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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3306/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17867/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039919240000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1170/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliersi il ricorso
Resistenti: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250039919240000 notificata in data 22 luglio
2025, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per l'importo di € 343,41.
Deduce il ricorrente: l' omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la prescrizione sarebbe maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione
Si è costituita la Regione Campania, concludendo per il rigetto del ricorso, essendo stata la cartella impugnata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 064193137522 con avviso di giacenza 01/08/2023
e compiuta giacenza in data 25/10/2023.
Il ricorrente ha prodotto memoria deducendo l'assenza di compilazione dell'avviso di ricevimento da parte del postino o dell'incaricato del recapito.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente Regione Campania, nel costituirsi, ha evidenziato di aver proceduto alla notifica dell'atto prodromico ossia dell'avviso di accertamento n. 064193137522 notificato a mezzo posta ordinaria con compiuta giacenza. Sul punto giova premettere che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. N. n. 29022 del 05/12/2017 (Rv. 646433 - 01).
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa n. 10037 del 10/04/2019 (Rv. 653680 - 01) e non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, sicchè l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Sez. 5 n. 29642 del
14/11/2019 (Rv. 655744 - 01).
Nel caso di specie la resistente Regione Campania ha effettuato la notifica al ricorrente dell'atto prodromico a quello impugnato con raccomandata ordinaria (l'avviso di ricevimento non risulta sottoscritto dal destinatario, siccome la consegna all'indirizzo dello stesso non ha avuto buon esito) e sull'avviso è riportata la dicitura- sottoscritta dal consegnatario della raccomandata- di aver avvisato il destinatario in data 1.8.2023, ladddove la compiuta giacenza è stata attestata, con timbro, come avvenuta in data 25/10/2023. L'iter notificatorio, pertanto, deve ritenersi compiuto con la sequenza indicata.
All'uopo va altresì richiamato il costante indirizzo della S.C. secondo cui in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (Cass. n. 10131 del 28/05/2020, e
Cass. n. 2047/2016).
Ne consegue che , potendo in questa sede il ricorrente far valere vizi dell'atto presupposto solo nel caso in cui non risulti notificato, essendovi la prova della notifica dell'atto prodromico, interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, non può ritenersi violato il principio di sequenza degli atti e neppure maturato il termine di prescrizione relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite, infatti, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007, n. 16412).
Infondata è altresì, come anticipato, l'eccezione del ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale del credito oggetto della cartella impugnata, atteso che essendovi la prova della notifica di atti interruttivi prodromici, non è maturata la prescrizione.
Il ricorso va, dunque, respinto e, tenuto conto delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17867/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039919240000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1170/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliersi il ricorso
Resistenti: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250039919240000 notificata in data 22 luglio
2025, relativa a tassa automobilistica anno 2020, per l'importo di € 343,41.
Deduce il ricorrente: l' omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la prescrizione sarebbe maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione
Si è costituita la Regione Campania, concludendo per il rigetto del ricorso, essendo stata la cartella impugnata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 064193137522 con avviso di giacenza 01/08/2023
e compiuta giacenza in data 25/10/2023.
Il ricorrente ha prodotto memoria deducendo l'assenza di compilazione dell'avviso di ricevimento da parte del postino o dell'incaricato del recapito.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente Regione Campania, nel costituirsi, ha evidenziato di aver proceduto alla notifica dell'atto prodromico ossia dell'avviso di accertamento n. 064193137522 notificato a mezzo posta ordinaria con compiuta giacenza. Sul punto giova premettere che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. N. n. 29022 del 05/12/2017 (Rv. 646433 - 01).
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa n. 10037 del 10/04/2019 (Rv. 653680 - 01) e non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, sicchè l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Sez. 5 n. 29642 del
14/11/2019 (Rv. 655744 - 01).
Nel caso di specie la resistente Regione Campania ha effettuato la notifica al ricorrente dell'atto prodromico a quello impugnato con raccomandata ordinaria (l'avviso di ricevimento non risulta sottoscritto dal destinatario, siccome la consegna all'indirizzo dello stesso non ha avuto buon esito) e sull'avviso è riportata la dicitura- sottoscritta dal consegnatario della raccomandata- di aver avvisato il destinatario in data 1.8.2023, ladddove la compiuta giacenza è stata attestata, con timbro, come avvenuta in data 25/10/2023. L'iter notificatorio, pertanto, deve ritenersi compiuto con la sequenza indicata.
All'uopo va altresì richiamato il costante indirizzo della S.C. secondo cui in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (Cass. n. 10131 del 28/05/2020, e
Cass. n. 2047/2016).
Ne consegue che , potendo in questa sede il ricorrente far valere vizi dell'atto presupposto solo nel caso in cui non risulti notificato, essendovi la prova della notifica dell'atto prodromico, interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, non può ritenersi violato il principio di sequenza degli atti e neppure maturato il termine di prescrizione relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite, infatti, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007, n. 16412).
Infondata è altresì, come anticipato, l'eccezione del ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale del credito oggetto della cartella impugnata, atteso che essendovi la prova della notifica di atti interruttivi prodromici, non è maturata la prescrizione.
Il ricorso va, dunque, respinto e, tenuto conto delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.