CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2024, n. 39654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39654 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US RL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/5/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Saverio Esposito, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/5/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 17/1/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale RL US era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64- 71, 65-72, 83-85, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 39654 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 03/10/2024 - motivazione illogica e contraddittoria, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell'art. 44 cit. e dell'art. 167, comma 5, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che, per la difesa, l'avvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica 'comportasse l'estinzione anche del reato urbanistico;
per contro, il gravame avrebbe soltanto rilevato che questo accertamento rafforzava la tesi secondo cui l'intervento poteva essere inquadrato tra quelli con scarsa incidenza paesaggistica e urbanistica, tale dunque da non comportare violazioni del d.P.R. n. 380 del 2001. Ancora, la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione la SCIA - alternativa al permesso di costruire - regolarmente presentata e non inibita dal Comune, come documentato in atti, tale da comportare la sanatoria urbanistica;
- la stessa censura è poi mossa con riguardo alle ulteriori violazioni contestate. La Corte di appello, travisando i fatti, avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile anche della realizzazione di due costruzioni in muratura estranee all'imputazione (che riguarderebbe soltanto due preesistenti muretti), inizialmente vincolate e poi dissequestrate, quindi infine demolite. Si ribadisce, poi, che l'intervento sarebbe stato oggetto di una SCIA, non opposta dal Comune, così da escludere la violazione di tutte le norme urbanistiche contestate;
- infine, è censurata la motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte;
al riguardo, si evidenzia ancora che la sentenza avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile anche della realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi mai contestati, con evidente vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alle prime due censure, da trattare in modo congiunto alla luce della sostanziale identità di contenuto, il Collegio non rileva il vizio di motivazione denunciato. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che l'accertamento di compatibilità paesaggistica giustificava l'estinzione del reato di cui all'art. 181, d. igs. n. 42 del 2004, già dichiarata in primo grado, ma non poteva aver nessun effetto estintivo sulle contravvenzioni contestate ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001. 4.1. Ancora, la sentenza - con argomento in fatto che questa Corte non può contestare - ha sottolineato che gli interventi oggetto di accertamento non potevano definirsi "minori", ovvero di manutenzione straordinaria o di consolidamento statico, trattandosi, per contro, di nuove costruzioni, tali da 2 determinare un incremento di superficie. Al riguardo, se è corretta l'annotazione difensiva secondo cui le due costruzioni in muratura non costituiscono oggetto di imputazione, così escludendo ogni intervento con aumento di volume, è altresì innegabile che la realizzazione ex novo del muro di contenimento e del cordolo di cui ai punti 1) e 2) della rubrica comporta aumento di superficie non assentito da permesso di costruire, dunque da sanzionare ai sensi dell'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e non certo sanato dalla presentazione della SCIA più volte citata nel ricorso. 5. Con riguardo, poi, alle violazioni sismiche ed in materia di costruzioni in cemento armato, l'impugnazione si affida ad inammissibili argomenti in fatto, propri della sola fase di merito, sostenendo che l'intervento sarebbe "consistito nella rifazione di piccoli muretti di contenimento di limitate dimensioni", per cui non avrebbe richiesto "né calcoli sismici né i calcoli del cemento armato". La sentenza impugnata, peraltro, ha adeguatamente ribadito la responsabilità del ricorrente anche per questi capi b) e c), evidenziando che - in zona dichiarata sismica - non erano stati depositati atti progettuali e di inizio lavori presso l'ufficio del Genio Civile, né la realizzazione di questi era stata affidata ad un tecnico competente, pur in presenza di strutture in cemento armato. 6. In ordine, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza - ancora con argomento di merito non manifestamente illogico, dunque non censurabile in questa sede - ha sottolineato che la condotta del US aveva causato un danno non lieve al territorio, non solo per le dimensioni delle costruzioni realizzate (di cui dà analitico conto il capo di imputazione, e solo di queste), ma anche per il contesto ambientale di riferimento, ed in particolare la zona sismica. Questa motivazione, peraltro, non può esser qui contestata ancora con richiamo ad un denunciato profilo di mero fatto, quale la modesta dimensione delle opere. 7. Analogamente, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione non contiene vizi. La sentenza ha sottolineato le plurime violazioni riscontrate, concernenti differenti profili di responsabilità, oltre alle notevoli dimensioni degli abusi ed all'assenza di alcuna resipiscenza. In senso contrario, peraltro, non può valere la dichiarata demolizione di due manufatti, successivamente alla contestazione, in quanto - si ribadisce - estranei all'oggetto del processo. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Il Collegio evidenzia, peraltro, che i residui reati non sono estinti per prescrizione, in quanto i relativi termini sono stati sospesi ai sensi dell'art. 161 cod. pen. con il rinvio delle udienze - disposto su richiesta della difesa - dal 31/5/2021 al 17/1/2022 e dal 23/2/2024 al 22/5/2024, per 3 complessivi 320 giorni a decorrere dal 23/11/2023. La prescrizione, dunque, maturerà 1'8/10/2024.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Deposittata in Cancelleria
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Saverio Esposito, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/5/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 17/1/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale RL US era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64- 71, 65-72, 83-85, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 39654 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 03/10/2024 - motivazione illogica e contraddittoria, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell'art. 44 cit. e dell'art. 167, comma 5, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che, per la difesa, l'avvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica 'comportasse l'estinzione anche del reato urbanistico;
per contro, il gravame avrebbe soltanto rilevato che questo accertamento rafforzava la tesi secondo cui l'intervento poteva essere inquadrato tra quelli con scarsa incidenza paesaggistica e urbanistica, tale dunque da non comportare violazioni del d.P.R. n. 380 del 2001. Ancora, la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione la SCIA - alternativa al permesso di costruire - regolarmente presentata e non inibita dal Comune, come documentato in atti, tale da comportare la sanatoria urbanistica;
- la stessa censura è poi mossa con riguardo alle ulteriori violazioni contestate. La Corte di appello, travisando i fatti, avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile anche della realizzazione di due costruzioni in muratura estranee all'imputazione (che riguarderebbe soltanto due preesistenti muretti), inizialmente vincolate e poi dissequestrate, quindi infine demolite. Si ribadisce, poi, che l'intervento sarebbe stato oggetto di una SCIA, non opposta dal Comune, così da escludere la violazione di tutte le norme urbanistiche contestate;
- infine, è censurata la motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte;
al riguardo, si evidenzia ancora che la sentenza avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile anche della realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi mai contestati, con evidente vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alle prime due censure, da trattare in modo congiunto alla luce della sostanziale identità di contenuto, il Collegio non rileva il vizio di motivazione denunciato. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che l'accertamento di compatibilità paesaggistica giustificava l'estinzione del reato di cui all'art. 181, d. igs. n. 42 del 2004, già dichiarata in primo grado, ma non poteva aver nessun effetto estintivo sulle contravvenzioni contestate ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001. 4.1. Ancora, la sentenza - con argomento in fatto che questa Corte non può contestare - ha sottolineato che gli interventi oggetto di accertamento non potevano definirsi "minori", ovvero di manutenzione straordinaria o di consolidamento statico, trattandosi, per contro, di nuove costruzioni, tali da 2 determinare un incremento di superficie. Al riguardo, se è corretta l'annotazione difensiva secondo cui le due costruzioni in muratura non costituiscono oggetto di imputazione, così escludendo ogni intervento con aumento di volume, è altresì innegabile che la realizzazione ex novo del muro di contenimento e del cordolo di cui ai punti 1) e 2) della rubrica comporta aumento di superficie non assentito da permesso di costruire, dunque da sanzionare ai sensi dell'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 e non certo sanato dalla presentazione della SCIA più volte citata nel ricorso. 5. Con riguardo, poi, alle violazioni sismiche ed in materia di costruzioni in cemento armato, l'impugnazione si affida ad inammissibili argomenti in fatto, propri della sola fase di merito, sostenendo che l'intervento sarebbe "consistito nella rifazione di piccoli muretti di contenimento di limitate dimensioni", per cui non avrebbe richiesto "né calcoli sismici né i calcoli del cemento armato". La sentenza impugnata, peraltro, ha adeguatamente ribadito la responsabilità del ricorrente anche per questi capi b) e c), evidenziando che - in zona dichiarata sismica - non erano stati depositati atti progettuali e di inizio lavori presso l'ufficio del Genio Civile, né la realizzazione di questi era stata affidata ad un tecnico competente, pur in presenza di strutture in cemento armato. 6. In ordine, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza - ancora con argomento di merito non manifestamente illogico, dunque non censurabile in questa sede - ha sottolineato che la condotta del US aveva causato un danno non lieve al territorio, non solo per le dimensioni delle costruzioni realizzate (di cui dà analitico conto il capo di imputazione, e solo di queste), ma anche per il contesto ambientale di riferimento, ed in particolare la zona sismica. Questa motivazione, peraltro, non può esser qui contestata ancora con richiamo ad un denunciato profilo di mero fatto, quale la modesta dimensione delle opere. 7. Analogamente, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione non contiene vizi. La sentenza ha sottolineato le plurime violazioni riscontrate, concernenti differenti profili di responsabilità, oltre alle notevoli dimensioni degli abusi ed all'assenza di alcuna resipiscenza. In senso contrario, peraltro, non può valere la dichiarata demolizione di due manufatti, successivamente alla contestazione, in quanto - si ribadisce - estranei all'oggetto del processo. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Il Collegio evidenzia, peraltro, che i residui reati non sono estinti per prescrizione, in quanto i relativi termini sono stati sospesi ai sensi dell'art. 161 cod. pen. con il rinvio delle udienze - disposto su richiesta della difesa - dal 31/5/2021 al 17/1/2022 e dal 23/2/2024 al 22/5/2024, per 3 complessivi 320 giorni a decorrere dal 23/11/2023. La prescrizione, dunque, maturerà 1'8/10/2024.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Deposittata in Cancelleria