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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/9/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, difeso dall'avv. Gian Marco De Robertis, e CodiceFiscale_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], c.f. , difesa dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
NI DI AN, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, considerato che con ricorso depositato il 16/4/2025 il signor , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario a AR (FR) il 23/8/1970 con la signora Controparte_1
e di aver avuto da costei i figli (nato il [...]) e (nata il [...]),
[...] Per_1 Per_2 ha chiesto la separazione giudiziale dalla consorte e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto della costituzione della resistente, avvenuta il 16/7/2025; rilevato che nei rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione;
esaminata la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge:
• che i signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 Controparte_1 concordatario a AR (FR) il 23/8/1970;
• che il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di
AR (FR) dell'anno 1970 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1;
ritenuto che
la comune volontà delle parti di addivenire alla separazione e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze idonee a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza;
rilevato, di conseguenza, che sussistono nel caso in esame i presupposti contemplati dall'art. 151
c.c. per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi;
riavvisata l'estraneità all'oggetto del giudizio delle richieste inerenti alla divisione dei beni in comproprietà o in comunione legale tra i consorti;
considerato che
, non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio;
pagina1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012/2025
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AR (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AR (FR) dell'anno 1970 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1;
➢ dichiara inammissibili le istanze di assegnazione e divisione di beni mobili e immobili formulate dalle parti;
➢ nulla allo stato sulle spese;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Cassino, 3/12/2025
il Giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/9/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, difeso dall'avv. Gian Marco De Robertis, e CodiceFiscale_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], c.f. , difesa dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
NI DI AN, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, considerato che con ricorso depositato il 16/4/2025 il signor , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario a AR (FR) il 23/8/1970 con la signora Controparte_1
e di aver avuto da costei i figli (nato il [...]) e (nata il [...]),
[...] Per_1 Per_2 ha chiesto la separazione giudiziale dalla consorte e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto della costituzione della resistente, avvenuta il 16/7/2025; rilevato che nei rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione;
esaminata la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge:
• che i signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 Controparte_1 concordatario a AR (FR) il 23/8/1970;
• che il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di
AR (FR) dell'anno 1970 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1;
ritenuto che
la comune volontà delle parti di addivenire alla separazione e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze idonee a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza;
rilevato, di conseguenza, che sussistono nel caso in esame i presupposti contemplati dall'art. 151
c.c. per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi;
riavvisata l'estraneità all'oggetto del giudizio delle richieste inerenti alla divisione dei beni in comproprietà o in comunione legale tra i consorti;
considerato che
, non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1012/2025
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AR (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AR (FR) dell'anno 1970 al numero 4, parte II, serie A, ufficio 1;
➢ dichiara inammissibili le istanze di assegnazione e divisione di beni mobili e immobili formulate dalle parti;
➢ nulla allo stato sulle spese;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Cassino, 3/12/2025
il Giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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