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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE SAPIA CESARE, Giudice monocratico in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arconate - Via Roma 42 20020 Arconate MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 138 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2095/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti. Parte resistente insiste per la condanna alle spese anche ai sensi del 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato, impugna l'avviso di accertamento n. 138/2019 notificato in data 16/10/2024:
A sostegno, espone:
1) che è proprietaria dei seguenti immobili siti nel Comune di Arconate identificati come segue: -Dati catastali _1, Rendita Catastale Euro 1807,60 e -Dati catastali_2, Rendita Catastale Euro 83,67.
2) che per detti immobili in data 2/03/2016 è stata presentata dichiarazione di Variazione_1 con la procedura di tipo informatico DOCFA proponendo la Rendita Catastale di Euro 1136,21 in categoria
A/7;
3) che in data 16/01/2017 l'Agenzia delle Entrate notificava Avviso di Accertamento n.MI0717920/2016 con il quale rideterminava la proposta di rendita ed il classamento in categoria A/8;
4) che presentava ricorso, nei termini di legge, a tale classamento.
5) che risulta infondata la pretesa tributaria nell'avviso di accertamento impugnato per i seguenti motivi:
a) La rendita proposta calcolata attraverso il DOCFA è regolamentata dal D. Lgs. n.701 del 19/04/1994; b)
l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.7/2005 ha specificato che "tale rendita rimane agli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'Ufficio non provvede, con mezzi di accertamento...e comunque entro dodici mesi alla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva"; c) L'articolo 74 della Legge n.342 del 21/11/2000 ha introdotto la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta la notifica di attribuzione della rendita catastale: "Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'Ufficio del Territorio competente ai soggetti intestatari della partita"; d) L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.11/2005 chiarisce che "nelle annotazioni degli atti catastali dovrà essere opportunamente evidenziato che la decorrenza della nuova rendita è corrispondente a quella del classamento rettificato" dall'Agenzia del Territorio: quindi, è la stessa Agenzia delle Entrate che chiarisce che l'annotazione catastale decorre dalla notifica effettuata dall'Agenzia del Territorio.
6) che la variazione del classamento Variazione_2 è stata annotata dall'Agenzia del Territorio in data 08/06/2021 pratica n.MI0169212 e la relativa notifica è stata effettuata con protocollo n.MI0241695 del
21/08/2021 come da visura (allegato 2), pertanto il Comune di Arconate è legittimato a chiedere IMU sul fabbricato in oggetto dalla data di notifica della rendita definitiva corrispondente alla data del 21/08/2021
(come da visura in allegato).
7) che la legge non esclude l'utilizzazione della rendita notificata ai fini impositivi anche per le annualità
d'imposta sospese. L'imposizione dell'imposta per gli anni precedenti è una mera "facoltà" dell'Amministrazione Comunale la quale, però, non è legittimata ad andare oltre alla data di variazione che ha prodotto il nuovo classamento (8/06/2020).
8) Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: l'annullarsi l'avviso di accertamento N.138/2019 del 24/09/2024 prot.n.8398/2024 notificato in data 16/10/2024. In subordine, rideterminarsi l'imposta e le sanzioni anche al di sotto del minimo edittale. Con vittoria, infine, di diritti, spese ed oneri del presente giudizio.
9) Il Comune di Arconate resiste alla pretesa e deduce, in rito, a) l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 18 del Dlgs 546/1992, in quanto la ricorrente non precisa quali siano i motivi della dedotta illegittimità dell'Avviso di accertamento, richiamando l'orientamento sul punto del Supremo Collegio
(Cass. sent. n. 20652 del 25 ottobre 2004). b) Nel merito, rileva la definitività della rendita attribuita e del relativo classamento catastale, considerato che gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Territorio non sono stati impugnati e risultano pertanto definitivi.
10) Tanto premesso, parte resistente, chiede che sia dichiarata l'illegittimità del ricorso e per l'effetto confermato l'avviso di accertamento n. 138/2019 notificato in data 16/10/2024. Con condanna di Controparte alle spese di lite anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia che il proposto ricorso risulta infondato e pertanto deve essere respinto.
Ed infatti, secondo il costante e condivisibile insegnamento del Supremo Collegio il provvedimento di attribuzione/rettifica di rendita e classamento catastale ha natura dichiarativa (cfr. Cass. 5109/2005, Cass.
11162/2005, Cass. 16701/2007). Di conseguenza, tale provvedimento ha efficacia retroattiva con applicazione ai periodi di imposta precedenti, come chiarito da Cass. SS. UU. 3160 del 9 febbraio 2011 (doc.
n. 4 di parte resistente).
Precisa, a tal proposito, la Cassazione, con le sentenze nn. 10969/09 e 15764/08, che “l'espressione “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione" va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo " efficaci", invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell'immobile: il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” , (Cass. 10969/09, 15764/08).
Tale impostazione, appare, altresì confermata dalla pronuncia del Supremo Collegio in data 20/12/2019, n.
34246, dove si afferma che “in tema di catasto dei fabbricati l'introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili. Tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di « rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine di un anno assegnato all'Ufficio non ha natura perentoria con conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e aggiornamento del catasto – ma meramente ordinatoria”.
Appare, quindi corretto quanto sostenuto da parte resistente, secondo la quale: “1. L'IMU deve essere sempre determinata sulla base della rendita e della categoria catastale definitivamente accertata.
2. La rendita e la categoria catastale possono essere proposte dal contribuente (mediante DOCFA) e rimangono
“sospese” fino alla notifica dell'attribuzione di rendita e categoria catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate
Territorio o al suo accertamento definitivo.
3. L'efficacia della rendita catastale modificata coincide con la prima tra: a) la data di notificazione dell'atto attributivo di rendita il cui termine di notifica di 12 mesi dalla presentazione del DOCFA è meramente ordinatorio e non perentorio;
b) il momento in cui la rendita e il classamento sono divenuti definitivi, o per mancata impugnazione o per conclusione dell'eventuale giudizio di impugnazione.
4. La rendita e il classamento definitivi possono essere applicati dall'Ufficio per la determinazione dell'IMU per tutti gli anni per i quali non sono spirati i termini di accertamento”.
Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione dibattuta in giudizio e comportano il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.
Va, infine, disattesa l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che la mera omissione di pagamento, sia pure ripetuta nel tempo, non configura colpa grave.
La Corte dà atto che, per mero errore materiale, nelle annotazioni è stata indicata la cessazione della materia del contendere, di cui non deve tenersi conto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, ogni contraria istanza disattesa, respinge il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €500,00, oltre accessori di legge, a favore di parte resistente.
Respinge l'istanza ex art. 96 cpc.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE SAPIA CESARE, Giudice monocratico in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arconate - Via Roma 42 20020 Arconate MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 138 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2095/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti. Parte resistente insiste per la condanna alle spese anche ai sensi del 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato, impugna l'avviso di accertamento n. 138/2019 notificato in data 16/10/2024:
A sostegno, espone:
1) che è proprietaria dei seguenti immobili siti nel Comune di Arconate identificati come segue: -Dati catastali _1, Rendita Catastale Euro 1807,60 e -Dati catastali_2, Rendita Catastale Euro 83,67.
2) che per detti immobili in data 2/03/2016 è stata presentata dichiarazione di Variazione_1 con la procedura di tipo informatico DOCFA proponendo la Rendita Catastale di Euro 1136,21 in categoria
A/7;
3) che in data 16/01/2017 l'Agenzia delle Entrate notificava Avviso di Accertamento n.MI0717920/2016 con il quale rideterminava la proposta di rendita ed il classamento in categoria A/8;
4) che presentava ricorso, nei termini di legge, a tale classamento.
5) che risulta infondata la pretesa tributaria nell'avviso di accertamento impugnato per i seguenti motivi:
a) La rendita proposta calcolata attraverso il DOCFA è regolamentata dal D. Lgs. n.701 del 19/04/1994; b)
l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.7/2005 ha specificato che "tale rendita rimane agli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'Ufficio non provvede, con mezzi di accertamento...e comunque entro dodici mesi alla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva"; c) L'articolo 74 della Legge n.342 del 21/11/2000 ha introdotto la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta la notifica di attribuzione della rendita catastale: "Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'Ufficio del Territorio competente ai soggetti intestatari della partita"; d) L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.11/2005 chiarisce che "nelle annotazioni degli atti catastali dovrà essere opportunamente evidenziato che la decorrenza della nuova rendita è corrispondente a quella del classamento rettificato" dall'Agenzia del Territorio: quindi, è la stessa Agenzia delle Entrate che chiarisce che l'annotazione catastale decorre dalla notifica effettuata dall'Agenzia del Territorio.
6) che la variazione del classamento Variazione_2 è stata annotata dall'Agenzia del Territorio in data 08/06/2021 pratica n.MI0169212 e la relativa notifica è stata effettuata con protocollo n.MI0241695 del
21/08/2021 come da visura (allegato 2), pertanto il Comune di Arconate è legittimato a chiedere IMU sul fabbricato in oggetto dalla data di notifica della rendita definitiva corrispondente alla data del 21/08/2021
(come da visura in allegato).
7) che la legge non esclude l'utilizzazione della rendita notificata ai fini impositivi anche per le annualità
d'imposta sospese. L'imposizione dell'imposta per gli anni precedenti è una mera "facoltà" dell'Amministrazione Comunale la quale, però, non è legittimata ad andare oltre alla data di variazione che ha prodotto il nuovo classamento (8/06/2020).
8) Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: l'annullarsi l'avviso di accertamento N.138/2019 del 24/09/2024 prot.n.8398/2024 notificato in data 16/10/2024. In subordine, rideterminarsi l'imposta e le sanzioni anche al di sotto del minimo edittale. Con vittoria, infine, di diritti, spese ed oneri del presente giudizio.
9) Il Comune di Arconate resiste alla pretesa e deduce, in rito, a) l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 18 del Dlgs 546/1992, in quanto la ricorrente non precisa quali siano i motivi della dedotta illegittimità dell'Avviso di accertamento, richiamando l'orientamento sul punto del Supremo Collegio
(Cass. sent. n. 20652 del 25 ottobre 2004). b) Nel merito, rileva la definitività della rendita attribuita e del relativo classamento catastale, considerato che gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Territorio non sono stati impugnati e risultano pertanto definitivi.
10) Tanto premesso, parte resistente, chiede che sia dichiarata l'illegittimità del ricorso e per l'effetto confermato l'avviso di accertamento n. 138/2019 notificato in data 16/10/2024. Con condanna di Controparte alle spese di lite anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di Giustizia che il proposto ricorso risulta infondato e pertanto deve essere respinto.
Ed infatti, secondo il costante e condivisibile insegnamento del Supremo Collegio il provvedimento di attribuzione/rettifica di rendita e classamento catastale ha natura dichiarativa (cfr. Cass. 5109/2005, Cass.
11162/2005, Cass. 16701/2007). Di conseguenza, tale provvedimento ha efficacia retroattiva con applicazione ai periodi di imposta precedenti, come chiarito da Cass. SS. UU. 3160 del 9 febbraio 2011 (doc.
n. 4 di parte resistente).
Precisa, a tal proposito, la Cassazione, con le sentenze nn. 10969/09 e 15764/08, che “l'espressione “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione" va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo " efficaci", invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, "ai soggetti intestatari della partita", del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell'immobile: il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” , (Cass. 10969/09, 15764/08).
Tale impostazione, appare, altresì confermata dalla pronuncia del Supremo Collegio in data 20/12/2019, n.
34246, dove si afferma che “in tema di catasto dei fabbricati l'introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili. Tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di « rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine di un anno assegnato all'Ufficio non ha natura perentoria con conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e aggiornamento del catasto – ma meramente ordinatoria”.
Appare, quindi corretto quanto sostenuto da parte resistente, secondo la quale: “1. L'IMU deve essere sempre determinata sulla base della rendita e della categoria catastale definitivamente accertata.
2. La rendita e la categoria catastale possono essere proposte dal contribuente (mediante DOCFA) e rimangono
“sospese” fino alla notifica dell'attribuzione di rendita e categoria catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate
Territorio o al suo accertamento definitivo.
3. L'efficacia della rendita catastale modificata coincide con la prima tra: a) la data di notificazione dell'atto attributivo di rendita il cui termine di notifica di 12 mesi dalla presentazione del DOCFA è meramente ordinatorio e non perentorio;
b) il momento in cui la rendita e il classamento sono divenuti definitivi, o per mancata impugnazione o per conclusione dell'eventuale giudizio di impugnazione.
4. La rendita e il classamento definitivi possono essere applicati dall'Ufficio per la determinazione dell'IMU per tutti gli anni per i quali non sono spirati i termini di accertamento”.
Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione dibattuta in giudizio e comportano il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.
Va, infine, disattesa l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che la mera omissione di pagamento, sia pure ripetuta nel tempo, non configura colpa grave.
La Corte dà atto che, per mero errore materiale, nelle annotazioni è stata indicata la cessazione della materia del contendere, di cui non deve tenersi conto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, ogni contraria istanza disattesa, respinge il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €500,00, oltre accessori di legge, a favore di parte resistente.
Respinge l'istanza ex art. 96 cpc.