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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8964/2020 R.G.L. vertente
T R A
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Russo, come da procura C.F._1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27.11.2020 il ricorrente esponeva quanto segue in punto di fatto e diritto: “ è titolare del trattamento pensionistico cat INVCIV n.07019150 dal mese di ottobre 1998, erogato dall' in data 01.03.2018 il rateo di pensione veniva decurtato Controparte_1 CP_2 per un importo pari ad € 57,96, veniva accreditato un rateo di € 231,84 anziché 289,80; il sig. dava Parte_1
CP_ mandato al patronato per la verifica di tale decurtazione, il quale riceveva brevi manu dal dipendente sig. CP_ una nota di contestazione di indebito con la seguente motivazione “dal gennaio 2015 a Persona_1 dicembre 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo di € 3.767,40”, tale nota mai pervenuta al ricorrente è stata indirizzata a Foggia alla via De Amicis 40 anziché nel luogo di residenza del pagina 1 di 8 ovvero Carapelle alla via Piemonte 1; in virtù di ciò veniva costituito un indebito pari ad € 3.767,40 e si Parte_1 procedeva al recupero forzato con una trattenuta mensile di € 58,00 sulla pensione cat. INVCIV n. 07019150 a decorrere dal mese di marzo 2018; avverso tale indebito è stato presentato ricorso amministrativo in data 05.11.2018, respinto con delibera del 14.11.2018; Tale recupero deve ritenersi del tutto illegittimo in virtù delle seguenti motivazioni: preliminarmente si eccepisce l'illegittimità del recupero dell'Istituto per impignorabilità della pensione: CP_ l' non può trattenere, compensare, sequestrare, o pignorare oltre 1/5 della pensione dell'assistito e comunque va fatto salvo il trattamento minimo di pensione il cosiddetto“minimo vitale” (Corte Costituzionale 506/2002). Il sig. percepisce la sola pensione cat. INVCIV per un importo di € 289,80 una pensione ampiamente al di sotto Parte_1
CP_ dell'importo del trattamento minimo che è pari ad € 507,42. L' pertanto, non poteva operare alcuna trattenuta.
DIRITTO: La materia degli indebiti è stata di recente oggetto di una specifica statuizione delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sent. N. 18046/2010) per la quale: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione gia' ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicche' egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
Peraltro, sempre la Corte di Cassazione con provvedimento n. 198/2011 ha disposto che intanto il suddetto principio
“trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'enteprevidenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (vedi anche pronuncia del dott.
Caputo Trib. Foggia n. 3467/17) Ebbene, nella fattispecie concreta risulta, per tabulas, l'assoluta incomprensibilità delle ragioni sottese all'indebito contestato al ricorrente, non avendo l comunicato nessuna irregolarità al CP_2
e avendo lo stesso avuto conoscenza dell'indebito soltanto dopo che è stata operata la trattenuta sul rateo di Parte_1 pensione. Il ricorrente per gli anni 2014 e 2015 non ha percepito redditi, non ha mai lavorato e/o prodotto reddito CP_ personale, per cui risulta incomprensibile la motivazione posta a base del contestato indebito. Resta ferma la necessità che l' previdenziale, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito non deve limitarsi a CP_1 contestare genericamente l'indebito ma deve, sia pure in modo sintetico, precisare le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. Senza la necessaria specificazione dei fatti costitutivi della pretesa recuperatoria non è ipotizzabile alcun onere di confutazione e tantomeno di prova a carico dell'avente diritto (sent. Tribunale di
Foggia dott. Antonucci n. 6158/16). E' evidente da tale statuizione che intanto la pretesa restitutoria dell CP_1 può trovare accoglimento in quanto il cittadino-assistito, in base alla comunicazione dell stesso, sia posto in CP_1 grado di comprendere in maniera esaustiva i presupposti in base ai quali si è configurato l'indebito. E ciò in un'ottica pagina 2 di 8 di imprescindibile esigenza di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione (ovvero di riduzione) del trattamento previdenziale in godimento.
Da ciò non può non inferirsi l'assoluta illegittimità della contestazione di indebito in discussione. Non solo, ma l'illegittimità del recupero operato dall' deve tener nel debito conto che la materia degli indebiti è stata per lungo CP_2 tempo oggetto di diverse sanatorie legislative volte a contemperare gli opposti interessi dell'ente previdenziale al recupero delle somme indebitamente erogate, e la tutela dell'affidamento insorto in capo al soggetto che le hanno percepite in buona fede. In particolare l'art. 52, 2° comma, della legge n. 88/1989 ha sostanzialmente sancito un principio generale in materia di indebiti in virtù del quale tutti gli enti previdenziali non possono procedere al recupero degli stessi qualora essi non siano dovuti ad errori causati dal comportamento doloso dell'interessato, ma semplicemente ad errori imputabili all'ente medesimo. Peraltro l'art. 13 della Legge 412/91, che trova applicazione per tutti gli indebiti maturati successivamente al 31.12.2000, nel dare un'interpretazione autentica dell art. 52 ha sancito che la suddetta sanatoria è subordinata anche all'esistenza di un provvedimento definitivo dell'ente stesso.
La sanatoria degli indebiti, ex art 52 L. 09.03.89 n. 88, opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di CP_ qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza CP_ (art 13 L.412/91) sentenza Tribunale di Napoli del 7.07.2016. Fermo restando la possibilità dell di rettificare in ogni momento un“proprio provvedimento errato”, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati sulla base di un provvedimento formale dello stesso Istituto, che risulti viziato da errore imputabile all . Principio ribadito ancora CP_1 una volta dalla Cassazione con sent. 482/2017, che ha precisato che, secondo il principio generale ex art 52 L. n.
88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Ebbene con riguardo alla fattispecie concreta preme far rilevare da un lato che l' non ha mai contestato al ricorrente alcun comportamento doloso né, CP_2 tantomeno, allo stesso può essere imputato detto comportamento in virtù di un eventuale occultamento di elementi determinanti ai fini di una corretta quantificazione di detto trattamento previdenziale atteso che per giurisprudenza costante: “non può configurarsi l'ipotesi di dolo per il semplice silenzio o la reticenza di chi riscuote quelle somme, ancorchè in mala fede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta” (Cass. Sent. n. 11498/96). Da ciò ne inferisce l'assoluta illegittimità dell'indebito in discussione”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato al ricorrente , in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, pagina 3 di 8 dichiarare l'irreperibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare l'Istituto alla restituzione delle somme CP_2 già illegittimamente trattenute sul trattamento pensionistico cat. INVCIV n. 07019150”.
Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' contestava in fatto e in diritto le Controparte_1 argomentazioni del ricorrente, in particolare stigmatizzando il comportamento omissivo del ricorrente, ritenendo il mancato invio della propria situazione reddituale elemento sintomatico del dolo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
5.2.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Appare opportuno, in primo luogo, fornire una ricostruzione generale delle coordinate ermeneutiche sottese al thema litis.
L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio,
l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti,
l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege 222/84).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale, poiché le trattenute sono state effettuate sulla pensione di inabilità civile.
La Suprema Corte, con una serie di statuizioni chiarificatrici ha affermato che, al ricorrere di determinate condizioni, di seguito enucleate, l'accipiens non è tenuto alla restituzione all' delle CP_2 somme indebitamente percepite a titolo di pensione d'invalidità civile, e ciò in deroga al principio generale, sancito dall'art. 2033 c.c., secondo il quale chi esegue un pagamento d'indebito ha diritto di ottenere la restituzione di ciò che ha pagato.
Orbene, la Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina pagina 4 di 8 derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost. n. 431/1993).
Il Tribunale condivide l'orientamento della Cassazione - dal quale si è discostata di recente Cass.
n.1579/2019- per cui << La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) CP_ comporta l'obbligo di restituzione all' a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte.>> (Cass. n.28163/2018)
In particolare, ha affermato la Suprema Corte che <come gi affermato da cass. ottobre n.>19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale
(mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge
(escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché nel D.L.
n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".>>
Quindi, la Cassazione, dando atto di dare continuità ad un proprio orientamento, ha pure affermato che << Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art.2033 cod. civ. che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n.
19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n.17216) che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte>>.
In sostanza la citata sentenza fonda la salvaguardia dei ratei del trattamento di invalidità civile anteriori al provvedimento di revoca, sul combinato disposto dell'art. 3 ter d.l. 850/76 e del decimo comma dell'art. 3 del d.l. 173/88, laddove la prima norma recita“ Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” e, la seconda, rimanda al
Ministero competente l'onere di regolamentare i controlli finalizzati alle verifica della permanenza dei requisiti prescritti per fruire del beneficio. pagina 5 di 8 Insegna da ultimo la Cassazione:
- con sentenza 13915 del 20.05.2021 che in <in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili la disciplina della ripetibilit quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia non potendo trovare applicazione via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali quali possono interpretarsi neppure estensivamente quanto derogano alla previsione generale cui all c.c. ne consegue che i ratei erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti trovando l d.l. n. conv. modif. dalla l.>1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>>;
- con sentenza n. 13223 del 30.06.2020 che <in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili la disciplina della ripetibilit quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia non potendo trovare applicazione via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali quali possono interpretarsi neppure estensivamente quanto derogano alla previsione generale cui all c.c. ne consegue che i ratei erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti trovando l d.l. n. conv. modif. dalla l.>>.
2.1 Ciò posto, giova altresì ricordare che già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_ consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerando il medesimo ente del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancora più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n.102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_2 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione.
L'importante meccanismo di cooperazione introdotto, in materia di controllo delle prestazioni previdenziali e assistenziali, tra amministrazioni pubbliche e ha una duplice finalità: da un lato CP_2 semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, dall'altro permettere all' un controllo più efficace e tempestivo sulla sussistenza dei requisiti reddituali. CP_2
Il principio è stato ulteriormente rafforzato dall'istituzione presso l del “Casellario CP_2 dell'Assistenza”, che funge da banca dati centralizzata per la raccolta e la gestione delle informazioni sui beneficiari di prestazioni assistenziali.
In questo contesto i beneficiari sono tenuti a comunicare all' solo i dati reddituali che non siano CP_2 già stati trasmessi all'Amministrazione finanziaria. pagina 6 di 8 2.2 Analizzando il caso specifico alla luce dell'art. 15 del D.L. 78/2009 emergono due profili rilevanti che depongono a favore dell'irripetibilità delle somme: in primis, il vizio procedurale in ordine alla comunicazione della revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014, ex art. 13 comma 6 lettera c) L.122/2010, inviata dall' al CP_2 ricorrente ad un indirizzo errato, in Foggia alla Via De Amicis 40 anziché in Carapelle (FG) alla via
Piemonte 1, che portava a conoscenza della detta revoca direttamente con la trattenuta sul rateo di pensione (cfr. all.6 – certificato di residenza storico;
cfr. all.7 – estratto conto banca popolare di
Puglia e Basilicata – depositati dal ricorrente in uno al ricorso del 27.11.2020). in secundis, l'assenza di variazioni reddituali, non avendo percepito negli anni 2014- 2015 Parte_1 alcun reddito, come provato agli atti dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate prot.n. 33375 del 2.5.2020 (cfr. all. 8 – certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).
Per quanto riguarda il primo aspetto, la comunicazione inviata ad un indirizzo errato ha privato il beneficiario della possibilità di ricevere tempestiva informazione sulla revoca e contestare eventualmente il provvedimento.
Vi è poi il secondo profilo, riguardante l'invarianza della situazione reddituale, invero, i beneficiari sono tenuti a comunicare all' solo i dati reddituali che non siano già stati trasmessi CP_2 all'Amministrazione finanziaria.
In conclusione, il reddito del ricorrente, essendo rimasto invariato negli anni (sempre pari a zero) non imponeva da parte di quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione.
Questa soluzione è coerente con il principio di tutela dell'affidamento del cittadino e con la ratio dell'art. 15 del D.L. 78/2009, che mira a semplificare gli adempimenti attraverso lo scambio telematico di informazioni tra amministrazioni, evitando di gravare i beneficiari con obblighi di comunicazione quando non vi siano effettive variazioni della situazione reddituale da segnalare.
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni CP_ trattate) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8964/2020 proposto da
[...]
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, Parte_1 CP_2 eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di € 3.767,40 indicata nella nota del 23.10.2017; CP_2 pagina 7 di 8 b) condanna l' alla restituzione, in favore della parte ricorrente, di quanto trattenuto per tale CP_2 ragione, oltre interessi come per legge;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in €
1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione all'avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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