Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1551
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso

    L'istanza era sufficientemente chiara da consentire all'Ufficio finanziario di provvedere al rimborso previsto dalla legge.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dell'istanza di rimborso

    L'istanza consentiva all'Ufficio finanziario di provvedere al rimborso previsto dalla legge.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, modificato dall'art. 1 D.L. 91/2017 conv. L. 123/2017

    La Corte di Cassazione ha precisato che, in mancanza di disposizioni transitorie, l'introduzione di limiti quantitativi al rimborso da parte di una legge sopravvenuta non incide sui giudizi in corso. La disciplina prevista dall'art. 9, comma 17, della legge 289/2002 risponde a una logica particolare legata a eventi calamitosi. L'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione Finanziaria è respinta in quanto la pretesa trae origine da leggi successive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1551
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1551
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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