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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3040 / 2023
promossa da
' rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F. C.F. 1 '
GIARDINA GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti SALVATORE SANCI e LOREDANA
MAZZARELLA, giusta procura in atti,
-terzo chiamato-
Oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di ipoteca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02176202300000178000,
comunicata in data 27/11/2023, per l'importo complessivo di € 56.761,36 limitatamente agli avvisi di addebito: 1) n. 321 2018 0001070705 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di
Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno
2017 e 2018; 2) n. 321 2019 0000270981 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento
per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2018; 3) n.
321 2019 0000887516 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2018; 4) n. 321 2021
0000123157 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2019; 5) n. 321 2022
0000186321 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2020; 6) n. 321 2022
0001148564 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2021. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposto dell'intimazione, nonché l'omessa notifica dell'avviso di
"mora" e, nel merito, l'infondatezza della pretesa e la prescrizione dei crediti. Concludeva
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l'CP_1 che eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito, la disintegrità del contraddittorio, la tardività del ricorso e la legittimità del proprio operato.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_2 1chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente. Sul punto l'art. 444, terzo co., c.p.c. prescrive che: "per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è
competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Invero, è competente il Tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione previdenziale e si trova l'ufficio periferico, presso il quale l'azienda risulta iscritta, legittimato a ricevere i contributi;
nel caso di specie, l'ava risulta emesso dall'CP_1 di Agrigento, soggetto legittimato alla ricezione dei contributi, nonostante l'azienda operi nel nord Italia.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti.
L'avviso n. 321 2018 0001070705 000 risulta notificato il 15/02/2019; l'avviso n. 321 2019
0000270981 000 il 30/07/2019; l'avviso n. 321 2019 0000887516 000 il 7/01/2020; il n. 321 2021
0000123157 000 il 7/01/2022 per compiuta giacenza;
il n. 321 2022 0000186321 000 il
25/07/2022 tramite pec;
il n. 321 2022 0001148564 000 il 18/01/2023 sempre tramite pec.
Pertanto, deve essere rigettata qualsivoglia eccezione attinente alla maturazione del termine di prescrizione anteriore alle dette notifiche e considerata tardiva ogni doglianza sul merito del credito.
Peraltro, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata anche per il periodo successivo, in ragione della tempestività degli atti di interruzione (intimazioni di pagamento)
depositate dall' CP_3
Parte ricorrente ha poi eccepito la violazione degli artt. 77 e 50, comma 2 del d.p.r. 602/73 ma trattasi, all'evidenza, di un refuso, essendo stato impugnato l'atto stesso di cui si ammette la notifica. Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti, che si liquidano in complessivi 1.865,00 oltre iva e cpa.
Così deciso in Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3040 / 2023
promossa da
' rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F. C.F. 1 '
GIARDINA GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti SALVATORE SANCI e LOREDANA
MAZZARELLA, giusta procura in atti,
-terzo chiamato-
Oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di ipoteca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02176202300000178000,
comunicata in data 27/11/2023, per l'importo complessivo di € 56.761,36 limitatamente agli avvisi di addebito: 1) n. 321 2018 0001070705 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di
Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno
2017 e 2018; 2) n. 321 2019 0000270981 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento
per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2018; 3) n.
321 2019 0000887516 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2018; 4) n. 321 2021
0000123157 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2019; 5) n. 321 2022
0000186321 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2020; 6) n. 321 2022
0001148564 000 afferente crediti vantati dall' CP_1 di Agrigento per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2021. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposto dell'intimazione, nonché l'omessa notifica dell'avviso di
"mora" e, nel merito, l'infondatezza della pretesa e la prescrizione dei crediti. Concludeva
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l'CP_1 che eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito, la disintegrità del contraddittorio, la tardività del ricorso e la legittimità del proprio operato.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_2 1chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente. Sul punto l'art. 444, terzo co., c.p.c. prescrive che: "per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è
competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Invero, è competente il Tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione previdenziale e si trova l'ufficio periferico, presso il quale l'azienda risulta iscritta, legittimato a ricevere i contributi;
nel caso di specie, l'ava risulta emesso dall'CP_1 di Agrigento, soggetto legittimato alla ricezione dei contributi, nonostante l'azienda operi nel nord Italia.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti.
L'avviso n. 321 2018 0001070705 000 risulta notificato il 15/02/2019; l'avviso n. 321 2019
0000270981 000 il 30/07/2019; l'avviso n. 321 2019 0000887516 000 il 7/01/2020; il n. 321 2021
0000123157 000 il 7/01/2022 per compiuta giacenza;
il n. 321 2022 0000186321 000 il
25/07/2022 tramite pec;
il n. 321 2022 0001148564 000 il 18/01/2023 sempre tramite pec.
Pertanto, deve essere rigettata qualsivoglia eccezione attinente alla maturazione del termine di prescrizione anteriore alle dette notifiche e considerata tardiva ogni doglianza sul merito del credito.
Peraltro, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata anche per il periodo successivo, in ragione della tempestività degli atti di interruzione (intimazioni di pagamento)
depositate dall' CP_3
Parte ricorrente ha poi eccepito la violazione degli artt. 77 e 50, comma 2 del d.p.r. 602/73 ma trattasi, all'evidenza, di un refuso, essendo stato impugnato l'atto stesso di cui si ammette la notifica. Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti, che si liquidano in complessivi 1.865,00 oltre iva e cpa.
Così deciso in Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo