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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2802/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13780/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania Direzione Generale Risorse Finanziarie - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250001972188000 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente, con ricorso depositato in data 18.07.2025 nei confronti della Agenzia delle entrate – riscossione- Napoli e la Regione Campania impugnava la cartella di pagamento richiamata in epigrafe relativa al mancato versamento della Tassa auto eccependo la non regolarità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito (cfr.: libello introduttivo).Si costituiva in giudizio l'Ente impositore che chiedeva che fosse rigettato il ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Ritiene la Corte di Giustizia Tributaria che come si evince dalla documentazione allegata alla memoria difensiva della parte resistente, la notifica è stata regolarmente effettuata nei termini di legge per l'anno in contestazione con il quale è stato dunque anche interrotto il termine prescrizionale. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti e le liquida per ognuna di esse in euro 170 oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CACACE MONICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13780/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania Direzione Generale Risorse Finanziarie - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250001972188000 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente, con ricorso depositato in data 18.07.2025 nei confronti della Agenzia delle entrate – riscossione- Napoli e la Regione Campania impugnava la cartella di pagamento richiamata in epigrafe relativa al mancato versamento della Tassa auto eccependo la non regolarità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito (cfr.: libello introduttivo).Si costituiva in giudizio l'Ente impositore che chiedeva che fosse rigettato il ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 16.01.2026 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Ritiene la Corte di Giustizia Tributaria che come si evince dalla documentazione allegata alla memoria difensiva della parte resistente, la notifica è stata regolarmente effettuata nei termini di legge per l'anno in contestazione con il quale è stato dunque anche interrotto il termine prescrizionale. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti e le liquida per ognuna di esse in euro 170 oltre oneri accessori se dovuti