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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GO RICHARD, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore CASTELLI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200125 2024 REC.CREDITO.IMP 2016 - sul ricorso n. 165/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200126 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200127 2024 REC.CREDITO.IMP 2019
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200129 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200121 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1158/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 Ltd impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate, con separati ricorsi successivamente riuniti, gli atti di recupero meglio indicati in epigrafe, relativi a credito di imposta utilizzato in compensazione dalla società ricorrente nelle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta indicati nei rispettivi ricorsi.
La ricorrente, affermando di essere società di diritto maltese e di svolgere attività di trasporto marittimo di merci utilizzando navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano, evidenziava in particolare che, in virtù del ritenuto difetto di una stabile organizzazione in Italia, l'ufficio aveva ritenuto non spettante il beneficio fiscale previsto per i soggetti che esercitano attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, e consistente nella attribuzione di un credito d'imposta corrispondente all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi.
Ciò posto, a fondamento della propria impugnazione la società ricorrente si doleva
- del fatto che l'atto di recupero era stato emesso dopo la scadenza del termine di decadenza previsto per legge;
- della violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
- del fatto che il credito d'imposta spettava, invece, indipendentemente dall'esistenza di una stabile organizzazione in Italia;
- del fatto che, in ogni caso, le sanzioni irrogate non erano conformi alle norme vigenti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che
- va ricordato, in termini generali, che per il principio della ragione più liquida la domanda può essere convenientemente decisa sulla base della soluzione di questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. SS. UU.n. 26242-3/2014);
- ai fini della decisione della presente controversia è necessario determinare se, a termini di legge, sia legittima la fruizione - da parte di un soggetto non residente in Italia ma residente nell'Unione Europea, e privo di stabile organizzazione in Italia - del credito d'imposta IRPEF previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 457/1997, convertito dalla L. 30/1998, in relazione ai marittimi impiegati a bordo di una nave iscritta, dal soggetto “unionale” che la arma, nel Registro Internazionale Italiano;
- ritiene questa Corte che il beneficio fiscale in questione consegua in (sola) presenza dell'esercizio di una attività produttiva di reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro navale Internazionale italiano, senza che occorra - in manifesto difetto di una espressa previsione normativa in tal senso - altro requisito, quale quello della stabile organizzazione in Italia e/o della tassazione in Italia del relativo reddito;
- pertanto, non essendo in questa sede controverso il ricorrere dei requisiti per l'iscrizione della nave utilizzata della ricorrente nel registro internazionale italiano, e ricorrendo pacificamente l'iscrizione in questione, deve affermarsi la spettanza del menzionato beneficio fiscale;
- merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso;
- la natura della controversia e i motivi della decisione rendono equo e opportuno compensare tra le parti le spese di lite;
p.q.m.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie i ricorsi riuniti;
- spese compensate. Genova, 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Pasquale Grasso dott. Richard Goso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GO RICHARD, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore CASTELLI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200125 2024 REC.CREDITO.IMP 2016 - sul ricorso n. 165/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200126 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200127 2024 REC.CREDITO.IMP 2019
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Ltd -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200129 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3CRB200121 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1158/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 Ltd impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate, con separati ricorsi successivamente riuniti, gli atti di recupero meglio indicati in epigrafe, relativi a credito di imposta utilizzato in compensazione dalla società ricorrente nelle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta indicati nei rispettivi ricorsi.
La ricorrente, affermando di essere società di diritto maltese e di svolgere attività di trasporto marittimo di merci utilizzando navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano, evidenziava in particolare che, in virtù del ritenuto difetto di una stabile organizzazione in Italia, l'ufficio aveva ritenuto non spettante il beneficio fiscale previsto per i soggetti che esercitano attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, e consistente nella attribuzione di un credito d'imposta corrispondente all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi.
Ciò posto, a fondamento della propria impugnazione la società ricorrente si doleva
- del fatto che l'atto di recupero era stato emesso dopo la scadenza del termine di decadenza previsto per legge;
- della violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
- del fatto che il credito d'imposta spettava, invece, indipendentemente dall'esistenza di una stabile organizzazione in Italia;
- del fatto che, in ogni caso, le sanzioni irrogate non erano conformi alle norme vigenti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che
- va ricordato, in termini generali, che per il principio della ragione più liquida la domanda può essere convenientemente decisa sulla base della soluzione di questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. SS. UU.n. 26242-3/2014);
- ai fini della decisione della presente controversia è necessario determinare se, a termini di legge, sia legittima la fruizione - da parte di un soggetto non residente in Italia ma residente nell'Unione Europea, e privo di stabile organizzazione in Italia - del credito d'imposta IRPEF previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 457/1997, convertito dalla L. 30/1998, in relazione ai marittimi impiegati a bordo di una nave iscritta, dal soggetto “unionale” che la arma, nel Registro Internazionale Italiano;
- ritiene questa Corte che il beneficio fiscale in questione consegua in (sola) presenza dell'esercizio di una attività produttiva di reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro navale Internazionale italiano, senza che occorra - in manifesto difetto di una espressa previsione normativa in tal senso - altro requisito, quale quello della stabile organizzazione in Italia e/o della tassazione in Italia del relativo reddito;
- pertanto, non essendo in questa sede controverso il ricorrere dei requisiti per l'iscrizione della nave utilizzata della ricorrente nel registro internazionale italiano, e ricorrendo pacificamente l'iscrizione in questione, deve affermarsi la spettanza del menzionato beneficio fiscale;
- merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso;
- la natura della controversia e i motivi della decisione rendono equo e opportuno compensare tra le parti le spese di lite;
p.q.m.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie i ricorsi riuniti;
- spese compensate. Genova, 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Pasquale Grasso dott. Richard Goso