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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11145 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. FA DI
- Presidente rel.-
dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
dott.ssa Viviana Criscuolo
-Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica condizioni di separazione - contenzioso
TRA C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO MASSIMO
ATTORE
E
"nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DRAETTA CLORINDA
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/10/2024 l'attrice in epigrafe premesso (il grassetto è dello scrivente):
che in data 19/04/1989 le parti contrassero matrimonio;
che dalla loro unione sono nati i figli _1 il 19/07/1990 e Persona_2 il 05/09/1994; che il Tribunale di Napoli con decreto depositato il 11/07/2014 omologava la separazione personale consensuale dei coniugi;
che agli artt. 3 e 4 delle condizioni di separazione veniva stabilito che la casa coniugale sita in
Napoli alla Via F. Petrarca 141 I di proprietà esclusiva del sig. CP_1 veniva assegnata allo stesso che l'avrebbe abitata unitamente ai figli _1 e Persona_2 ; che subito dopo la separazione il sig. Controparte_1 decideva di lasciare la casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto, in favore della sig.ra Parte_1 moglie fedele e madre esemplare, rassicurandola che vi avrebbe vissuto anche dopo che i figli sarebbero divenuti economicamente autosufficienti;
che il sig. Controparte_1 noto e facoltoso imprenditore napoletano, quindi, dal 2014 a tutt'oggi, ha fissato la propria dimora in Napoli alla via Orazio, 22 in un appartamento, finemente rifinito, di sua proprietà dove convive, stabilmente, con la propria compagna;
che la figlia _1 il 21/12/2016 si è sposata e ha convissuto con il proprio nucleo familiare con la sig.ra Pt_1 nella casa di via Petrarca, 141 I fino a maggio 2017, non disponendo di un'abitazione propria;
che il figlio Persona_2 , è iscritto alla facoltà di Fisica Persona_3 di Napoli (al momento in cui si scrive mancano 5 esami alla laurea) e non ha ancora raggiunto una propria indipendenza economica;
che Persona_2 convive da sempre, stabilmente, con la madre nella casa familiare di via
Petrarca, 141 I, circostanza ben nota al CP_1 ; che il sig. Controparte_1 assumendo che in data 24/07/2015 avrebbe sottoscritto con i figli Per_1 e Persona_2 un contratto di comodato d'uso avente ad oggetto l'appartamento di via
Petrarca 141 I (proprio quello adibito a casa familiare), notificava alla sig.ra Pt_1 e ai figli
_1 e Persona_2 ricorso avente ad oggetto la restituzione immediata del predetto immobile, che sarebbe detenuto senza titolo, non avendolo rilasciato alla scadenza prevista in contratto. Il relativo giudizio pende dinanzi al Tribunale di Napoli 9 sezione civile Rg. 7804/2004 Giudice dott.ssa
Palmieri, udienza per la comparizione delle parti 23/10/2024; .......
.....-che appare evidente che sono venuti meno, fin dal 2014, i presupposti che hanno determinato l'assegnazione della casa familiare in favore del CP_1 ;
-che, come innanzi specificato, il figlio Persona 2 malgrado la maggiore età, non ha ancora raggiunto una propria indipendenza economica che gli consente di poter far fronte alle proprie necessità quotidiane, per cui va tutelato il proprio interesse alla conservazione dell'habitat naturale nel quale ha vissuto unitamente alla madre;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale che:
in parziale riforma del provvedimento relativo alla separazione consensuale tra i coniugi [...] Pt_1 e Controparte 1 omologata volesse disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Napoli alla Via F. Petrarca, 141 I piano 3° interno 306 e per l'effetto, disporre l'assegnazione in favore della sig.ra Parte_1 che la continuerà ad abitare insieme al convivente stabilmente con la madre e non economicamentefiglio Persona_4
autosufficiente.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda sia per l'assenza del requisito del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli sia per il venire meno della funzione di casa familiare.
All'udienza del 18.11.2025 comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, le parti insistevano per l'accoglimento delle loro richieste.
Senza attività istruttoria i difensori discutevano oralmente la causa che era trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa dell'attrice.
Come può leggersi nel verbale di udienza : l'avv. Ferraro chiede i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.;
l'avv. Draetta si oppone trattandosi di causa matura per la decisione.
L'avv. Ferraro sottolinea che, qualora il giudice avesse rinviato la causa con i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., ai sensi dell'art. 473-bis.19 c.p.c. avrebbe potuto produrre ulteriore documentazione, produzione preclusa dalla scelta del giudice, anche perché trattasi di materia che segue il rito speciale e quindi non soggetta al rito ordinario del processo civile atteso che, secondo la norma appena invocata, la documentazione può essere prodotta “in qualsiasi momento"; eccepisce che per l'odierna udienza, o successivamente, avrebbe prodotto la documentazione bancaria attestante la donazione indiretta effettuata dalla madre al figlio per la casa di Forio (NA) nonché la documentazione relativa al licenziamento di Per_2 da cui risulta la fittizietà
dell'occupazione e, di conseguenza, anche l'autosufficienza economica.
In altri termini, l'attrice contesta la decisione del giudice relatore di procedere alla decisione mediante la discussione orale della causa senza concedere i termini a ritroso ex art. 473-bis.28 c.p.c.
e a questa contestazione ricollega la presunta compromissione della facoltà di produrre ulteriori documenti sulla scorta di quanto disposto dall'art. 473-bis. 19 c.p.c..
L'eccezione è infondata:
a) il codice di rito prevede due modelli decisionali: la immediata precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa quando la causa è matura per la decisione oppure quando
"è esaurita l'istruzione" l'assegnazione dei termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.;
b) pertanto, la scelta tra un modello decisionale e l'altro è ricollegata a presupposti oggettivi e non dipende dalle richieste delle parti bensì da una valutazione discrezionale del giudice;
c) al più l'attore avrebbe potuto chiedere la fissazione di altra udienza ma sempre per la discussione orale, richiesta non avanzata;
d) l'eccezione (o contestazione in ordine alla gestione della causa) è ancora più infondata in considerazione della circostanza che la difesa tramite la richiesta di concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. intende depositare nuovi documenti;
e) ricordato che la produzione dei documenti soggiace nel nuovo rito alle preclusioni istruttorie,
l'attrice che non si è avvalsa della facoltà di depositare le memorie ex art. 473-bsi. 17 c.p.c., non ha depositato i documenti descritti nel verbale di udienza neppure successivamente allo spirare dei termini;
f) il riferimento alle facoltà ex art. 473-bis.19 c.p.c. è del tutto errato: infatti, non appare revocabile in dubbio che oggetto del presente giudizio, in assenza di figli minori, siano diritti pienamente disponibili (sia sul piano sostanziale che processuale) e che, di conseguenza, la produzione successiva alla formazione della barriera preclusiva sarebbe stata possibile soltanto in presenza di mutamenti delle circostanze o di nuovi accertamenti istruttori, presupposti neppure invocati dalla difesa e, comunque, del tutto inesistenti nella fattispecie.
In conclusione, il collegio reputa pienamente condivisibile la scelta di fare procedere all'immediata discussione orale della causa matura per la decisione, scelta del resto coerente con i principi di concentrazione e quello della ragionevole durata.
Nel merito, la domanda di modifica è totalmente infondata.
Infatti, la richiesta di assegnazione della casa familiare alla madre previa revoca di quella a suo tempo pattuita a favore del padre, presuppone l'accertamento del doppio requisito della convivenza con un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e il mancato
(incolpevole) raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
Nella fattispecie all'esame:
1) è pacifico tra le parti che la figlia _1 (di anni 35) abbia raggiunto da anni l'autosufficienza economica: non solo ha costituito un proprio nucleo familiare, ma svolge con successo un'attività imprenditoriale;
2) è provato documentalmente (cfr. contratto di assunzione e statini paga) che il figlio Persona_2 (di anni 31) abbia lavorato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un'azienda del padre dal mese di febbraio del 2017 al mese di settembre del 2018 quando è stato licenziato percependo una retribuzione netta sicuramente modesta, ma coerente con l'assenza di un titolo di studio (laurea) e l'assenza di pregresse esperienze;
3) l'ingresso nel mondo del lavoro (incontestabile in presenza di un'assunzione con contratto a tempo indeterminato) determina la definitiva perdita del diritto al mantenimento senza alcuna possibilità che le vicende successive (tra cui il licenziamento)
possano farlo rivivere;
4) pertanto, l'iscrizione all'Università, avvenuta dopo il licenziamento, è del tutto irrilevante ai fini della valutazione delle ragioni del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica;
5) ma vi è di più: il figlio non ha ancora conseguito la laurea triennale ed è iscritto al quinto anno fuori corso;
ne deriva che, anche a volere forzatamente attribuire rilevanza al percorso formativo in atto, è sicuramente riscontrabile una colpevole negligenza nella conclusione del percorso anche in considerazione dell'età (anni 31) alla quale normalmente qualsiasi percorso formativo sarebbe concluso;
6) un'ulteriore considerazione: dalla certificazione anagrafica in atti risulta che il figlio è da anni residente a [...]d'Ischia; tuttavia, il convenuto ha ammesso che il figlio, diversamente da quanto risulta all'anagrafe, vive a Napoli;
7) infine, risulta pacifico che il figlio sia proprietario della casa di Forio che però per sua scelta non è messa a rendita essendo usata solo come seconda casa di vacanza per cui, in aggiunta a tutto quanto già esposto, possono essere sollevati molti dubbi in ordine alla presunta mancata autosufficienza economica atteso che deve aversi di mira anche il patrimonio (essendo l'abitazione in una nota località di vacanza sarebbe agevole ricavarne una rendita).
In conclusione, la domanda va respinta poiché difetta uno dei presupposti atteso che il figlio maggiorenne ha già perso il diritto al mantenimento e non è stata raggiunta la prova che non abbia raggiunto l'autosufficienza economica in maniera incolpevole.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza. Non ricorrono gli estremi per la lite temeraria.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.9050,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente est.
FA DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. FA DI
- Presidente rel.-
dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
dott.ssa Viviana Criscuolo
-Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica condizioni di separazione - contenzioso
TRA C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO MASSIMO
ATTORE
E
"nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DRAETTA CLORINDA
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/10/2024 l'attrice in epigrafe premesso (il grassetto è dello scrivente):
che in data 19/04/1989 le parti contrassero matrimonio;
che dalla loro unione sono nati i figli _1 il 19/07/1990 e Persona_2 il 05/09/1994; che il Tribunale di Napoli con decreto depositato il 11/07/2014 omologava la separazione personale consensuale dei coniugi;
che agli artt. 3 e 4 delle condizioni di separazione veniva stabilito che la casa coniugale sita in
Napoli alla Via F. Petrarca 141 I di proprietà esclusiva del sig. CP_1 veniva assegnata allo stesso che l'avrebbe abitata unitamente ai figli _1 e Persona_2 ; che subito dopo la separazione il sig. Controparte_1 decideva di lasciare la casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto, in favore della sig.ra Parte_1 moglie fedele e madre esemplare, rassicurandola che vi avrebbe vissuto anche dopo che i figli sarebbero divenuti economicamente autosufficienti;
che il sig. Controparte_1 noto e facoltoso imprenditore napoletano, quindi, dal 2014 a tutt'oggi, ha fissato la propria dimora in Napoli alla via Orazio, 22 in un appartamento, finemente rifinito, di sua proprietà dove convive, stabilmente, con la propria compagna;
che la figlia _1 il 21/12/2016 si è sposata e ha convissuto con il proprio nucleo familiare con la sig.ra Pt_1 nella casa di via Petrarca, 141 I fino a maggio 2017, non disponendo di un'abitazione propria;
che il figlio Persona_2 , è iscritto alla facoltà di Fisica Persona_3 di Napoli (al momento in cui si scrive mancano 5 esami alla laurea) e non ha ancora raggiunto una propria indipendenza economica;
che Persona_2 convive da sempre, stabilmente, con la madre nella casa familiare di via
Petrarca, 141 I, circostanza ben nota al CP_1 ; che il sig. Controparte_1 assumendo che in data 24/07/2015 avrebbe sottoscritto con i figli Per_1 e Persona_2 un contratto di comodato d'uso avente ad oggetto l'appartamento di via
Petrarca 141 I (proprio quello adibito a casa familiare), notificava alla sig.ra Pt_1 e ai figli
_1 e Persona_2 ricorso avente ad oggetto la restituzione immediata del predetto immobile, che sarebbe detenuto senza titolo, non avendolo rilasciato alla scadenza prevista in contratto. Il relativo giudizio pende dinanzi al Tribunale di Napoli 9 sezione civile Rg. 7804/2004 Giudice dott.ssa
Palmieri, udienza per la comparizione delle parti 23/10/2024; .......
.....-che appare evidente che sono venuti meno, fin dal 2014, i presupposti che hanno determinato l'assegnazione della casa familiare in favore del CP_1 ;
-che, come innanzi specificato, il figlio Persona 2 malgrado la maggiore età, non ha ancora raggiunto una propria indipendenza economica che gli consente di poter far fronte alle proprie necessità quotidiane, per cui va tutelato il proprio interesse alla conservazione dell'habitat naturale nel quale ha vissuto unitamente alla madre;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale che:
in parziale riforma del provvedimento relativo alla separazione consensuale tra i coniugi [...] Pt_1 e Controparte 1 omologata volesse disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Napoli alla Via F. Petrarca, 141 I piano 3° interno 306 e per l'effetto, disporre l'assegnazione in favore della sig.ra Parte_1 che la continuerà ad abitare insieme al convivente stabilmente con la madre e non economicamentefiglio Persona_4
autosufficiente.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda sia per l'assenza del requisito del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli sia per il venire meno della funzione di casa familiare.
All'udienza del 18.11.2025 comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, le parti insistevano per l'accoglimento delle loro richieste.
Senza attività istruttoria i difensori discutevano oralmente la causa che era trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa dell'attrice.
Come può leggersi nel verbale di udienza : l'avv. Ferraro chiede i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.;
l'avv. Draetta si oppone trattandosi di causa matura per la decisione.
L'avv. Ferraro sottolinea che, qualora il giudice avesse rinviato la causa con i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., ai sensi dell'art. 473-bis.19 c.p.c. avrebbe potuto produrre ulteriore documentazione, produzione preclusa dalla scelta del giudice, anche perché trattasi di materia che segue il rito speciale e quindi non soggetta al rito ordinario del processo civile atteso che, secondo la norma appena invocata, la documentazione può essere prodotta “in qualsiasi momento"; eccepisce che per l'odierna udienza, o successivamente, avrebbe prodotto la documentazione bancaria attestante la donazione indiretta effettuata dalla madre al figlio per la casa di Forio (NA) nonché la documentazione relativa al licenziamento di Per_2 da cui risulta la fittizietà
dell'occupazione e, di conseguenza, anche l'autosufficienza economica.
In altri termini, l'attrice contesta la decisione del giudice relatore di procedere alla decisione mediante la discussione orale della causa senza concedere i termini a ritroso ex art. 473-bis.28 c.p.c.
e a questa contestazione ricollega la presunta compromissione della facoltà di produrre ulteriori documenti sulla scorta di quanto disposto dall'art. 473-bis. 19 c.p.c..
L'eccezione è infondata:
a) il codice di rito prevede due modelli decisionali: la immediata precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa quando la causa è matura per la decisione oppure quando
"è esaurita l'istruzione" l'assegnazione dei termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.;
b) pertanto, la scelta tra un modello decisionale e l'altro è ricollegata a presupposti oggettivi e non dipende dalle richieste delle parti bensì da una valutazione discrezionale del giudice;
c) al più l'attore avrebbe potuto chiedere la fissazione di altra udienza ma sempre per la discussione orale, richiesta non avanzata;
d) l'eccezione (o contestazione in ordine alla gestione della causa) è ancora più infondata in considerazione della circostanza che la difesa tramite la richiesta di concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. intende depositare nuovi documenti;
e) ricordato che la produzione dei documenti soggiace nel nuovo rito alle preclusioni istruttorie,
l'attrice che non si è avvalsa della facoltà di depositare le memorie ex art. 473-bsi. 17 c.p.c., non ha depositato i documenti descritti nel verbale di udienza neppure successivamente allo spirare dei termini;
f) il riferimento alle facoltà ex art. 473-bis.19 c.p.c. è del tutto errato: infatti, non appare revocabile in dubbio che oggetto del presente giudizio, in assenza di figli minori, siano diritti pienamente disponibili (sia sul piano sostanziale che processuale) e che, di conseguenza, la produzione successiva alla formazione della barriera preclusiva sarebbe stata possibile soltanto in presenza di mutamenti delle circostanze o di nuovi accertamenti istruttori, presupposti neppure invocati dalla difesa e, comunque, del tutto inesistenti nella fattispecie.
In conclusione, il collegio reputa pienamente condivisibile la scelta di fare procedere all'immediata discussione orale della causa matura per la decisione, scelta del resto coerente con i principi di concentrazione e quello della ragionevole durata.
Nel merito, la domanda di modifica è totalmente infondata.
Infatti, la richiesta di assegnazione della casa familiare alla madre previa revoca di quella a suo tempo pattuita a favore del padre, presuppone l'accertamento del doppio requisito della convivenza con un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e il mancato
(incolpevole) raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
Nella fattispecie all'esame:
1) è pacifico tra le parti che la figlia _1 (di anni 35) abbia raggiunto da anni l'autosufficienza economica: non solo ha costituito un proprio nucleo familiare, ma svolge con successo un'attività imprenditoriale;
2) è provato documentalmente (cfr. contratto di assunzione e statini paga) che il figlio Persona_2 (di anni 31) abbia lavorato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un'azienda del padre dal mese di febbraio del 2017 al mese di settembre del 2018 quando è stato licenziato percependo una retribuzione netta sicuramente modesta, ma coerente con l'assenza di un titolo di studio (laurea) e l'assenza di pregresse esperienze;
3) l'ingresso nel mondo del lavoro (incontestabile in presenza di un'assunzione con contratto a tempo indeterminato) determina la definitiva perdita del diritto al mantenimento senza alcuna possibilità che le vicende successive (tra cui il licenziamento)
possano farlo rivivere;
4) pertanto, l'iscrizione all'Università, avvenuta dopo il licenziamento, è del tutto irrilevante ai fini della valutazione delle ragioni del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica;
5) ma vi è di più: il figlio non ha ancora conseguito la laurea triennale ed è iscritto al quinto anno fuori corso;
ne deriva che, anche a volere forzatamente attribuire rilevanza al percorso formativo in atto, è sicuramente riscontrabile una colpevole negligenza nella conclusione del percorso anche in considerazione dell'età (anni 31) alla quale normalmente qualsiasi percorso formativo sarebbe concluso;
6) un'ulteriore considerazione: dalla certificazione anagrafica in atti risulta che il figlio è da anni residente a [...]d'Ischia; tuttavia, il convenuto ha ammesso che il figlio, diversamente da quanto risulta all'anagrafe, vive a Napoli;
7) infine, risulta pacifico che il figlio sia proprietario della casa di Forio che però per sua scelta non è messa a rendita essendo usata solo come seconda casa di vacanza per cui, in aggiunta a tutto quanto già esposto, possono essere sollevati molti dubbi in ordine alla presunta mancata autosufficienza economica atteso che deve aversi di mira anche il patrimonio (essendo l'abitazione in una nota località di vacanza sarebbe agevole ricavarne una rendita).
In conclusione, la domanda va respinta poiché difetta uno dei presupposti atteso che il figlio maggiorenne ha già perso il diritto al mantenimento e non è stata raggiunta la prova che non abbia raggiunto l'autosufficienza economica in maniera incolpevole.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza. Non ricorrono gli estremi per la lite temeraria.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.9050,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente est.
FA DI