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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15353/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10.2025 letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 14.3.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15353/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDELORO Controparte_1
RC SC e dell'avv. PINELLI GIUSEPPE ( ) VIA C.F._1
CRESCENZIO 25 00193 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 25 ROMApresso il difensore avv. CANDELORO RC SC
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
La ricorrente espone di essere discendente di (indicato anche con i nomi: , Persona_1 Persona_2
), cittadino italiano, nato a [...], in Persona_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 data 13.01.1861, e poi emigrato in Brasile. Precisa che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino all'odierna ricorrente.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 14.3.2025 il precedente giudice fissava udienza al 10.12.2025 ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 10.12.2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. La domanda è fondata.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendente di soggetto nato a [...]. pagina 3 di 8 Va evidenziato che la ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico della ricorrente, essa fa valere il suo diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo (indicato anche con i nomi: Persona_1 Per_2
), nato a [...] il [...] (si
[...] Persona_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. e poi tramite nonno della ricorrente. Persona_6 Persona_7
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
pagina 4 di 8 Tuttavia, dagli allegati al ricorso e del contenuto del sito del a San Paolo Parte_1 sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il
[...]
a San Paolo nell'anno 2022 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2011. Parte_1
Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene Parte_1 in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della eventuale richiesta presentata dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del pagina 5 di 8 Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Nel caso in esame il principio contenuto nella Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema Corte riguarda l'ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
Rispetto a tali fattispecie la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1 gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865) la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, invece, risulta agli atti che l'ascendente non fosse già in Brasile prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo contratto matrimonio in data 17.11.1896.
La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella relativa al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Non emerge dagli atti che (indicato anche con i nomi: , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Per_3 Persona_4 Persona_5 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che pagina 6 di 8 l'antenato della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN.
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio Persona_6
Il figlio nasceva, infatti, il 17.06.1900 in territorio brasiliano. Persona_6
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5,6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”.
Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli.
Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di nonché bisnonno della ricorrente poteva, quindi, trasmettere Persona_1 la cittadinanza italiana al figlio nonno di (ovvero Persona_7 Persona_8
. Persona_9
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
nata il [...] a [...], SP, Brasile, Persona_8
è cittadina italiana
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- ORDINA al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10.2025 letti gli atti del procedimento, visto il decreto datato 14.3.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15353/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDELORO Controparte_1
RC SC e dell'avv. PINELLI GIUSEPPE ( ) VIA C.F._1
CRESCENZIO 25 00193 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 25 ROMApresso il difensore avv. CANDELORO RC SC
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
La ricorrente espone di essere discendente di (indicato anche con i nomi: , Persona_1 Persona_2
), cittadino italiano, nato a [...], in Persona_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 data 13.01.1861, e poi emigrato in Brasile. Precisa che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino all'odierna ricorrente.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 14.3.2025 il precedente giudice fissava udienza al 10.12.2025 ex art. 127 ter cpc;
In data 27.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 10.12.2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. La domanda è fondata.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendente di soggetto nato a [...]. pagina 3 di 8 Va evidenziato che la ricorrente insta per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n.
91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico della ricorrente, essa fa valere il suo diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo (indicato anche con i nomi: Persona_1 Per_2
), nato a [...] il [...] (si
[...] Persona_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. e poi tramite nonno della ricorrente. Persona_6 Persona_7
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
pagina 4 di 8 Tuttavia, dagli allegati al ricorso e del contenuto del sito del a San Paolo Parte_1 sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il
[...]
a San Paolo nell'anno 2022 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2011. Parte_1
Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene Parte_1 in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della eventuale richiesta presentata dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del pagina 5 di 8 Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Nel caso in esame il principio contenuto nella Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema Corte riguarda l'ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento.
Rispetto a tali fattispecie la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1 gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865) la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, invece, risulta agli atti che l'ascendente non fosse già in Brasile prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo contratto matrimonio in data 17.11.1896.
La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella relativa al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Non emerge dagli atti che (indicato anche con i nomi: , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Per_3 Persona_4 Persona_5 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che pagina 6 di 8 l'antenato della ricorrente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN.
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio Persona_6
Il figlio nasceva, infatti, il 17.06.1900 in territorio brasiliano. Persona_6
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5,6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”.
Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli.
Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di nonché bisnonno della ricorrente poteva, quindi, trasmettere Persona_1 la cittadinanza italiana al figlio nonno di (ovvero Persona_7 Persona_8
. Persona_9
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
- In accoglimento della domanda, DICHIARA che
nata il [...] a [...], SP, Brasile, Persona_8
è cittadina italiana
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- ORDINA al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.
Bologna, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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