Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4462.24 R.A.C.L., promossa da:
RI EO
con il proc. avv. Nicolardi Pedone
CONTRO
Controparte_1
Con il proc. Avv.Greco
L'odierna parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo: “accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità delineate nella parte narrativa del presente ricorso tra il ricorrente signor RI EO e la in persona del legale rappresentante, Controparte_1 corrente in Galatina alla via Portogallo s.n. per il periodo dal 17.11.2017 al 13.07.2020 e dal 01.03.2021 al 07.04.2023 e che per le mansioni in concreto svolte di operaio addetto alla rimozione dell'amianto egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel livello 3B del C.C.N.L. del settore egli ha diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all'attività svolta come delineata nel presente ricorso;
b) per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante corrente in Controparte_1
Galatina alla via Portogallo s.n. al pagamento in favore del signor RI EO della somma complessiva di €. 103.375,84*, per le causali indicate nei conteggi analitici formanti parte integrante del presente ricorso depositati nel fascicolo telematico e che saranno allegati e notificati unitamente allo stesso ricorso, o quella somma superiore o inferiore che sarà accertata a mezzo del C.T.U. nominando, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo di
c) per l'effetto di quanto sopra condannare la s.r.l. resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
d) con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite in esame.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito
[Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
[Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio [Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Pqm
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Lecce, 25/06/2025
Lorenzo Bellanova