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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 7/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3945/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Casoria (NA) il 10.11.1976 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela D'Agostino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come CP_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19 aprile 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis
c.p.c., con ricorso depositato il 19 marzo 2025, ha proposto rituale
1 opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o CP_1 da altra data accertata in corso di giudizio.
***
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte e nell'applicazione dei codici tabellari di cui al D.M. 5-2-1992.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte appositamente argomentato nel ricorso.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni.
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che “sig.ra presenta una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa pari al sessantasette per cento (67%)”, ma ha verificato che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Nel corso della visita medica peritale è emerso che la perizianda è affetta da
“Spondilodiscoartrosi con discopatie multiple del rachide lombosacrale e dolore neuropatico agli arti inferiori;
Bronchite asmatica cronica e BPCO moderata;
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
Iperplasia nodulare tiroidea”.
In merito alle patologie dermatologiche, ammessi ed espletati chiarimenti del
CTU, l'ausiliario del Giudice ha precisato “la sig.ra può Parte_1
2 considerarsi affetta da sospetta SO GA IE e da Lichen Planus del dorso in fase regressiva/involutiva. Alla luce della normativa vigente (D.M.
05/02/1992) per le suddette dermatosi, in considerazione dell'estensione e localizzazione delle manifestazioni cutanee e del mancato interessamento sistemico, non determinano limitazioni funzionali e non incidono sulla capacità lavorativa della sig.ra sono quindi da considerare patologie di scarso Pt_1 momento medico-legale per cui non è possibile riconoscere alcuna percentuale invalidante”.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 67% dalla domanda amministrativa;
c) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 5099 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Si comunichi.
Aversa, 13/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino
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