Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento di DASPO n. RCPQ00/-OMISSIS- adottato dal Questore di Reggio Calabria l'-OMISSIS- e notificato in data 10 gennaio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EN AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato l’11.3.2024 e depositato il 20.3.2024 -OMISSIS-, al momento dei fatti dirigente in carica della -OMISSIS-, ha esposto:
-) nella suddetta veste il -OMISSIS- seguiva l’incontro calcistico tra l’-OMISSIS- e il -OMISSIS- presso il locale campo sportivo comunale e, in occasione del vantaggio conseguito dal -OMISSIS-, mentre tutti i tifosi e i calciatori esultavano, egli si avvicinava a passo svelto verso i calciatori intenti a festeggiare e colpiva alla nuca uno dei calciatori del -OMISSIS- con una bottiglietta di plastica piccola e semi-vuota ed in modo ritenuto tutt’altro che violento, tant’è che il calciatore che riceveva il colpo non sembrerebbe neppure accorgersi di quanto accaduto; inoltre,
contrariamente a quanto verbalizzato, egli si allontanava volontariamente ed a passo svelto, con la stessa velocità con cui si era avvicinato e senza l’intervento della polizia che giungeva sul luogo poco dopo l’accadimento dei fatti non per allontanare coattivamente il ricorrente, tant’è che la partita non veniva sospesa, ma riprendeva a disputarsi per poi terminare regolarmente;
-) dopo circa due mesi dall’accaduto, veniva emesso nei suoi confronti il provvedimento di DASPO n. RCPQ00/-OMISSIS- con il quale veniva inibito l’accesso per anni dieci: -) all’interno di tutti gli stadi e gli impianti sportivi siti in Italia dove si svolgono tutti gli incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla Squadra della Nazionale d’Italia, partite di Coppa Italia, Coppa Internazionale, Coppe Nazionali ed Europee, Europa League, Champions League, Campionati nazionali di serie A, B, C, 1° e 2° Divisione, serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, tutte le altre manifestazioni sportive calcistiche che, a qualsiasi titolo, avranno luogo; -) all’interno di tutti gli stadi e gli impianti sportivi siti all’estero dove si svolgono le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica della “-OMISSIS-”; -) ai luoghi, indicati analiticamente nel prosieguo del provvedimento, interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle sole manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica della “-OMISSIS-”;
-) veniva, inoltre, prescritto al ricorrente di presentarsi, in occasione delle manifestazioni sportive in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la squadra calcistica della “-OMISSIS-” presso il Commissariato di P.S. di-OMISSIS- (RC), mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo delle manifestazioni, sempre per la durata di anni dieci.
1.1- Ritenendo detto provvedimento illegittimo se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 7, 8 E 10 L. N. 241/1990 -OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Viene contestata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento peraltro in assenza di ragioni di urgenza tali da giustificarla, come si evincerebbe dal dato per cui, a fronte di accadimenti avvenuti il -OMISSIS-, il provvedimento impugnato giungeva solo il 12.1.2024, circostanza che comproverebbe anche la sostanziale assenza di pericolosità del ricorrente; né, soggiunge il ricorrente, risulterebbe utile all’amministrazione l’eventuale assunto circa la natura vincolata dell’atto impugnato.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 L. N. 401/1989. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE. VIOLAZIONE DELL’ART. 16 COST.
Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del DASPO e del disposto obbligo di firma, nonché la durata dello stesso, negando di aver posto in essere una condotta pericolosa o violenta, alla luce della dinamica complessiva nonché del contesto agonistico pacifico in cui si è svolto e considerato che il calciatore colpito, diversamente da quanto si legge nel provvedimento, non sembrerebbe essersi accorto del colpo e anzi avrebbe continuato regolarmente a giocare, mentre il ricorrente si allontanava ancor prima dell’intervento delle forze dell’ordine, tant’è che la partita riprendeva regolarmente fino alla sua regolare conclusione.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 97 COST. IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N.241/90. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il ricorrente ribadisce la deduzione di violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità nell’azione amministrativa, già sollevata nel motivo II) , avendo l’amministrazione comminato un DASPO assistito dalla prescrizione dell’obbligo di firma di durata non commisurabile alla reale gravità dei fatti contestati.
2- Resistono il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria.
3- Alla camera di consiglio del 4.4.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 5.4.2024 e non appellata, il Collegio, per un verso, ha evidenziato dubbi di ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui contesta la prescrizione dell’obbligo di comparizione e di firma, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 e, per il resto, ha rigettato l’istanza cautelare.
4- All’udienza pubblica del 28.1.2026, in vista della quale la sola amministrazione resistente ha depositato memoria, la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
5- In primo luogo, il Collegio conferma quanto già evidenziato in sede cautelare, in ordine all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui contesta la prescrizione dell’obbligo di comparizione e di firma, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, rientrando tale profilo nell’ambito della competenza del Giudice Ordinario, cui potrà essere riproposto ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
6- Per il resto, il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
7- Il primo motivo, di natura procedimentale, è infondato.
8- Con riguardo all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento è sufficiente rinviare al consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di questa Sezione (sent. nn. 591 e 592 del 2018), ripreso nel provvedimento impugnato, secondo cui i provvedimenti quale quello in esame, essendo protesi alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, possono anche prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario.
8.1- Peraltro, anche nella più recente giurisprudenza si ribadisce che il provvedimento che dispone il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l'appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di far fronte al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate riducendo la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2021, n. 7945; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 6.11.2023, n. 3285; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11.7.2022, n. 1264; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 25.1.2022, n. 45).
9- Anche le altre doglianze di carattere sostanziale sono infondate.
9.1- Il Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi dalle considerazioni esposte nella sommarietà cautelare, nel senso che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, oltre che non illogico né sproporzionato, in relazione alla gravità della condotta contestata ed ancora in relazione alla circostanza che il ricorrente risulta già destinatario di un precedente DASPO.
9.2- Sul punto, come osserva la giurisprudenza " Il DASPO […] costituisce una misura di prevenzione e presuppone non la commissione di un reato ma una situazione di pericolosità sociale; non è necessaria pertanto l'accertata lesione ma è sufficiente il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, come naturale nell'ambito di una disciplina non finalizzata alla repressione, ma alla prevenzione e quindi focalizzata non sulla lesione ma sul potenziale pericolo per i citati beni. È, quindi, sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta inidonea a creare o agevolare situazioni di allarme o di pericolo, secondo una valutazione che, in considerazione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza, è censurabile entro gli stretti limiti della illogicità, della irragionevolezza e della erroneità dei presupposti di fatto ..." (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2.2.2024, n. 99).
Ancora, “ La DASPO può essere disposta nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione. L'art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989 attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei riguardi di coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tengano una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Detto potere è connotato da un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di mero pericolo per l'ordine pubblico, magari ascrivibile a semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7.1.2025, n.219).
9.3- Nella fattispecie, dalla documentazione istruttoria (v. relazione di servizio del Commissariato di P.S. di-OMISSIS- del 27.11.2023 - pagg. 56, 16-18 E 26-27 dell’all. 1 alla produzione del 29.3.2024, riprese nella comunicazione di notizia di reato a carico del ricorrente, pagg.1-4 del medesimo allegato) il personale della Polizia di Stato presente all’incontro ha affermato -corredando il tutto con documentazione fotografica e video- che durante i minuti finali dell’incontro il ricorrente -OMISSIS- entrava in campo, da un varco posto nella recinzione, a seguito di un goal segnato dalla squadra del -OMISSIS- e si avvicinava velocemente colpendo alla nuca con una bottiglietta di acqua che già teneva in mano uno dei giocatori del -OMISSIS-, per essere quindi immediatamente bloccato dal personale presente in servizio di ordine pubblico e condotto fuori dal terreno di gioco; viene soggiunto che la condotta del ricorrente ha inciso negativamente sulla gestione dell’ordine pubblico avendo tale comportamento determinato delle tensioni sugli spalti dove erano presenti i tifosi, che in campo tra i giocatori, placate con non poche difficoltà dal personale operante; si osservava altresì che il 30.6.2009 il ricorrente era stato deferito all’A.G. per il reato di cui all’art. 635 c.p. in quanto, in concorso con altri, si rendeva responsabile del reato di danneggiamento dell’arredo dello stadio comunale di -OMISSIS-e in data 4.9.2009 era stato attinto da DASPO, comminato dal Questore di Catanzaro, per la durata di anni tre.
9.4- La sostanziale correttezza del tenore dei fatti per come esposti nel provvedimento impugnato e nella documentazione istruttoria non è di fatto confutata delle osservazioni del ricorrente, che anzi ammette la sostanza del suo comportamento, sia pure derubricandolo in termini di banale contumelia privo di conseguenze.
9.5- Da quanto ora esposto consegue che sono immuni da censure le considerazioni, poste a base dell’avversato DASPO, in ordine alla lesione, anche solo potenziale, dell’ordine pubblico da parte del ricorrente -anche in considerazione dei suoi precedenti tra cui un ulteriore DASPO- che, con la propria azione minacciosa e violenta ha dimostrato di poter turbare il regolare svolgimento di una manifestazione calcistica, nel senso che non darebbe affidamento di tenere in futuro una condotta scevra dalla partecipazione ad altri analoghi episodi di violenza, in occasione delle partite che avrebbe disputato la squadra -OMISSIS-, non essendo di contro rilevante che il calciatore interessato non abbia subito ulteriori compromissioni fisiche in conseguenza dell’aggressione.
9.6- Ancora, la gravità del comportamento complessivamente posto in essere dal ricorrente, l’assenza di giustificazioni (non risultando ad esempio che il ricorrente fosse stato provocato), le circostanze in cui l’episodio è avvenuto, nonché l’essere il ricorrente dirigente di una squadra di calcio, come enucleato anche dalla relazione di servizio delle Forze dell’Ordine, ed ancora l’essere stato il ricorrente già attinto da precedente DASPO rendono parimenti immune da censure il dedotto vizio di proporzionalità del gravato provvedimento.
10- In conclusione, il ricorso va rigettato.
11- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui contesta la prescrizione dell’obbligo di comparizione e di firma, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, rientrando tale profilo nell’ambito della competenza del Giudice Ordinario, cui potrà essere riproposto ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
-) per il resto lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente
EN AG, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AG | TE IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.