi, tutto ciò che, secondo una ordinaria diligenza, è prevedibile e quantificabile rientra nell'ambito di quel che serve al figlio per il suo ordinario mantenimento.
In materia, rappresenta ormai prassi diffusa nella gran parte dei Tribunali italiani la predisposizione di protocolli sul tema delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, stilati in concerto con i singoli Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che delineano in maniera precisa una suddivisione delle spese. Tali protocolli si propongono la finalità di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie per la prole indicando criteri utili da adottare relativamente al mantenimento della stessa con l'obiettivo di prevenire i conflitti e ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori fornendo quindi uno strumento utile ai magistrati, agli avvocati, alle parti e più in generale alla collettività. Una regolamentazione condivisa delle spese straordinarie con la conseguente determinazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario rappresenta un ausilio sia per dirimere le controversie tra i genitori sia per la gestione delle eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli importi anticipati dall'altro. Per tali ragioni si impone il richiamo al protocollo che opera, fondamentalmente, come uno strumento per il deflazionamento del contenzioso civile. Infatti, la finalità deflattiva dei Protocolli dovuta alla prevedibilità dell'esito del giudizio fa sì che, pur nelle loro specifiche diversità, essi siano accomunati dalla ricerca di risposte il più possibile precise e chiare in ordine alla tipizzazione delle spese oggetto di controversia. In linea generale, i protocolli costituiscono poi il frutto di interpretazioni giurisprudenziali e decisioni di merito cristallizzatesi nel tempo e quindi pacifiche e che prevedono l'individuazione di criteri distintivi tra spese ordinarie e spese straordinarie e, tra queste ultime, la distinzione tra quelle che necessitano di un preventivo accordo e quelle che non lo richiedono;
l'individuazione specifica di spese sussumibili in questa ultima categoria;
la predisposizione di una “procedura” per la formazione dell'accordo, per quelle spese che lo richiedono, che va dalla comunicazione, con diverse modalità, ma sempre in forma scritta, da parte del genitore che intende sostenerle alla previsione di un termine entro cui il destinatario deve comunicare la propria posizione, fino al significato di consenso da attribuire al silenzio protratto oltre un certo termine e, infine, la previsione dell'onere della prova a carico del genitore che intende agire in regresso, prescrivendo che questi debba provare sempre documentalmente di aver sostenuto la spesa straordinaria per la quale agisce.
Nella presente controversia si farà, pertanto, riferimento, nell'operare la qualificazione della natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute dalla al protocollo in tema di spese ordinarie e Pt_1 straordinarie necessarie per la prole stilato in data 18 Marzo 2016 tra il Tribunale di Foggia ed il
C.O.A. di Foggia, quale applicazione di norme di diritto e pacifici orientamenti giurisprudenziali nazionali in materia di mantenimento e spese relative ai figli minori.
La premessa da cui muove il Tribunale in ordine ai previsti obblighi di contributo al mantenimento è quella di tutelare il diritto della prole, anche riducendo in via preventiva il contenzioso tra i genitori, prevedendo un assegno di mantenimento come voce certa nel quantum e nella collocazione temporale e immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza. Ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento si aggiungono i criteri utili a determinare la qualificazione delle spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che, come già visto sopra, devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi o perché collegate ad una necessità non discutibile da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Le spese straordinarie pagina 5 di 9 che non richiedono l'accordo preventivo sono ad esempio quelle per l'acquisto di libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale (in difetto di accordo sulla terapia con uno specialista privato), spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie che necessitano del consenso espresso o tacito di ambo i genitori sono così distinte: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (motociclo, mini-car); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, spese mediche oculistiche e degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Tutto ciò posto in punto di diritto e a livello di casistica generale e passando all'esame delle ragioni di appello avanzate dalla deve rilevarsi come la gravata sentenza debba essere censurata riguardo Pt_1 alcune spese, sostenute dalla . In particolare, le spese della prima comunione di Pt_1 Per_1 quelle dei corsi linguistici, quelle odontoiatriche, le spese della frequenza della palestra e della vacanza studio a Los Angeles.
Si analizzeranno tali spese, partendo dal presupposto che la mancata concertazione tra i coniugi non è ostativa al riconoscimento delle spese sostenute. Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori” (si veda Cass. civ. ord. n.5059/2021; si veda anche Cass. civ. sent. 16175/2015 secondo cui
“la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Si afferma ciò in base al principio generale, secondo cui il Tribunale deve farsi guidare dal “prevalente interesse del minore”, per cui, come visto, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e/o fondamentale per l'interesse e le esigenze del figlio, l'intesa preventiva non è richiesta.
Nel caso di specie le spese di € 325,00 per la prima comunione, di cui al decreto ingiuntivo, devono ritenersi necessarie e dovute, anche in considerazione dell'importante evento di Inoltre, la Per_1
ha allegato l'e-mail intercorsa tra lei e il con cui lo avvisava che erano arrivati i Pt_1 CP_1 vestiti per la prima comunione e che avrebbe accompagnato di lì a poco la figlia a sceglierli (cfr. all. 2 processo monitorio). Infine, non vi è alcun espresso dissenso del nel sostenere tali spese. CP_1
Pertanto, tali spese, oltre che necessarie sono da ritenersi anche concordate o, meglio, non esplicitamente contestate.
Per quanto riguarda i corsi linguistici al fine del conseguimento del livello B2 e C1 di inglese seguiti da pagina 6 di 9 , questi non risultano specificatamente contestati dall'appellato e non si rinviene nemmeno il CP_2 dissenso espresso del alla loro frequenza, quando sono stati preventivamente concertati. CP_1 Pertanto, in assenza del dissenso del e della circostanza che le spese risultano concordate, tali CP_1 spese sono dovute.
Per quanto riguarda le spese odontoiatriche di , il ha sostenuto di aver provveduto lui CP_2 CP_1 al pagamento delle spese in favor del dott. e dott. , ma non ha depositato alcuna Per_2 Per_3 quietanza di pagamento, che, di contro, risulta essere stata depositata dalla . In atti, non risulta, Pt_1 nemmeno un espresso dissenso del a sostenere tali spese. Anzi, proprio dall'affermazione CP_1 dell'appellato secondo cui le avrebbe corrisposte, sebbene non abbia allegato i relativi documenti, si ricava l'importanza di tali spese e il suo consenso. Quindi, le spese per € 207,50, sostenute dalla
[...]
, risultano dovute. Pt_1
Per quanto riguarda le spese della frequenza della palestra delle figlie, il non ha dissentito a CP_1 sostenere tali spese e non risultano nemmeno specificatamente contestate dallo stesso nei propri atti difensivi (cfr. all.8 processo monitorio). Inoltre, appare incontestato tra le parti che il abbia CP_1 sostenuto le spese per la frequenza della palestra per il periodo 15/3-15/6 2019. Da ciò si può ricavare anche un consenso alla frequenza della palestra da parte delle figlie.
Per tale motivo, le spese che ancora deve il sono per un totale di € 495,50, già decurtato al CP_1
50%, rispetto a € 583,10 del decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda la vacanza studio a Los Angeles, anche tali importi, risultano dovuti nella misura in cui si dirà dopo, in considerazione del tenore della p.e.c. intercorsa tra il e la , avente CP_1 Pt_1 ad oggetto “vacanza studio 2019”, nella quale l'appellato si era reso disponibile a compiere l'occorrente per il rilascio del passaporto in favore della figlia , che era in procinto di partire per CP_2 Los Angeles (cfr. all. 9 processo monitorio e-mail di a “apprezzo l'iniziativa e CP_1 Pt_1 tenuto conto delle soddisfazioni che sta dando nel suo percorso scolastico, ti comunico che CP_2 potrò recarmi in qualsiasi momento al Commissariato di P.S. di San Severo per firmare il nulla osta al rilascio del passaporto per mia figlia.”).
Le spese riguardanti il viaggio studio a Los Angeles, più nello specifico, riguardano: rilascio del passaporto, autorizzazione Esta ed Eta (polizza assicurativa) e il viaggio in pullman, così come risultante dalla comunicazione pervenuta dalla scuola (cfr. all.9 processo monitorio pag. 23).
Il resto delle spese sostenute dalla rientrano nelle spese ordinarie coperte dall'assegno di Pt_1 mantenimento, trattandosi di medicinali, abbigliamento, denaro liquido versato alla figlia per le sue spese in Los Angeles, quindi, importi già corrisposto dal CP_1
Pertanto, la somma effettivamente dovuta dal è di € 121,71 a fronte dei € 1.052,04 di cui al CP_1 decreto ingiuntivo.
Oltre a tutte le spese sopra menzionate, sono sicuramente dovute anche quelle di € 129,00 già riconosciute dalla sentenza del Giudie di Pace di San Severo e riguardanti il solo acquisto di testi scolastici.
A conferma del ragionamento logico/giuridico effettuato dal Giudice di Pace di San Severo con la sentenza impugnata non devono essere riconosciute le spese riguardanti la cancelleria, rientranti nell'assegno di mantenimento “ordinario”, e le spese mediche pediatriche, stante il dissenso manifestato dal in relazione alle stesse, posta anche la circostanza che queste potevano essere CP_1 evitate, recandosi presso un medico convenzionato con il S.S.N. Pertanto, tali importi resteranno a carico della . Pt_1 Con Parimenti non dovute dal mico sono le “spese varie anno 2016” per € 1.052,04. Infatti, l'ordinanza con cui il Presidente del giudizio di separazione ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti è del pagina 7 di 9 08/07/2016 (cfr. all. 1 procedimento monitorio), mentre le fatture e gli scontrini allegati risultano avere data antecedente all'ordinanza, in un tempo in cui, probabilmente, i coniugi erano ancora uniti in matrimonio. Sembra superfluo ricordare che non solo l'ordinanza è immediatamente esecutiva dal momento della sua emanazione, tanto per cui può costituire titolo esecutivo, ma anche che la decorrenza delle somme dovute da un genitore all'altro come assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli è quella della proposizione della relativa domanda o quella altrimenti indicata dal Giudice nel suo provvedimento o con la sentenza, conclusiva del procedimento. L'appellante, fin dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha fornito alcuna indicazione circa il momento del deposito del ricorso e l'eventuale sentenza definitiva del giudizio di separazione, al fine di far risalire la decorrenza delle somme da versare in favore dei figli al momento della proposizione della domanda.
L'unico importo successivo all'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti riguarda le tasse scolastica di € 50,00 corrisposta dalla per la figlia (cfr. all.10 procedimento monitorio Pt_1 CP_2 pag.14-15). Tali somme, in ogni caso, come già ampiamente detto in precedenza, sono ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Pertanto, per tutte tali ragioni la somma di € 1.052,04 non è dovuta.
Alla stessa maniera non dovute risultano le spese varie sostenute nel mese di giugno 2019 in quanto rientranti nell'assegno di mantenimento ordinario, essendo spese sostenute per l'abbigliamento delle figlie.
Pertanto, da quanto esposto, gli importi effettivamente ancora dovuti dal alla CP_1 Pt_1 risultano:
a) € 325,00 per le spese della prima comunione;
b) € 295,83 per le spese dei corsi linguistici per il conseguimento del livello B2 e C1 di inglese;
c) € 207,50 per le spese odontoiatriche;
d) € 495,50 per le spese della palestra;
e) € 121,71 per la vacanza studio a Los Angeles;
f) € 129,00 per le spese relative ai libri scolastici.
Infatti, il seppur tardivamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello, ha solo CP_1 asserito di aver corrisposto le somme di cui al decreto ingiuntivo, ma non ha fornito prova di aver adempiuto la sua obbligazione.
Da tanto discende la necessità della revoca del D.I. n.cron.1440/2019, emesso dal Giudice di Pace di
San Severo il 01.10.2019 (dep. in data 02.10/2019), con condanna del al pagamento CP_1 dell'importo di € 1.574,54, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda le spese di lite del primo grado, queste vanno confermate nella misura dei 2/3 a carico della stante la parziale soccombenza. Pt_1
Per quanto riguarda le spese di lite del presente giudizio, alla luce della natura del procedimento e della reciproca soccombenza, queste vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 co 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto - in parziale riforma dell'appellata sentenza n.
160/2021 emessa dal Giudice di Pace di San Severo in data 26.06.2021 (dep. in data 01.07.2021), pagina 8 di 9 revoca il Decreto Ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di San Severo in data 01.10.2019;
- condanna a versare a la somma di € 1.574,54 (già Controparte_1 Parte_1 comprensiva dei € 129,00 derivanti dalle spese dei libri scolastici, riconosciuti dalla sentenza del Giudice di Pace di San Severo), oltre interessi legali, quale concorso alle spese straordinarie dovute per il mantenimento delle figlie e;
Per_1 CP_2
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Foggia, il giorno 23.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli
pagina 9 di 9