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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/08/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1179 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DE NICOLA CP_1
FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
CHIARANTI ROBERTO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte con richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.7.2024 ha chiesto la modifica delle modalità di CP_1 affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione con . Controparte_2
La ricorrente ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza dalla quale è nato in data [...] in [...] il minore Persona_1
- che cessata la convivenza, le parti raggiungevano un accordo in sede di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio nell'ambito del procedimento innanzi all'intestato Tribunale, recepito nel decreto n. 4978/2019 del 29/10/2019 che ha disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
disciplinato i periodi di frequentazione padre – figlio e stabilito l'importo mensile di € 300,00 con la rivalutazione ISTAT quale contributo del padre al mantenimento del minore oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
- che successivamente, in data 09/02/2021, le parti redigevano una scrittura privata dando atto che il figlio minore trascorreva la medesima quantità di tempo sia con il padre che con la madre e che la aveva trovato un lavoro, modificando pertanto, quanto, stabilito nel CP_1 decreto, prevedendo la rinunciava da parte della odierna ricorrente al contributo di mantenimento in favore del figlio mentre il acconsentiva a che fosse solo la a CP_2 CP_1 percepire l'assegno unico erogato per il minore;
- che la situazione sarebbe ulteriormente mutata, in quanto poco tempo dopo la firma della scrittura privata, il avrebbe iniziato a permanere sempre di meno con il figlio, CP_2 disinteressandosi delle questioni scolastiche, burocratiche e di salute del minore, non informandosi dell'andamento scolastico, non utilizzando il registro elettronico, non recandosi ai previsti colloqui con le insegnanti del figlio;
- che il padre non considerando il daltonismo del figlio, non valuterebbe adeguatamente il potenziale pericolo, per esempio negli attraversamenti pedonali, inoltre non avrebbe accompagnato il minore alle visite mediche previste neppure quando richiesto dalla madre, non avrebbe prestato il richiesto consenso per sottoporre il figlio a visite mediche, ovvero per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio;
- che il padre non sarebbe regolare nelle frequentazioni del figlio, prelevandolo solo saltuariamente e delegando tale incombente all'attuale compagna (in attesa del figlio secondogenito del resistente);
- che il minore avrebbe sofferto tale situazione ed avrebbe interrotto i pernottamenti presso l'abitazione del padre;
- che il minore sarebbe accudito in via pressoché esclusiva dalla ricorrente e dalla di lei compagna, unita civilmente;
- che la situazione economico reddituale della ricorrente sarebbe peggiorata a causa aggravamento dell'invalidità, e del sopravvenuto stato di disoccupazione;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto a modifica delle condizioni indicate nel decreto disciplinante le modalità di affidamento e mantenimento del figlio, chiedendo venisse disposto l'affidamento del figlio minore a sé, con disciplina delle modalità di frequentazione padre figlio secondo i criteri ritenuti più opportuni non opponendo la ricorrente alcun ostacolo alla libera frequentazione, previo preavviso e compatibilità con gli impegni del minore come da piano genitoriale allegato, con conferma del contributo già posto a carico del padre per il mantenimento del figlio e percezione dell'intero assegno unico da parte della ricorrente;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito che contestando quanto rappresentato dalla controparte e Controparte_2 formulando domanda riconvenzionale di affidamento esclusivo del figlio a sé. Il resistente ha esposto:
-di essere impiegato presso la cooperativa privata e di svolgere il proprio lavoro su turni, con conseguente impossibilità, per ragioni di lavoro, a presenziare alle attività sportive o scolastiche del minore, cercando comunque di organizzarsi per recuperare il tempo non trascorso con il minore, in modo da garantire una sua costante presenza;
- di aver sempre prestato attenzione alla salute e all'andamento scolastico del figlio, attivandosi per consultare i medici e fornire la necessaria assistenza anche ricorrendo, ove necessario, a periodi di congedo lavorativo;
-di aver sempre collaborato alla gestione del minore seguendolo in occasione di un ricovero, e presenziando a tutte le sue necessità ovvero delegando persone di fiducia (in particolare l'attuale compagna ed i nonni paterni del minore) in caso di impedimenti lavorativi;
- di aver negato il consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio in favore del figlio, pur avendo acconsentito al rilascio della carta d'identità non valida per l'espatrio, temendo che il viaggio all'estero con la madre potesse esporre il minore a rischi, considerata l'invalidità della ricorrente, con il rischio di aggravamento durante il soggiorno all'estero;
- di contestare l'allegata disoccupazione della ricorrente, titolare di una partita IVA e asseritamente dipendente presso una pizzeria come cameriera, ed allegando il miglioramento della di lei situazione patrimoniale potendo suddividere i costi abitativi in conseguenza della convivenza con la compagna, unita civilmente;
-che la ricorrente avrebbe proferito, in diverse occasioni, frasi aggressive e di discredito nei confronti del anche in presenza del figlio, ovvero nel corso di conversazioni CP_2 telefoniche, esponendo inoltre il figlio alla visione di film dell'orrore che ne avrebbero turbato la tranquillità, ritenendo pertanto la condotte tenute dalla ricorrente pregiudizievoli per il figlio;
tanto premesso il resistente ha chiesto in via riconvenzionale, che accertata l'inidoneità della madre, venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, con l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, disciplinando il diritto di visita della madre e stabilendo a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento in favore del figlio, quantificato in € 150,00 mensili, oltre alla corresponsione dell'assegno unico, che dovrà essere percepito integralmente dal padre;
in subordine in caso di conferma dell'affidamento condiviso ha chiesto il collocamento prevalente del minore presso la propria abitazione, ponendo a carico della madre contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili, disponendo che l'assegno unico venga percepito interamente dal padre;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile di proprietà della compagna, unita civilmente, di percepire come banconista part time reddito mensile netto di euro 700 per 12 mensilità (importo comprensivo di tredicesima e quattordicesima), di non avere proprietà immobiliari, di non avere consistenti risparmi né esposizioni debitorie;
il resistente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 550 mensili, nella quale convive con la compagna che partecipa al canone di locazione pagandone metà, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1200/1300 per 13 mensilità, di non avere proprietà immobiliari, di non avere consistenti risparmi e di essere obbligato al pagamento di € 60,00 mensili e da rata auto per € 223 mensili (con scadenza 2029). All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori disponendo i ripristino delle condizioni di affidamento stabilite nel provvedimento del 2019 precisando che nei giorni di spettanza del padre questi è tenuto a prelevare il minore da scuola o nei giorni di vacanza scolastica e il sabato dalle ore 9,00 fino al giorno successivo o con accompagnamento a scuola o alle ore 9,00 nella abitazione materna in caso di assenza di lezione;
prendendo atto dell'accordo tra le parti per la percezione dell'assegno unico al 100% da parte del padre e dell'accordo per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
Nel prosieguo del procedimento è stato disposto l'ascolto diretto del minore il quale ha dichiarato : “Faccio la 4, l'ultimo giorno è venerdì. Mi piace però alcune volte mi stanco. Per le vacanze con PÀ andremo in Puglia e con mamma a Ripaverde, dove sono stato molte volte, è un posto al chiuso tipo, un villaggio, è piccolo. Ci vuole un'ora e mezza, non è molto lontano. Ci andrò con mia SO che è piu grande di me, possiamo andare in piscina e mamma ha detto che possiamo andare dove vogliamo basta che glielo diciamo. In vacanza con PÀ ci saranno anche le mie cugine con cui vado d'accordo. Una ha 12 anni e una 10. La mia materia preferita è matematica. Vorrei fare l'avvocato. Mamma ha un carattere molto bello, si arrabbia solo quando con mia SO litighiamo e la facciamo lunga ma non si arrabbia molto con me. AP si arrabbia un po' piu spesso. Quando PÀ e la fidanzata litigano lei dice delle cose brutte e a me questo non piace, ho detto a PÀ questa cosa. Vorrei che PÀ fosse un po' piu dolce con me.”
All'esito del giudizio le parti hanno formalizzato rinuncia alle rispettive richieste di affidamento esclusivo del minore e hanno concluso concordemente chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
La decisione è stata quindi rimessa la Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, oggetto di conclusioni congiunte della parti, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c., essendo stato verificato (anche con l'ascolto diretto del minore) la situazione di sostanziale equilibrio raggiunta dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori dei quali le parti hanno chiesto conferma.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
conferma le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti contenute nel decreto n. 4978/2019 del 29/10/2019 con le seguenti precisazioni: nei giorni di spettanza del padre questi è tenuto a prelevare il minore da scuola o nei giorni di vacanza scolastica e il sabato dalle ore 9,00 fino al giorno successivo o con accompagnamento a scuola o alle ore 9,00 nella abitazione materna in caso di assenza di lezione;
su accordo tra le parti l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito per intero dal padre;
i genitori hanno raggiunto accordo per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1179 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DE NICOLA CP_1
FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
CHIARANTI ROBERTO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte con richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.7.2024 ha chiesto la modifica delle modalità di CP_1 affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione con . Controparte_2
La ricorrente ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza dalla quale è nato in data [...] in [...] il minore Persona_1
- che cessata la convivenza, le parti raggiungevano un accordo in sede di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio nell'ambito del procedimento innanzi all'intestato Tribunale, recepito nel decreto n. 4978/2019 del 29/10/2019 che ha disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
disciplinato i periodi di frequentazione padre – figlio e stabilito l'importo mensile di € 300,00 con la rivalutazione ISTAT quale contributo del padre al mantenimento del minore oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
- che successivamente, in data 09/02/2021, le parti redigevano una scrittura privata dando atto che il figlio minore trascorreva la medesima quantità di tempo sia con il padre che con la madre e che la aveva trovato un lavoro, modificando pertanto, quanto, stabilito nel CP_1 decreto, prevedendo la rinunciava da parte della odierna ricorrente al contributo di mantenimento in favore del figlio mentre il acconsentiva a che fosse solo la a CP_2 CP_1 percepire l'assegno unico erogato per il minore;
- che la situazione sarebbe ulteriormente mutata, in quanto poco tempo dopo la firma della scrittura privata, il avrebbe iniziato a permanere sempre di meno con il figlio, CP_2 disinteressandosi delle questioni scolastiche, burocratiche e di salute del minore, non informandosi dell'andamento scolastico, non utilizzando il registro elettronico, non recandosi ai previsti colloqui con le insegnanti del figlio;
- che il padre non considerando il daltonismo del figlio, non valuterebbe adeguatamente il potenziale pericolo, per esempio negli attraversamenti pedonali, inoltre non avrebbe accompagnato il minore alle visite mediche previste neppure quando richiesto dalla madre, non avrebbe prestato il richiesto consenso per sottoporre il figlio a visite mediche, ovvero per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio;
- che il padre non sarebbe regolare nelle frequentazioni del figlio, prelevandolo solo saltuariamente e delegando tale incombente all'attuale compagna (in attesa del figlio secondogenito del resistente);
- che il minore avrebbe sofferto tale situazione ed avrebbe interrotto i pernottamenti presso l'abitazione del padre;
- che il minore sarebbe accudito in via pressoché esclusiva dalla ricorrente e dalla di lei compagna, unita civilmente;
- che la situazione economico reddituale della ricorrente sarebbe peggiorata a causa aggravamento dell'invalidità, e del sopravvenuto stato di disoccupazione;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto a modifica delle condizioni indicate nel decreto disciplinante le modalità di affidamento e mantenimento del figlio, chiedendo venisse disposto l'affidamento del figlio minore a sé, con disciplina delle modalità di frequentazione padre figlio secondo i criteri ritenuti più opportuni non opponendo la ricorrente alcun ostacolo alla libera frequentazione, previo preavviso e compatibilità con gli impegni del minore come da piano genitoriale allegato, con conferma del contributo già posto a carico del padre per il mantenimento del figlio e percezione dell'intero assegno unico da parte della ricorrente;
con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito che contestando quanto rappresentato dalla controparte e Controparte_2 formulando domanda riconvenzionale di affidamento esclusivo del figlio a sé. Il resistente ha esposto:
-di essere impiegato presso la cooperativa privata e di svolgere il proprio lavoro su turni, con conseguente impossibilità, per ragioni di lavoro, a presenziare alle attività sportive o scolastiche del minore, cercando comunque di organizzarsi per recuperare il tempo non trascorso con il minore, in modo da garantire una sua costante presenza;
- di aver sempre prestato attenzione alla salute e all'andamento scolastico del figlio, attivandosi per consultare i medici e fornire la necessaria assistenza anche ricorrendo, ove necessario, a periodi di congedo lavorativo;
-di aver sempre collaborato alla gestione del minore seguendolo in occasione di un ricovero, e presenziando a tutte le sue necessità ovvero delegando persone di fiducia (in particolare l'attuale compagna ed i nonni paterni del minore) in caso di impedimenti lavorativi;
- di aver negato il consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio in favore del figlio, pur avendo acconsentito al rilascio della carta d'identità non valida per l'espatrio, temendo che il viaggio all'estero con la madre potesse esporre il minore a rischi, considerata l'invalidità della ricorrente, con il rischio di aggravamento durante il soggiorno all'estero;
- di contestare l'allegata disoccupazione della ricorrente, titolare di una partita IVA e asseritamente dipendente presso una pizzeria come cameriera, ed allegando il miglioramento della di lei situazione patrimoniale potendo suddividere i costi abitativi in conseguenza della convivenza con la compagna, unita civilmente;
-che la ricorrente avrebbe proferito, in diverse occasioni, frasi aggressive e di discredito nei confronti del anche in presenza del figlio, ovvero nel corso di conversazioni CP_2 telefoniche, esponendo inoltre il figlio alla visione di film dell'orrore che ne avrebbero turbato la tranquillità, ritenendo pertanto la condotte tenute dalla ricorrente pregiudizievoli per il figlio;
tanto premesso il resistente ha chiesto in via riconvenzionale, che accertata l'inidoneità della madre, venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, con l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, disciplinando il diritto di visita della madre e stabilendo a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento in favore del figlio, quantificato in € 150,00 mensili, oltre alla corresponsione dell'assegno unico, che dovrà essere percepito integralmente dal padre;
in subordine in caso di conferma dell'affidamento condiviso ha chiesto il collocamento prevalente del minore presso la propria abitazione, ponendo a carico della madre contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili, disponendo che l'assegno unico venga percepito interamente dal padre;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile di proprietà della compagna, unita civilmente, di percepire come banconista part time reddito mensile netto di euro 700 per 12 mensilità (importo comprensivo di tredicesima e quattordicesima), di non avere proprietà immobiliari, di non avere consistenti risparmi né esposizioni debitorie;
il resistente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 550 mensili, nella quale convive con la compagna che partecipa al canone di locazione pagandone metà, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1200/1300 per 13 mensilità, di non avere proprietà immobiliari, di non avere consistenti risparmi e di essere obbligato al pagamento di € 60,00 mensili e da rata auto per € 223 mensili (con scadenza 2029). All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori disponendo i ripristino delle condizioni di affidamento stabilite nel provvedimento del 2019 precisando che nei giorni di spettanza del padre questi è tenuto a prelevare il minore da scuola o nei giorni di vacanza scolastica e il sabato dalle ore 9,00 fino al giorno successivo o con accompagnamento a scuola o alle ore 9,00 nella abitazione materna in caso di assenza di lezione;
prendendo atto dell'accordo tra le parti per la percezione dell'assegno unico al 100% da parte del padre e dell'accordo per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
Nel prosieguo del procedimento è stato disposto l'ascolto diretto del minore il quale ha dichiarato : “Faccio la 4, l'ultimo giorno è venerdì. Mi piace però alcune volte mi stanco. Per le vacanze con PÀ andremo in Puglia e con mamma a Ripaverde, dove sono stato molte volte, è un posto al chiuso tipo, un villaggio, è piccolo. Ci vuole un'ora e mezza, non è molto lontano. Ci andrò con mia SO che è piu grande di me, possiamo andare in piscina e mamma ha detto che possiamo andare dove vogliamo basta che glielo diciamo. In vacanza con PÀ ci saranno anche le mie cugine con cui vado d'accordo. Una ha 12 anni e una 10. La mia materia preferita è matematica. Vorrei fare l'avvocato. Mamma ha un carattere molto bello, si arrabbia solo quando con mia SO litighiamo e la facciamo lunga ma non si arrabbia molto con me. AP si arrabbia un po' piu spesso. Quando PÀ e la fidanzata litigano lei dice delle cose brutte e a me questo non piace, ho detto a PÀ questa cosa. Vorrei che PÀ fosse un po' piu dolce con me.”
All'esito del giudizio le parti hanno formalizzato rinuncia alle rispettive richieste di affidamento esclusivo del minore e hanno concluso concordemente chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
La decisione è stata quindi rimessa la Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, oggetto di conclusioni congiunte della parti, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c., essendo stato verificato (anche con l'ascolto diretto del minore) la situazione di sostanziale equilibrio raggiunta dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori dei quali le parti hanno chiesto conferma.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
conferma le modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti contenute nel decreto n. 4978/2019 del 29/10/2019 con le seguenti precisazioni: nei giorni di spettanza del padre questi è tenuto a prelevare il minore da scuola o nei giorni di vacanza scolastica e il sabato dalle ore 9,00 fino al giorno successivo o con accompagnamento a scuola o alle ore 9,00 nella abitazione materna in caso di assenza di lezione;
su accordo tra le parti l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito per intero dal padre;
i genitori hanno raggiunto accordo per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti