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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2824/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9643/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500580390 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20241/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (d'ora innanzi ADER) e della REGIONE CAMPANIA, la cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 in data
17.04.2025, a titolo di tassa automobilistica 2019, relativa alla targa Targa_1 per euro 565,82.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: a) proponibilità, procedibilità ed ammissibilità della domanda. b) l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n.071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della costituzione. c) l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n.071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 per inesistenza e/o mancata notifica degli atti prodromici.
d) l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n.071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 per intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'ente procedente.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1) accertare e dichiarare, l'illegittimità, la nullità,
l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025
e di ogni provvedimento connesso e collegato per violazione e falsa applicazione dell'art 24 della Costituzione con la emanazione di ogni altro atto necessario e consequenziale;
2) accertare e dichiarare, l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 notificata il
17.04.2025 e di ogni 10 provvedimento connesso e collegato per inesistenza e/o mancata notifica degli atti prodromici con la emanazione di ogni altro atto necessario e consequenziale;
3) accertare e dichiarare,
l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 e di ogni provvedimento connesso e collegato, per intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'ente procedente con la emanazione di ogni altro atto necessario e consequenziale;
4) condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto legale Avv. Difensore_1 per averne fatto anticipo. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « • dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta AdeR riguardo le doglianze antecedenti la formazione del ruolo, operata direttamente dall'Ente impositore Regione Campania;
• Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione accertare e rigettare le eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• Nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente 9 • condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992;
• condannare parte ricorrente al risarcimento del danni da “ lite temeraria” ai sensi dell' art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
In ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020);
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto.
In considerazione delle circostanze di fatto della questione, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate in solido alle spese di giudizio che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9643/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500580390 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20241/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (d'ora innanzi ADER) e della REGIONE CAMPANIA, la cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 in data
17.04.2025, a titolo di tassa automobilistica 2019, relativa alla targa Targa_1 per euro 565,82.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: a) proponibilità, procedibilità ed ammissibilità della domanda. b) l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n.071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della costituzione. c) l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n.071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 per inesistenza e/o mancata notifica degli atti prodromici.
d) l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n.071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 per intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'ente procedente.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1) accertare e dichiarare, l'illegittimità, la nullità,
l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025
e di ogni provvedimento connesso e collegato per violazione e falsa applicazione dell'art 24 della Costituzione con la emanazione di ogni altro atto necessario e consequenziale;
2) accertare e dichiarare, l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 notificata il
17.04.2025 e di ogni 10 provvedimento connesso e collegato per inesistenza e/o mancata notifica degli atti prodromici con la emanazione di ogni altro atto necessario e consequenziale;
3) accertare e dichiarare,
l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia e/o decadenza della cartella di pagamento n. 071202500580390 60/000 notificata il 17.04.2025 e di ogni provvedimento connesso e collegato, per intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'ente procedente con la emanazione di ogni altro atto necessario e consequenziale;
4) condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto legale Avv. Difensore_1 per averne fatto anticipo. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « • dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta AdeR riguardo le doglianze antecedenti la formazione del ruolo, operata direttamente dall'Ente impositore Regione Campania;
• Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione accertare e rigettare le eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• Nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente 9 • condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992;
• condannare parte ricorrente al risarcimento del danni da “ lite temeraria” ai sensi dell' art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
In ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020);
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto.
In considerazione delle circostanze di fatto della questione, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate in solido alle spese di giudizio che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge con distrazione.