Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 05/12/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01993/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’ avv. LEna Piraino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Comune di Misiliscemi, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Marsala, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore , Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- della deliberazione della Giunta del Comune di Misiliscemi n-OMISSIS- del 17 settembre 2025, recante Linee guida per l’erogazione dei servizi di supporto specialistico agli alunni con disabilità al fine di uniformare gli interventi sul territorio trapanese e garantire l’appropriatezza delle prestazioni e l’efficacia del coordinamento con gli altri livelli di assistenza in favore degli alunni con disabilità posti al centro dell’azione di programmazione territoriale presa d’atto della deliberazione dei sindaci del DSS 50 e dell’ASP di Trapani e Dipartimento neuropsichiatria infantile , nella parte in cui stabilisce la revisione delle ore di assistenza specialistica (ASACOM) riconosciute agli studenti affetti da disabilità grave;
- della nota del Comune di Misiliscemi prot. n-OMISSIS-29 del 24 settembre 2025, nella parte in cui, alla luce della deliberazione di Giunta comunale sopra indicata, riduce unilateralmente da 18 a 8 le ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) in favore del minore -OMISSIS-, in violazione del PEI 2024/2025;
- della modifica verbale di avvio del servizio del Comune di Marsala nella parte in cui riduce da 18 a 8 le ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) in favore del minore -OMISSIS-, in violazione del PEI 2024/2025;
- della deliberazione del Comitato dei Sindaci del DSS50 del 1° settembre 2025, nella parte in cui stabilisce criteri generali di erogazione del servizio ASACOM che si sovrappongono alla competenza esclusiva del GLO;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa FA AR SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati e, segnatamente, la deliberazione del Comitato dei Sindaci del DSS50 del 1° settembre 2025, con cui sono stati stabiliti criteri generali di erogazione del servizio ASACOM e la consequenziale delibera della Giunta municipale del Comune di Misiliscemi, con cui, ritenuto che “negli anni scolastici successivi al 2016-2017 è stato registrato un costante aumento di alunni richiedenti e beneficiari del servizio che ha determinato una rilevante difficoltà di sostenibilità dello stesso, evidenziando la necessità di coniugare efficacia, efficienza e equità attraverso l’adozione di una strategia di “governo dei casi” basata sull’appropriatezza delle prestazioni” , è stata disposta la revisione delle ore di assistenza specialistica (ASACOM) riconosciute agli studenti affetti da disabilità grave; in attuazione di tali provvedimenti, con nota del Comune di Misiliscemi prot. n-OMISSIS-29 del 24 settembre 2025 (pure impugnata), è stato ridotto da 18 a 8 il numero di ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) in favore del minore -OMISSIS-.
Avverso tali atti i ricorrenti hanno dedotto plurime doglianze, riconducibili, essenzialmente, all’incompetenza della Giunta comunale e del Comitato dei Sindaci, alla violazione del PEI relativo al minore -OMISSIS-, alla incomprimibilità dei diritti degli alunni con disabilità per ragioni di spesa pubblica, alla violazione dell’obbligo di accomodamento ragionevole derivante dalla violazione del PEI, alla violazione dei diritti delle persone con disabilità.
Con memoria del 26 novembre 2025, parte ricorrente ha riferito che, con delibera n-OMISSIS- del 20 ottobre 2025, il Comune di Misiliscemi ha rispristinato il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione (ASACOM) in favore del piccolo -OMISSIS-, dichiarando che tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Alla luce delle circostanze rappresentate da parte ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite, stante la natura della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO LE, Presidente
FA AR SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AR SO | TO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.