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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7799 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 28.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 4871/2024 del ruolo generale
vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. MEGHERBI HAMIDA , con Parte_1 cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv. TORRE GIUSEPPE ed elett.te domiciliato in VIA CP_1
TAGLIAMENTO, 85 C/O AVV. AMATO RIZZO AVELLINO ,
resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21.11.2023, l'
[...]
(d'ora in poi Parte_2 agiva in via monitoria per sentir ingiungere al Per. Ind. Giudicepietro CP_1 di pagare in favore dell' la somma complessiva di €. 27.883,19, Pt_1 CP_1 di cui € 18.923,31, per mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori ex lege (soggettivo, integrativo, maternità); € 8.153,88 per interessi di mora e sanzioni per i giorni di ritardo nei versamenti;
€ 806,00 per la sanzione nel ritardo o omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, oltre successivi interessi moratori e penalità ai sensi della normativa regolamentare richiamata in premessa a decorrere dal 03/11/2023, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio monitorio;
con decreto ingiuntivo n.
1587/2023, non esecutivo, emesso in data 27/12/2023 nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al NRG 21403/2023, veniva ingiunto al Parte_1 di pagare, in favore di per le causali di cui al ricorso, entro
[...] CP_1 quaranta giorni dalla notifica del decreto: “la somma di Euro 27883,19 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo ricapitalizzato di anno in anno dal di del dovuto all'effettivo soddisfo, oltre le spese del procedimento che liquida in complessive Euro 1370,00 oltre iva e cpa e rimborso spese generali, con attribuzione”; in data 18/01/2024 il predetto il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec all'odierno opponente;
Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, in via preliminare accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta prescrizione quinquennale e in via gradata revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito e per l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per intervenuta prescrizione delle somme. Con vittoria di spese.
L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta.
Ed invero risulta agli atti di parte opposta che è un Parte_1 libero professionista iscritto all' dal Parte_2
12/10/2018 con il numero di matricola 024662, giusta domanda di iscrizione con la quale ha attestato la sussistenza delle condizioni normative e regolamentari per la obbligatoria iscrizione e contribuzione previdenziale all' (cfr. doc. 5 di cui al monitorio). CP_1
E' altresì incontestato che egli risulta inadempiente nel versamento dei contributi previdenziali per gli anni 2019 e 2020 per i quali lo stesso iscritto ha prima compilato gli appositi modelli EPPI 03 e successivamente comunicato all' comunicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 103/1996) l'ammontare CP_1 del reddito professionale e il volume d'affari imponibile ( cfr. documento n. 13
e 14 del fascicolo monitorio).
Orbene, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Ed invero, rispetto agli anni 2019 e 2020, per i quali sussistono le dichiarazioni, non risulta decorsa alcuna prescrizione, considerato che, a parte le diffide del
2019, 2020 e 2023 interruttive della prescrizione ( doc. 15, 16 17 del monitorio), il ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 18.1.2024 ha ulteriormente interrotto i termini di prescrizione quinquennale.
Rispetto agli ulteriori anni richiesti nel monitorio, ovvero 2014-2015-2016-
2017-2018-2021) per i quali manca la comunicazione obbligatoria, i redditi professionali risultano accertati tramite Anagrafe Tributaria (cfr. doc.
7,8,9,10,11,12,13,14 del monitorio).
Orbene, anche rispetto ai suddetti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposto non può ritenersi fondata.
Ed invero, dal combinato disposto dagli artt. 9 del Regolamento dell'EPPI - a mente del quale “la prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni altro accessorio, interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'iscritto, della dichiarazione di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento”; e dall'art 2935 c.c. - che prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Mutuando tali principi al caso che ci occupa, il dies a quo della prescrizione non può che essere individuato nei giorni: 12/04/2019, per gli anni 2014,
2015, 2016; 07/06/2022, per gli anni 2017-2018; 25/09/2023 per l'anno 2021
(cfr. estratto conto in atti doc. 6, pag.5, fasc. monitorio), non potendo evidentemente decorrere in caso di dichiarazione omessa. In ogni caso, risultano tempestivamente inviati validi atti interruttivi infraquinquennali della prescrizione, regolarmente ricevute e conosciute e comunque non espressamente contestate dall'opponente, per tutte le annualità ingiunte dal 2014 al 2021 (cfr. le n. 4 lettere di invito/diffida al pagamento a mezzo raccomandata a/r, rispettivamente in data 13/11/2018 – 28/05/2019
– 09/01/2020 e 13/10/2023 (cfr. doc 15,16,17 fasc. monitorio e doc. 4 e 5 fasc. parte opposta.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo all'insussistenza del credito contributivo, va precisato quanto segue.
Dagli atti di causa, emerge chiaramente che l' ha provato la sussistenza CP_1 del rapporto contributivo in virtù dell'iscrizione del Sig. Parte_1 all'Albo Dei Periti e all' (cfr. doc. 5 fasc. monitorio e 3 fasc. parte CP_1 opposta); la liquidazione del debito attraverso l'estratto contributivo (cfr. doc.
6 fasc. monitorio), la conoscenza del debito da parte del ricorrente attraverso le apposite diffide di pagamento regolarmente comunicate e ricevute, mai oggetto di contestazione (cfr. doc. n.15,16,17 fasc. monitorio); l'avvenuta produzione di reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale di perito industriale ai fini contributivi da parte del Giudicepietro, come dalle risultanze acquisite tramite Anagrafe Tributaria, il cui contenuto non è mai stato contestato (cfr. doc. dal 7 al 12 fasc. monitorio) nonché da dichiarazioni (Mod
03), predisposte e trasmesse all' dallo stesso e contenenti, altresì, CP_1 CP_1
l'importo dovuto a titolo di contributivo soggettivo, integrativo e di maternità dallo stesso direttamente quantificato (cfr. all.ti 13,14 fasc. monitorio).
L'opposto, con la compilazione di tali modelli, ha attestato di esercitare l'attività autonoma di libera professione di perito industriale ai sensi dell'art. 1 comma
1 D. Lgs. 103/1996, dichiarando l'ammontare del reddito netto e del volume d'affari conseguiti per le annualità 2019 e 2020 e determinando anche l'importo contributivo soggettivo, integrativo e di maternità da lui dovuto. Il debito contributivo previdenziale è stato determinato sulla base delle attestazioni/autocertificazioni reddituali trasmesse all'Ente dall'iscritto né è stata sollevata alcuna contestazione circa l'entità del reddito o dell'ammontare del contributo non versato di cui si chiede la corresponsione.
Va altresì precisato che la documentazione prodotta nella fase monitoria attiene ad attestazioni ed autocertificazioni provenienti e sottoscritte dall'opponente, che le ha presentate all'Ente di previdenza, costituiscono una valida prova del credito, anche nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato, potendo gli stessi documenti essere contraddetti solo dalla prova contraria dell'interessato; in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente, quando il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi rende superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 19/06/2000 n. 8323 ).
Cosa che è avvenuta nel caso in esame, posto che si ritiene che le dichiarazioni effettuate dallo stesso opponente per gli anni 2019 e 2020, nonché le risultanze tributarie, sono indizi gravi precisi e concordanti tali da fondare il diritto dell'opposto e da escludere ogni ulteriore e diverso assunto.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in E. 2.109,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 29/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 28.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 4871/2024 del ruolo generale
vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. MEGHERBI HAMIDA , con Parte_1 cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv. TORRE GIUSEPPE ed elett.te domiciliato in VIA CP_1
TAGLIAMENTO, 85 C/O AVV. AMATO RIZZO AVELLINO ,
resistente Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21.11.2023, l'
[...]
(d'ora in poi Parte_2 agiva in via monitoria per sentir ingiungere al Per. Ind. Giudicepietro CP_1 di pagare in favore dell' la somma complessiva di €. 27.883,19, Pt_1 CP_1 di cui € 18.923,31, per mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori ex lege (soggettivo, integrativo, maternità); € 8.153,88 per interessi di mora e sanzioni per i giorni di ritardo nei versamenti;
€ 806,00 per la sanzione nel ritardo o omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali, oltre successivi interessi moratori e penalità ai sensi della normativa regolamentare richiamata in premessa a decorrere dal 03/11/2023, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio monitorio;
con decreto ingiuntivo n.
1587/2023, non esecutivo, emesso in data 27/12/2023 nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al NRG 21403/2023, veniva ingiunto al Parte_1 di pagare, in favore di per le causali di cui al ricorso, entro
[...] CP_1 quaranta giorni dalla notifica del decreto: “la somma di Euro 27883,19 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo ricapitalizzato di anno in anno dal di del dovuto all'effettivo soddisfo, oltre le spese del procedimento che liquida in complessive Euro 1370,00 oltre iva e cpa e rimborso spese generali, con attribuzione”; in data 18/01/2024 il predetto il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec all'odierno opponente;
Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, in via preliminare accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per sopravvenuta prescrizione quinquennale e in via gradata revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito e per l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per intervenuta prescrizione delle somme. Con vittoria di spese.
L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta.
Ed invero risulta agli atti di parte opposta che è un Parte_1 libero professionista iscritto all' dal Parte_2
12/10/2018 con il numero di matricola 024662, giusta domanda di iscrizione con la quale ha attestato la sussistenza delle condizioni normative e regolamentari per la obbligatoria iscrizione e contribuzione previdenziale all' (cfr. doc. 5 di cui al monitorio). CP_1
E' altresì incontestato che egli risulta inadempiente nel versamento dei contributi previdenziali per gli anni 2019 e 2020 per i quali lo stesso iscritto ha prima compilato gli appositi modelli EPPI 03 e successivamente comunicato all' comunicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 103/1996) l'ammontare CP_1 del reddito professionale e il volume d'affari imponibile ( cfr. documento n. 13
e 14 del fascicolo monitorio).
Orbene, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Ed invero, rispetto agli anni 2019 e 2020, per i quali sussistono le dichiarazioni, non risulta decorsa alcuna prescrizione, considerato che, a parte le diffide del
2019, 2020 e 2023 interruttive della prescrizione ( doc. 15, 16 17 del monitorio), il ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 18.1.2024 ha ulteriormente interrotto i termini di prescrizione quinquennale.
Rispetto agli ulteriori anni richiesti nel monitorio, ovvero 2014-2015-2016-
2017-2018-2021) per i quali manca la comunicazione obbligatoria, i redditi professionali risultano accertati tramite Anagrafe Tributaria (cfr. doc.
7,8,9,10,11,12,13,14 del monitorio).
Orbene, anche rispetto ai suddetti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposto non può ritenersi fondata.
Ed invero, dal combinato disposto dagli artt. 9 del Regolamento dell'EPPI - a mente del quale “la prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni altro accessorio, interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'iscritto, della dichiarazione di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento”; e dall'art 2935 c.c. - che prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Mutuando tali principi al caso che ci occupa, il dies a quo della prescrizione non può che essere individuato nei giorni: 12/04/2019, per gli anni 2014,
2015, 2016; 07/06/2022, per gli anni 2017-2018; 25/09/2023 per l'anno 2021
(cfr. estratto conto in atti doc. 6, pag.5, fasc. monitorio), non potendo evidentemente decorrere in caso di dichiarazione omessa. In ogni caso, risultano tempestivamente inviati validi atti interruttivi infraquinquennali della prescrizione, regolarmente ricevute e conosciute e comunque non espressamente contestate dall'opponente, per tutte le annualità ingiunte dal 2014 al 2021 (cfr. le n. 4 lettere di invito/diffida al pagamento a mezzo raccomandata a/r, rispettivamente in data 13/11/2018 – 28/05/2019
– 09/01/2020 e 13/10/2023 (cfr. doc 15,16,17 fasc. monitorio e doc. 4 e 5 fasc. parte opposta.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo all'insussistenza del credito contributivo, va precisato quanto segue.
Dagli atti di causa, emerge chiaramente che l' ha provato la sussistenza CP_1 del rapporto contributivo in virtù dell'iscrizione del Sig. Parte_1 all'Albo Dei Periti e all' (cfr. doc. 5 fasc. monitorio e 3 fasc. parte CP_1 opposta); la liquidazione del debito attraverso l'estratto contributivo (cfr. doc.
6 fasc. monitorio), la conoscenza del debito da parte del ricorrente attraverso le apposite diffide di pagamento regolarmente comunicate e ricevute, mai oggetto di contestazione (cfr. doc. n.15,16,17 fasc. monitorio); l'avvenuta produzione di reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale di perito industriale ai fini contributivi da parte del Giudicepietro, come dalle risultanze acquisite tramite Anagrafe Tributaria, il cui contenuto non è mai stato contestato (cfr. doc. dal 7 al 12 fasc. monitorio) nonché da dichiarazioni (Mod
03), predisposte e trasmesse all' dallo stesso e contenenti, altresì, CP_1 CP_1
l'importo dovuto a titolo di contributivo soggettivo, integrativo e di maternità dallo stesso direttamente quantificato (cfr. all.ti 13,14 fasc. monitorio).
L'opposto, con la compilazione di tali modelli, ha attestato di esercitare l'attività autonoma di libera professione di perito industriale ai sensi dell'art. 1 comma
1 D. Lgs. 103/1996, dichiarando l'ammontare del reddito netto e del volume d'affari conseguiti per le annualità 2019 e 2020 e determinando anche l'importo contributivo soggettivo, integrativo e di maternità da lui dovuto. Il debito contributivo previdenziale è stato determinato sulla base delle attestazioni/autocertificazioni reddituali trasmesse all'Ente dall'iscritto né è stata sollevata alcuna contestazione circa l'entità del reddito o dell'ammontare del contributo non versato di cui si chiede la corresponsione.
Va altresì precisato che la documentazione prodotta nella fase monitoria attiene ad attestazioni ed autocertificazioni provenienti e sottoscritte dall'opponente, che le ha presentate all'Ente di previdenza, costituiscono una valida prova del credito, anche nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato, potendo gli stessi documenti essere contraddetti solo dalla prova contraria dell'interessato; in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente, quando il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi rende superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 19/06/2000 n. 8323 ).
Cosa che è avvenuta nel caso in esame, posto che si ritiene che le dichiarazioni effettuate dallo stesso opponente per gli anni 2019 e 2020, nonché le risultanze tributarie, sono indizi gravi precisi e concordanti tali da fondare il diritto dell'opposto e da escludere ogni ulteriore e diverso assunto.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in E. 2.109,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 29/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo