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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1430/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
EL NT, RE
SALZANO MARIA ROSARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6699/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80046 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240170113781000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società Ricorrente_1 s.r.l. propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 071 2024 01701137 81 000, notificata in data 28.01.2025, relativa ad IRES e CREDITO IMPOSTA per l'anno imposta 2021, e ne chiede l'annullamento; sostiene la ricorrente che l'atto è nullo in quanto fondato su un mero errore formale nella compilazione della dichiarazione dei redditi, errore sanato con dichiarazione integrativa effettuata prima di ricevere la notifica della comunicazione di irregolarità.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha rappresentato di aver provveduto allo sgravio della cartella limitatamente all'imposta in quanto per la parte relativa alle sanzioni e interessi vi era stata acquiescenza in seguito alla mancata impugnazione.
Ha chiesto dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, si rileva che non è in contestazione il credito di imposta spettante alla società contribuente in quanto la stessa Agenzia ha riconosciuto che l'iniziale mancato riconoscimento di tale credito, da cui è scaturita la cartella, si è fondato esclusivamente sull'erronea compilazione della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2021.
In seguito alla presentazione da parte della società di due dichiarazioni integrative sia per l'anno 2021, che per l'anno 2022, con l'inserimento nel quadro RU del codice H4 e la riduzione del credito da 60.000,00 a
48.000,00, è stato emesso un provvedimento di sgravio.
Lo sgravio è avvenuto solo parzialmente, esclusivamente in relazione all'imposta in quanto, secondo quanto sostenuto dall'Agenzia, la circostanza che la ricorrente non abbia impugnato anche interessi e sanzioni avrebbe determinato un'acquiescenza.
Pertanto, l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, nei limiti dello sgravio nella misura di euro 17.012,48.
La tesi dell'Agenzia non può essere condivisa.
Ed invero, posto che le sanzioni e gli interessi sono strettamente collegati all'imposta non è possibile scindere il ricorso e ritenere che vi sia stata acquiescenza da parte della ricorrente.
La corresponsione delle sanzioni e degli interessi potrebbe essere dovuta, ma su questo l'Agenzia non ha controdedotto, nel caso in cui l'errore da parte della contribuente avesse inciso un pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo da parte dell'Ufficio o inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. L'art. 5 bis del decreto legislativo 472/97, solo parzialmente modificato dal DLvo 87/24 con l'inserimento del requisito della concretezza, prevede, infatti che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Nel caso di specie vi è stata una regolarizzazione spontanea da parte della contribuente con le due dichiarazioni integrative.
Tale regolarizzazione spontanea è avvenuta, secondo quanto prospettato nel ricorso, prima della notifica di un avviso bonario e, dunque, almeno formalmente, prima dell'inizio di un controllo da parte dell'Agenzia o, comunque, prima che la contribuente avesse conoscenza di tale controllo.
L'agenzia, infatti, si è limitata ad eccepire che le dichiarazioni integrative siano state presentate in momento successivo alla notifica dell'avviso bonario ma alcuna prova è stata prodotta su tale circostanza.
La contribuente, pertanto, essendo incorsa in un mero errore formale nella compilazione della dichiarazione ed avendo proceduto, nei termini, alla correzione non è tenuta al pagamento delle sanzioni e degli interessi su un'imposta non dovuta.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie e compensa
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
EL NT, RE
SALZANO MARIA ROSARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6699/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80046 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240170113781000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica la società Ricorrente_1 s.r.l. propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 071 2024 01701137 81 000, notificata in data 28.01.2025, relativa ad IRES e CREDITO IMPOSTA per l'anno imposta 2021, e ne chiede l'annullamento; sostiene la ricorrente che l'atto è nullo in quanto fondato su un mero errore formale nella compilazione della dichiarazione dei redditi, errore sanato con dichiarazione integrativa effettuata prima di ricevere la notifica della comunicazione di irregolarità.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha rappresentato di aver provveduto allo sgravio della cartella limitatamente all'imposta in quanto per la parte relativa alle sanzioni e interessi vi era stata acquiescenza in seguito alla mancata impugnazione.
Ha chiesto dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, si rileva che non è in contestazione il credito di imposta spettante alla società contribuente in quanto la stessa Agenzia ha riconosciuto che l'iniziale mancato riconoscimento di tale credito, da cui è scaturita la cartella, si è fondato esclusivamente sull'erronea compilazione della dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2021.
In seguito alla presentazione da parte della società di due dichiarazioni integrative sia per l'anno 2021, che per l'anno 2022, con l'inserimento nel quadro RU del codice H4 e la riduzione del credito da 60.000,00 a
48.000,00, è stato emesso un provvedimento di sgravio.
Lo sgravio è avvenuto solo parzialmente, esclusivamente in relazione all'imposta in quanto, secondo quanto sostenuto dall'Agenzia, la circostanza che la ricorrente non abbia impugnato anche interessi e sanzioni avrebbe determinato un'acquiescenza.
Pertanto, l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, nei limiti dello sgravio nella misura di euro 17.012,48.
La tesi dell'Agenzia non può essere condivisa.
Ed invero, posto che le sanzioni e gli interessi sono strettamente collegati all'imposta non è possibile scindere il ricorso e ritenere che vi sia stata acquiescenza da parte della ricorrente.
La corresponsione delle sanzioni e degli interessi potrebbe essere dovuta, ma su questo l'Agenzia non ha controdedotto, nel caso in cui l'errore da parte della contribuente avesse inciso un pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo da parte dell'Ufficio o inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. L'art. 5 bis del decreto legislativo 472/97, solo parzialmente modificato dal DLvo 87/24 con l'inserimento del requisito della concretezza, prevede, infatti che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Nel caso di specie vi è stata una regolarizzazione spontanea da parte della contribuente con le due dichiarazioni integrative.
Tale regolarizzazione spontanea è avvenuta, secondo quanto prospettato nel ricorso, prima della notifica di un avviso bonario e, dunque, almeno formalmente, prima dell'inizio di un controllo da parte dell'Agenzia o, comunque, prima che la contribuente avesse conoscenza di tale controllo.
L'agenzia, infatti, si è limitata ad eccepire che le dichiarazioni integrative siano state presentate in momento successivo alla notifica dell'avviso bonario ma alcuna prova è stata prodotta su tale circostanza.
La contribuente, pertanto, essendo incorsa in un mero errore formale nella compilazione della dichiarazione ed avendo proceduto, nei termini, alla correzione non è tenuta al pagamento delle sanzioni e degli interessi su un'imposta non dovuta.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie e compensa