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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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- 1. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2024, n. 30554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30554 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OLIVIER' IE CA nato a [...] il [...] AL UC IE nato a [...] il [...] ZI TO nato a [...] il [...] FR AR nato a [...] il [...] CA IU nato a [...] il [...] DI RA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Michele Pansera per IO Di GR, l'Avv. Lucia Spicuzza per CA LE ZA, l'Avv. Alessi Antonio Cristofero in difesa di EO ES e PP AL, l'Avv. Tipo IL BI RI in difesa di AL PP, l'Avv. SA ET Pulvirenti in difeso di ZI IT, l'Avv. SA Sorbello in difesa di ET LI e CA LE ZA insistevano per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30554 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di promozione (contestata a ET AR IE) e partecipazione alla associazione mafiosa storica denominata "Cosa nostra", e, segnatamente, al "clan BR", facente capo alla famiglia mafiosa "AN- Ercolano". Veniva confermata anche la condanna di IE per due condotte di detenzione illecita di marijuana. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di ET AR IE, condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione le note depositate il 24 aprile 2023, che non contenevano doglianze "nuove", ma un approfondimento delle contestazioni sul riconoscimento della recidiva;
2.2. violazione di legge (art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017) e vizio di motivazione con riferimento alla capacità del giudice di primo grado: il collegio del dibattimento sarebbe stato composto con un giudice onorario, in violazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 116 del 2017; secondo il ricorrente l'atto di "esercizio dell'azione penale" - decisivo per l'identificazione della normativa applicabile - non si esaurirebbe con la "richiesta di rinvio a giudizio", come ritenuto dalla Corte di appello, ma si estenderebbe alla proposizione delle conclusioni del pubblico ministero in udienza preliminare;
2.3. con il terzo ed il quarto motivo si deduceva violazione di legge (art. 34, comma 2-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità del giudice dell'udienza preliminare: si deduceva che i giudici Biondi e Monaco Crea, che avevano svolto le funzioni di "giudice per le indagini preliminari", non avrebbero potuto svolgere la funzione di "giudice per l'udienza preliminare", in quanto incompatibili;
al fine di rilevare l'incompatibilità non sarebbe stato necessario individuare la concreta lesione prodotta al diritto all'imparzialità del giudice riconducibile alle decisioni assunte nel corso delle indagini;
si allegava, comunque, che, la richiesta di rinvio a giudizio era stata esaminata dagli stessi giudici che avevano autorizzato, o prorogato, intercettazioni decisive;
2.4. con il quinto motivo deduceva violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la richiesta di perizia per trascrivere le conversazioni intercettate, avanzata dalla difesa in seguito alla notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen., era stata rigettata sulla base di "ragioni economiche"; tale provvedimento sarebbe illegittimo ed avrebbe generato un ritardo nella trascrizione (disposta solo nel corso dell'udienza preliminare), 2 che avrebbe leso il diritto di difesa;
a causa del ritardo, infatti, il ricorrente non avrebbe avuto a disposizione gli elementi utili per valutare l'accesso al rito abbreviato;
la questione assumerebbe maggiore rilievo in seguito all'introduzione dell'art. 438 comma 6-bis, che prevede che all'accesso al rito abbreviato segua la sanatoria ex lege di tutte le nullità; sebben che nel febbraio 2017, quando veniva richiesta la trascrizione, l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. non era stato introdotto, tuttavia l'udienza preliminare si era protratta oltre l'agosto 2017, quando la riforma era entrata in vigore;
2.5. con il sesto motivo deduceva violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla specificità e determinatezza dei capi I) e 3), che contestavano la condotta di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente;
2.6. con il settimo motivo deduceva violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata produzione di "verbali di inizio e fine" delle operazioni captative;
2.7. con l'ottavo motivo deduceva violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sia in ordine al difetto di prova che í luoghi in cui erano stati collocati i dispositivi di intercettazione ambientale erano nella disponibilità degli indagati, sia in ordine alla illegittimità della collocazione non autorizzata di telecamere in luoghi di privata dimora;
2.8. con il nono motivo deduceva violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla "inviolabilità della catena di conservazione" dei file audio: l'attività di trasposizione dei file dai server della Procura ai supporti ottici utilizzati dal perito non sarebbe stata documentata con atti "firmati" dagli operanti. Si deduceva, inoltre, che non sarebbe stata verificata l'autenticità dei singoli file-audio attraverso l'individuazione del codice ash;
la omessa valutazione delle questioni relative alla catena di conservazione dei file-audio utilizzati per le trascrizioni renderebbe inutilizzabili le intercettazioni;
2.9. con il decimo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: (a) con riferimento al collaboratore ER, si deduceva che nel 2013 e 2014 IE era libero e, ciononostante, la Corte di appello avrebbe valorizzato quanto da lui dichiarato circa il fatto che egli - pur detenuto - nel periodo 2013-2014 avrebbe continuato a gestire il clan;
(b) con riferimento al collaboratore RI, si deduceva che lo stesso, scarcerato nel 2014, aveva riferito di avere appreso da TO quale fosse il ruolo di IE, senza che questi riferisse nulla in proposito (peraltro le dichiarazioni di TO, non solo non riscontrerebbero quelle di RI, ma risulterebbero sconfessate dalle riprese video e dalle registrazioni ambientali); le dichiarazioni di NA non sarebbero confortate da riscontri neanche con riguardo alle informazioni che avrebbe ricevuto da AN nel carcere di Livorno, in quanto AN non sarebbe mai stato detenuto in quel 3 carcere;
(c) le dichiarazioni di OR sarebbero contraddittorie dato che questi, pur affermando di rapportarsi con IE, aveva dichiarato che BR aveva rivendicato la sua posizione di capo intimandogli di rapportarsi con lui e non con IE;
2.10. con l'undicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al ruolo di capo che avrebbe assunto IE all'interno del clan BR, che sarebbe stato dimostrato con motivazione carente e contraddittoria sia in ordine all'attività dell'associazione in genere, che al ruolo di IE in specie;
2.11. con il dodicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen.: il riconoscimento della recidiva dipenderebbe dalla scelta dell'autorità giudiziaria di segmentare la condotta di partecipazione procedendo a due giudizi separati, in assenza di una reale cesura "storico temporale" tra le attività criminose;
sia nel processo c.d. "Santa Barbara", che in quello c.d. "Kallipolis" IE è stato accusato di essere il capo della medesima consorteria, ma in due periodi immediatamente consecutivi;
dunque non vi sarebbe la prova di un'accresciuta pericolosità del reo. La duplicazione delle contestazioni integrerebbe, inoltre, una violazione del divieto del ne bis idem;
2.12. con il tredicesimo motivo si deduceva violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309\1990) e vizio di motivazione in relazione al capo I) della rubrica: la dimostrazione della responsabilità sarebbe carente, dato che non vi sarebbero prove né che la sostanza stupefacente fosse stata custodita in via Vico Costanzo, né che fosse stata consegnata o spostata;
2.13. con il quattordicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309\1990) e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la condotta descritta al capo 3): non sarebbe stato dimostrato quanto contestato, ovvero che la "cessione" di sostanza era avvenuta il 28/12/2013, dato che le intercettazioni darebbero conto solo di un "accordo" per la cessione. 3.Ricorreva per Cassazione il difensore di CA LE ZA, condannato ad anni dodici e mesi sei di reclusione, che proponeva otto motivi di ricorso coincidenti con quelli avanzati nell'interesse di IE. Segnatamente: - con il primo ed il secondo motivo si deduceva la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per difetto di capacità del giudice "per l'udienza preliminare", poiché lo stesso aveva svolto anche la funzione di giudice "per le indagini preliminari"; - con il terzo motivo si deduceva la violazione del diritto di difesa derivante dall'omessa tempestiva instaurazione del procedimento incidentale di trascrizione delle intercettazioni, nonostante la richiesta della difesa;
- con il quarto motivo si contestava la genericità ed indeterminatezza del capo 3) di imputazione 4 - con il quinto motivo si deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di produzione dei verbali di inizio e di fine delle operazioni;
- con il sesto motivo si deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché disposte in luoghi non di pertinenza dell'IE; - con il settimo motivo si deduceva il difetto di conservazione della prova digitale relativa ai supporti audio delle intercettazioni ambientali e telefoniche;
- con il decimo motivo si deduceva l'illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità relativa al capo 3) della rubrica, in quanto non sarebbe stata provata la cessione di sostanza, dato che era emerso solo un accordo. 3.2. Sono, invece, specificamente ed esclusivamente riferiti alla posizione di ZA le doglianze proposte con l'ottavo ed il nono motivo;
3.2.1. con l'ottavo motivo si contestava la conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo nella parte in cui la Corte di appello aveva valorizzato il compendio dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia, OR, TO e RI;
si deduceva che OR avrebbe incontrato per la prima volta ZA nel 2015, mentre TO lo avrebbe conosciuto solo nel 2017. Emergerebbe, pertanto, che le dichiarazioni riversate nel processo non si riferirebbero all'arco temporale contestato (che va dall'agosto 2013 al giugno 2014); 3.2.2.con il nono motivo si contestava la capacità di dimostrativa delle captazioni n. 2073 del 3 febbraio 2014 e n. 20393 del 1 maggio 2015, che sarebbero state poste a conforto della conferma di responsabilità nonostante (a) le tracce audio non consentissero di ricostruire in modo compiuto i dialoghi, (b) le stesse, captate nel 2014, non trovassero conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano avuto contatti con il ricorrente solo in un periodo successivo ai fatti in contestazione. 3.2.3. con l'undicesimo motivo si contestava la legittimità del riconoscimento della recidiva: la risalenza dei fatti contestati non consentiva di ritenere attuale la pericolosità; la motivazione sul punto sarebbe apodittica in quanto affidata a formule di stile. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di IT FA, condannato ad anni sette di reclusione, che deduceva: 4.1. violazione di legge (art.268 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni: non sarebbero ripercorribili le modalità di trasposizione delle conversazioni sui Dvd e non sarebbero stati effettuati i controlli dei codici hash, sicché mancherebbe la prova della derivazione, e della coincidenza delle conversazioni trasposte sui supporti analizzati dal perito con quelle registrate;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore OR: le stesse si riferirebbero ad un periodo escluso dalla contestazione (ovvero al 2007-2008), pertanto non sarebbero idonee a dimostrare la 5 partecipazione di ZI al sodalizio nel periodo contestato (che va dall'ottobre 2013, all'aprile 2014); 4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alta interpretazione della conversazione registrata al progressivo n. 4115: non sarebbe stata chiarita la ragione per la quale ZI avrebbe ricevuto la somma di centotrenta euro, tenuto conto che, con l'appello, si era allegato che la somma non sarebbe uno stipendio ricevuto dal sodalizio, ma il corrispettivo di una vincita al gioco dei cavalli;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto della conversazione registrata al progressivo n. 5187: la stessa indicherebbe l'interesse di ZI per un detenuto non intraneo, che non sarebbe indicativo della sua "messa a disposizione" nei confronti del sodalizio. Si censurava, inoltre, l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni registrate ai progressivi nn. 5187 e 18771; 4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione della conversazione registrata al progressivo n. 4560: si ribadiva che la mediazione non si sarebbe tradotta in un effettivo contributo all'associazione, anche tenuto conto del fatto che la stessa sarebbe stata effettuata nei confronti di una persona non intranea all'organizzazione; 4.6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione delle conversazioni registrate ai progressivi nn. 18771, 2885 e 4115: mancherebbe il confronto con i motivi di appello dato che, contrariamente a quanto ritenuto, non sarebbero emersi elementi univocamente indicativi del fatto che ZI avesse ricevuto uno stipendio da parte dell'organizzazione; 4.7. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate ai progressivi nn. 4219, 4220, 4222 e 27,: si L contestava il difetto di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'appello, con le quali si era stata allegata una valutazione alternativa dei contenuti delle intercettazioni;
4.8. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto della conversazione registrata al progressivo n. 2092: sarebbe stata attribuita a ZI la voce assegnata al conversante indicato come "uomo tre", senza tenere in considerazione le doglianze difensive;
4.9. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove: non sarebbe stato considerato che (a) cinque collaboratori avrebbero ignorato l'intraneità di ZI, (b) che lo stesso non avrebbe mai partecipato alle riunioni operative dell'associazione, (c) che lo stesso, sebbene monitorato, non avrebbe posto in essere nessuna condotta indicativa della partecipazione, (d) che lo stesso non sarebbe stato consapevole della perpetrazione dei reati fine;
4.10. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato associativo: le attività ascritte al ricorrente (ovvero 6 l'essersi interessato del mantenimento di un detenuto non facente parte dell'associazione, l'avere chiesto per sé delle somme che non gli sarebbero state corrisposte, l'avere ricevuto centotrenta euro nell'ambito di un incontro in cui si parlava di scommesse nel gioco dei cavalli, l'avere preso le difese di un compaesano vittima di aggressione, che non faceva parte dell'associazione) non sarebbero elementi idonei a consentire di ritenere che ZI fosse un partecipe dell'associazione contestata;
4.11. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità delle armi: la motivazione in ordine al coefficiente soggettivo necessario per ritenere l'aggravante sarebbe carente. 5. Ricorreva il difensore di IO Di GR, condannato ad anni sette di reclusione, che deduceva: 5.1. con i primi due motivi di ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello il difensore aveva prodotto il certificato D.a.p. del ricorrente, che, tuttavia, non sarebbe stato considerato per valutare la contestualità dei suoi periodi di detenzione con quelli del collaboratore ER (le cui dichiarazioni, unitamente agli esiti delle intercettazioni, fondavano la conferma della condanna); si deduceva, inoltre, che, escluse le dichiarazioni di ER, inattendibili perché non riscontrate, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento;
5.2. con il terzo motivo si deduceva violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l'appello in ordine al riconoscimento della recidiva. 6. Ricorreva per cassazione il difensore di PP AL (condannato ad anni dodici e mesi quattro di reclusione), che deduceva: 6.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza di primo grado sarebbe nulla per violazione dell'ad 12 d. Igs n. 116 del 2027; la rilevanza dell'incompatibilità del giudice onorario renderebbe dubbia la legittimità costituzionale della disciplina transitoria;
6.2. violazione di legge (art.34-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'udienza preliminare sarebbe nulla in quanto celebrata da giudici incompatibili;
6.3. violazione di legge (art. 268 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva, altresì, che il ritardo nella trascrizione delle intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa, anche perché sarebbe stata limitata la base cognitiva disponibile per valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato;
6.4. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa: i contenuti 7 della conversazioni captate sarebbero insufficienti e non univoci;
i contenuti delle conversazioni registrate il 19 novembre 2014, il 9 gennaio 2014 ed il 23 aprile 2014 non dimostrerebbero che il ricorrente avesse ricevuto denaro per il mantenimento del carcere in seguito all'arresto del 12 novembre 2014, né che detenesse armi per conto dell'organizzazione; si contestava anche la capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori, che non consentirebbero di identificare il ruolo del ricorrente;
si allegava, al riguardo, che OR non aveva riconosciuto AL nel corso della ricognizione fotografica;
6.5. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, che sarebbe stata riconosciuta senza un'adeguata motivazione circa la sussistenza del coefficiente soggettivo;
6.6. violazione di legge (artt. 62-bis, 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata con motivazione carente, che al riconoscimento della recidiva reiterata, che sarebbe stata riconosciuta senza dimostrare l'accrescimento della pericolosità. 7. Ricorreva per cassazione il difensore di EO ES (condannato ad anni nove di reclusione), che deduceva: 7.1.violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza di primo grado sarebbe sulla per violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2027; 7.2. violazione di legge (art.34-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe nulla l'udienza preliminare in quanto la stessa era stata celebrata da giudici incompatibili;
si deduceva, inoltre, che il ritardo nella disposizione delle trascrizioni delle intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa;
7.3. violazione di legge (art. 268 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva, altresì, che il ritardo nella trascrizione delle intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa, anche perché sarebbe stata limitata la base cognitiva disponibile per valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato;
7.4. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la partecipazione al reato associativo: sia le intercettazioni ambientali, che le dichiarazioni dei collaboratori - ed in particolare quelle di OR AR - sarebbero insufficienti per dimostrare la responsabilità del ricorrente;
inoltre, sarebbe stato omesso ogni richiamo alla decisiva intercettazione n. 20393 del 1 maggio 2014, indicata come decisiva nell'atto d'appello; 7.5. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, che sarebbe stata riconosciuta senza un'adeguata motivazione circa la sussistenza del coefficiente soggettivo 8 7.6. violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe stata giustificata con motivazione carente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Sono inammissibili i motivi proposti nell'interesse di IE (secondo motivo), di AL (primo motivo) e di ES (primo motivo) con i quali si contesta la violazione dell'articolo 12 del d.lgs n. 116 del 2017, nella parte in cui prevede che i giudici onorari non possono comporre i collegi dibattimentali nei processi per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a) cod. proc. pen.. 1.1.11 collegio riafferma, in via preliminare, che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla "capacità" del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M.,Rv. 285112 - 01). 1.2.Tanto premesso, nel caso in esame la nullità non sussiste poiché la disciplina transitoria (art. 30 d.lgs. n. 116 del 2017), prevede che per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (tra cui quello in esame), i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace non si applicano se, alla data di entrata in vigore del decreto, dunque a luglio del 2017, sia "già" stata esercitata l'azione penale. Nel nostro caso l'esercizio dell'azione penale risale all'aprile 2017, dunque ad un periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs n. 116 del 13 luglio 2017. 1.3. Sul punto il collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto, l'atto di esercizio dell'azione penale è identificabile . esclusivamente nella "richiesta di rinvio a giudizio" o, per i reati meno gravi, nel decreto di citazione a giudizio. Atti con i quali il pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontà di perseguire la persona iscritta nel registro delle notizie di reato. I successivi atti, con i quali la parte pubblica manifesta la persistenza della sua volontà punitiva sono espressione delle sue facoltà processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio dell'azione penale. 1.4. Si ritiene, infine, che sia manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.lgs n. 116 del 2017 proposta dalla difesa di AL. Si tratta di una eccezione rappresentata in modo generico, che non induce a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina transitoria censurata, la quale, assegnando 9 rilevanza decisiva all'atto di esercizio dell'azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale. 2. Sono infondate le doglianze proposte nell'interesse di IE (terzo e quarto motivo), ZA (primo e secondo motivo), AL (secondo motivo) e ES (secondo motivo), con il quale è stata eccepita la nullità assoluta dell'udienza preliminare e degli atti conseguenti. Si eccepiva che i magistrati che hanno svolto la funzione di giudice per l'udienza preliminare, avendo autorizzato e prorogato diverse intercettazioni nel corso delle indagini, sarebbero non solo "incompatibili", ma anche "incapaci", il che genererebbe la nullità dell'udienza preliminari e degli atti conseguenti. 2.1.Sul punto il collegio riafferma che l'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari non possa in alcun caso partecipare al dibattimento, neppure qualora, nella fase delle indagini, si sia limitato al compimento di atti che implicano la valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa nei confronti dell'imputato successivamente chiamato a giudicare in sede di merito come nel caso in cui autorizzi e proroghi le intercettazioni, anche quando non viene specificamente in rilievo la posizione dell'imputato (Sez. 6, n. 18120 del 23/03/2021, Giofré, Rv. 281094 - 01; Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018, Clemente, Rv. 274300). Deve essere tuttavia chiarito che l'"unico" strumento che ha a disposizione l'imputato per far valere l'incompatibilità è la ricusazione, che, nel caso in esame, non è stata proposta. Sul punto si riafferma che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire solo motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. L'incompatibilità ex articolo 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. non attiene, infatti, alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della, quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen.. Il difetto di capacità va, invece, inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni per l'esercizio della specifica funzione svolta in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex art. 37 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Iliano, Rv. 273852 - 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419; Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, Shkurcko, Rv. 257033; Sez. 2, n. 30448 10 del 26/06/2003, Bova Rv. 226572 - 01; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Scrudato, Rv. 215097 - 01). Si ribadisce cioè che «la causa d'incompatibilità (o l'addebito di pregiudizio) non costituisce mai, nel sistema del codice, di per sé causa di nullità, non costituendo condizione di capacità del giudice a mente dell'art. 33 c.p.p., ed essendo per essa previsti i diversi rimedi della astensione e della ricusazione, da far tempestivamente valere con la procedura degli artt. 37 e ss cod. proc. pen. [...}»; siffatta disciplina «è stata più volte ritenuta indenne da vizi di legittimità costituzionale (v. C. cost. sentenza n. 473 del 1993;ordinanze n. 36 del 1999, n. 346 del 2000). Sicché nell'ipotesi in cui l'interessato non abbia fatto valere nella sede di merito l'incompatibilità o la situazione pregiudicante asserita mediante lo strumento a lui riconosciuto della ricusazione, non può dolersene con gli ordinari mezzi d'impugnazione» (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302). In conclusione, si ritiene che il difetto di "capacità" del giudice, che genera una nullità assoluta, si rinviene solo nei casi in cui manca, radicalmente, la legittimazione a giudicare (come nel caso, già trattato, del difetto di legittimazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi di Tribunale ai quali sono assegnati i processi relativi alle materie indicate nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Di contro le cause di "incompatibilità", che sono dirette a tutelare il diritto dell'imputato all'imparzialità del giudice, presuppongono la sua "capacità" e, ove sussistenti, non generano nessuna nullità, ma inverano una causa di astensione o ricusazione che può essere fatta valere dall'imputato unicamente attraverso la proposizione dell'istanza ex art. 37 e ss. cod. proc. pen.. 2.2. Nel caso in esame la Corte di appello respingeva l'eccezione processuale riproposta in Cassazione, rilevando che l'attività di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, svolta nel corso delle indagini non avesse implicato nessuna decisiva valutazione giurisdizionale incidente, in concreto, sulla imparzialità del giudice: si tratta di valutazione illegittima, non coerente con i principi di diritto sopra richiamati. Tale errore di diritto, tuttavia, non comporta annullamento e, secondo quanto prevede l'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., può essere rettificato in questa sede nei termini sopra esposti affermando, cioè, che l'infondatezza dell'eccezione dipende dalla mancata proposizione dell'istanza di ricusazione. 3. Sono infondati anche i motivi proposti nell'interesse di IE (quinto), ZA, (terzo), AL (terzo) e ES (terzo), con i quali si lamenta la lesione del diritto di difesa correlato alla tardiva disposizione della perizia trascrittiva. Deve essere chiarito, in via preliminare, che la "prova" generata dalla attività di intercettazione è costituita dalla "registrazione" (custodita nell'archivio previsto dall'art. 11 269 cod. proc. pen.) e che la mancata trascrizione delle registrazioni non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep.2022, Schiariti, Rv. 282696;Sez.1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan Wantong, Rv. 277139 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, Lagano, Rv. 254910). La "trascrizione" è, cioè una attività funzionale a rendere fruibile il contenuto fonico, che non costituisce la "prova", essendo solo la proiezione grafica della registrazione. Le registrazioni, nel caso in esame sono state messe tempestivamente a disposizione dei difensori, come previsto dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., anche al fine di consentire l'indicazione di quelle da acquisire. Tali registrazioni restano peraltro consultabili durante tutto il corso del procedimento ai sensi dell'art. 269 cod. proc. pen.. Pertanto il ritardo nella disposizione della perizia per trascrivere le registrazioni delle conversazioni intercettate, contrariamente a quanto dedotto, non lede nessuna prerogativa difensiva, dato che nel periodo intercorrente tra l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ed il provvedimento che dispone la perizia (nel corso dell'udienza preliminare, come nel caso in esame), i file audio sono a disposizione della difesa, come anche le trascrizioni "provvisorie", effettuate dalla polizia giudiziaria;
il che garantisce compiutamente le prerogative difensive, ovvero la possibilità di criticare la capacità dimostrativa dei contenuti delle registrazioni e di selezionare quelli rilevanti dei quali si intende chiedere l'acquisizione. Tale impostazione ermeneutica trova conferma sia nel fatto che non sono previsti termini decadenziali per disporre la trascrizione, sia nel fatto che è incontestato che la perizia disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen., espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento, può essere legittimamente depositata nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado, mediante inserimento nel relativo fascicolo, senza violazione del contradditorio (Sez. 2, n. 14948 del 11/12/2017, dep. 2018, Panuccio, Rv. 272644 - 01; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271742). Da ultimo, e contrariamente a quanto dedotto, il collegio ritiene che il ritardo nella disposizione della perizia non impedisca l'accesso al rito abbreviato (come legittimamente affermato anche dalla Corte di appello alle pagg. 29-31 della sentenza impugnata). Infatti, poiché per disporre la perizia non sono stabiliti termini perentori associati a sanzioni processuali, il fatto che, nel corso dell'udienza preliminare sia entrato in vigore l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - che dispone la sanatoria ex lege sia delle nullità, che delle inutilizzabilità non collegate ad un divieto probatorio - non assume rilevanza, non essendo prospettabili "nullità" da sanare. 12 4. Non supera la soglia di ammissibilità il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IE ed il quinto del ricorso proposto nell'interesse di ZA, con i quali si contesta la mancata produzione dei verbali di inizio e fine delle operazioni di intercettazione. I ricorrenti si sono limitati a contestare quanto affermato dalla Corte di appello circa la effettiva esistenza dei verbali - conservati in una "carpetta blu" - proponendo una assertiva
contro
-affermazione, non supportata da evidenze probatorie, né da allegazioni che consentano di riconoscere la sussistenza di un travisamento della prova. La doglianza si configura, pertanto, generica in quanto non autosufficiente. 5. Non superano la soglia di ammissibilità le doglianze proposte da IE (ottavo motivo) e ZA (sesto motivo) circa il fatto che le intercettazioni non sarebbero state disposte in luoghi dì pertinenza di IE e, pertanto, sarebbero inutilizzabili. 5.1. La censura riguarda, in primo luogo, la fase di esecuzione delle intercettazioni ambientali disposte nei pressi della stalla di LI. Il ricorrente sostiene le persone intercettate sostavano su un terreno non appartenente ad IE, ma a terze persone e che, pertanto, i dispositivi erano stati installate illegittimamente "fuori" dalla stalla, luogo dove era stato autorizzato il posizionamento delle microspie. La Corte, valutando analoga eccezione proposta con l'appello, ha ritenuto, contrariamente a quanto dedotto, che i dispositivi per le captazioni erano stati installati nei locali nella disponibilità di IE, come si evinceva dalla nitidezza del segnale e, soprattutto, dalle videoriprese, che davano conto della presenza delle persone intercettate nei pressi della stalla (pagg. 38 e 39 della sentenza impugnata). La Corte di merito osservava, condivisibilmente, che la collocazione dei dispositivi per le intercettazioni non è sottoposta a controllo del giudice e non è assistita da sanzioni processuali;
pertanto, a fronte delle evidenze emergenti dalle videoriprese, non erano rilevanti le incertezze manifestate dal teste di polizia giudiziaria nel corso del suo esame dibattimentale circa l'esatto luogo in cui erano state collocate le microspie. In conclusione, il collegio ritiene che le eccezioni in esame ripropongono quelle già dedotte con la prima impugnazione, esaurendosi in una "
contro
-affermazione" quanto attestato dalla sentenza impugnata;
ma soprattutto lamentando un travisamento delle prove - e segnatamente di una perizia che indicherebbe il luogo di posizionamento dei dispositivi - senza il supporto di allegazioni, in violazione dell'onere di autosufficienza. 5.2. Si deduce, altresì, che le telecamere sarebbero state posizionate su un terreno privato, senza autorizzazione giudiziale. Anche questa doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifica. Il ricorrente non si confronta, infatti, con la articolata motivazione della sentenza impugnata, 13 che ha chiarito che i dispositivi in questione non sono stati installati in un luogo di privata dimora, ma in un luogo esposto al pubblico (pag. 40 della sentenza impugnata). 6. Non superano la soglia di ammissibilità le doglianze proposte nell'interesse di IE (nono motivo) e ZA (settimo motivo) e i ZI (primo motivo) nei confronti della legittimità delle operazioni di "trasposizione" dei file dai server dell'archivio della procura ai supporti utilizzati per le trascrizioni. Si è dedotto (a) che i "verbali informatici" che attestavano la trasposizione non sarebbero stati firmati digitalmente e, dunque, sarebbero inutilizzabili, (b) che non sarebbe stata effettuata la verifica della corrispondenza dei file trascritti agli originali, attraverso la acquisizione dei codici hash. 6.1. Con riferimento alla legittimità dei verbali contenuti in file word privi di firma digitale: il collegio rileva che il combinato disposto degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen. indica che la sanzione dell'inutilizzabilità è correlata esclusivamente alla assenza del verbale che attesta il compimento delle "operazioni di intercettazione"; la sanzione non si estende, invece, ai verbali riferiti ad operazioni "successive" all'esecuzione delle captazioni, e segnatamente, a quelli che attestano la trasposizione delle registrazioni dal server della Procura ai supporti utilizzati per effettuare le trascrizioni. Nel caso in esame non è in dubbio la esistenza e regolarità dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, ma solo quella quella dei verbali relativi all'attività di repertazione, consistente nella trasposizione delle registrazioni dal server della Procura ai supporti utilizzati dai trascrittori. Tale attività è "successiva" alla esecuzione delle intercettazioni ed è esclusa dall'area di operatività della sanzione prevista dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle "operazioni" di intercettazione non verbalizzate. Escluso che alla mancanza di firma dei verbali che attestano la trasposizione consegua l'inutilizzabilità della prova intercettiva, deve essere valutato se l'irregolarità eccepita generi una lesione del diritto di difesa. Il collegio ritiene che la ipotetica verbalizzazione irregolare della attività di trasposizione delle intercettazioni dal server della Procura ai Dvd - inquadrabile come nullità generale a regime intermedio - sia ipotizzabile in astratto, ma possa essere rilevata in concreto solo se sia identificato l'effetto negativo generato sulle prerogative difensive. Nel caso di specie il ricorrente ha supposto, ma non allegato, la difformità tra quanto trasposto nei Dvd utilizzati per la perizia e quanto contenuto nel server della Procura. Ammesso che fosse esistita, ogni eventuale difformità era rilevabile, e specificamente contestabile, dato che tutte le registrazioni sono state messe a disposizione della difesa, che ha avuto accesso all'archivio previsto dall'art. 269 cod. proc. pen. (come previsto dagli 14 arti. 268, comma 6 e 269, comma 1, cod. proc. pen.). La doglianza non risulta, dunque, assistita da specificità e, per tale ragione, non supera la soglia di ammissibilità. La Corte di appello, giungendo alla medesima conclusione, pur evidenziando la genericità del motivo, in coerenza con i principi di diritto sopra esposti, ha ritenuto tuttavia che la mancanza di firma digitale fosse irrilevante dato che i documenti informatici consentono comunque di risalire alla loro provenienza (pag. 46 della sentenza impugnata). Si tratta di una conclusione non condivisibile, ma non influente sul dispositivo che si intende rettificata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. attraverso la rilevazione della genericità dell'eccezione, dovuta alla mancata identificazione della concreta lesione del diritto di difesa. 6.2. Con riferimento, invece, alla mancata acquisizione dei codici hash il collegio riafferma che l'omissione non rileva ai fini della prova della loro corrispondenza con la registrazione originale (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603 - 01). Si condivide, sul punto, quanto già affermato, ovvero che «il codice di rito non dispone che, nel caso di estrazione di copie di dati informatici sia necessario indicare il codice ash, il legislatore non ha tipizzato le misure tecniche e le procedure dirette a valídare la corrispondenza dei file audio estratti all'originale conservato nel server (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015 R., Rv. 265180 sul diverso tema della perquisizione di sistema informatico o telematico), tuttavia ha apprestato una serie di garanzie per scongiurare il rischio di alterazioni (ponendo gli originali sotto il controllo e la custodia della autorità giudiziaria) e ha riconosciuto alla difesa tutte le facoltà necessarie per verificare che eventuali abusi non siano stati compiuti. Ergo l'assenza dei codici hash è irrilevante. Le difese non possono limitarsi a introdurre, in astratto, un generico sospetto di manomissione, ma devono (e possono) dimostrarla nel concreto» (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, § 4.1.2.). In conclusione, il collegio ritiene che con il deposito degli atti relativi alle intercettazioni nell'archivio previsto dall'art. 269 cod. proc. pen. - cui hanno accesso le parti ed i difensori (nonché il giudice) - è garantita la possibilità di verificare la corrispondenza delle conversazioni trasposte nei Dvd con quelle conservate nel server della Procura. Tale garanzia è sufficiente a tutelare il diritto della difesa al controllo degli esiti della attività di repertazione delle registrazioni utilizzate per le trascrizioni. Queste peraltro - si ribadisce - non costituiscono la "prova" delle intercettazioni, ma solo la proiezione grafica della stessa, che si identifica, invece, nelle registrazioni foniche. In conclusione, si ritiene che, tenuto conto della assenza di obblighi normativi relativi alla acquisizione dei codici ash, la corrispondenza tra le tracce audio "repertate" e quelle "conservate" nell'archivio, può essere verificata attraverso l'acquisizione di tali codici solo in presenza della allegazione di un concreto difetto di corrispondenza. Difetto, che, nel caso di esame, non è stato allegato, ma solo supposto. 15 7. Le doglianze proposte nei confronti della genericità del capo di imputazione 3) proposto nell'interesse di ZA (quarto motivo) ed IE (sesto motivo) sono infondate. Come rilevato dalla Corte di appello (pag. 35), quello che determina la genericità dell'imputazione è la mancata identificazione della "condotta" e la sua mancata collocazione nel tempo e nello spazio, circostanze tutte chiaramente evincibili dalla struttura del capo di imputazione contestato, sicché non si rileva nessuna nullità per indeterminatezza. È vero che la condotta descritta al capo 3) viene "riqualificata", in quanto l'azione illecita viene riferita alla "marijuana", e non alla "cocaina", come descritto nel capo di imputazione. Tuttavia, non si tratta di una operazione contra legem, in quanto, ferma la identificazione delle circostanze di tempo e di luogo relative alla condotta contestata ab origine, la Corte di merito ha utilizzato il suo potere di assegnare al fatto la corretta qualifica, inquadrando l'azione nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309\90. 8. Sono manifestamente infondate anche le doglianze proposte da IE (quattordicesimo motivo) e ZA (decimo motivo) nei confronti della condanna per il reato descritto al capo 3) in quanto, sebbene dalla ricostruzione effettuata dalla Corte d'appello si evinca solo che ZA si era allontanato - ragionevolmente per andare a prendere la sostanza stupefacente (ritenuta marijuana) -, senza che vi fosse prova delle effettiva consegna (pagg. 66 e 67 delle sentenza impugnata), tuttavia, nel capo di imputazione risulta contestata non solo la "cessione", ma anche la "detenzione" in concorso da parte di IE e ZA della sostanza illecitamente compravenduta. Condotta questa che risulta pacificamente provata, per come emerge dal solido ordito motivazionale tessuto dalle due sentenze conformi di merito. La motivazione contestata non si presta, pertanto, a nessuna censura in questa sede. 9. Sono manifestamente infondate le doglianze proposte nei confronti della natura armata dell'associazione da ZI (undicesimo motivo), AL (quinto motivo) e ES (quinto motivo). Il collegio riafferma che quando si procede per associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 - 01). Secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello la disponibilità delle armi da parte del clan derivava da quanto emerso dalle intercettazioni dei dialoghi avvenuti in carcere tra AL ed i suoi familiari, nel corso dei quali si tentava di organizzare una versione da 16 ? fornire agli inquirenti per giustificare il rinvenimento delle armi trovate in suo possesso. Peraltro, nel corso di tale conversazione, emergeva che AL, durante la detenzione, sarebbe stato aiutato economicamente dalla associazione, nel rispetto delle tipiche regole che governano i consorzi mafiosi. Inoltre, da altro dialogo (intercettato il 9 gennaio del 2014) emergeva che IE aveva accesso alle armi detenute da AL. Tali prove consentivano di ritenere che l'associazione capeggiata da IE avesse la disponibilità di armi, alcune delle quali con matricola abrasa. Il fatto che tutti i partecipi - tra cui anche ZI e ES - fossero a conoscenza delle dinamiche associative e, quindi, dello stretto legame tra AL ed IE, consente di escludere che in capo ai ricorrenti non ci fosse il coefficiente soggettivo richiesto dall'art. 59 cod. pen. per imputare loro l'aggravante oggettiva (pagg. 91 e 92 della sentenza impugnata). In conclusione, si ritiene, per quanto riguarda ZI e ES, la consapevolezza della natura armata dell'associazione derivi dal fatto che gli stessi frequentassero AL, depositario delle armi, oltre che IE, Di GR e ZA, partecipando agli incontri presso la stalla, circostanze ritenute logicamente incompatibili con la inconsapevolezza della natura armata della associazione (pagg. 108 -114 della sentenza impugnata). Per quanto riguarda invece AL, la chiara emersione del suo ruolo di custode delle armi del consorzio, implica la sussistenza della sua piena consapevolezza della natura armata dell'associazione. 10.1 residui motivi proposti nell'interesse di IE non sono ammissibili. 10.1. Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo che contesta, invero genericamente, la mancata considerazione delle note depositate il 24 aprile 2023. Il collegio rileva, da un lato, che la doglianza è generica in quanto non indica quale sia l'omissione valutativa decisiva. E, dall'altro, che si tratta di note che riguardano le doglianze avanzate con l'appello nei confronti del riconoscimento della recidiva, che risultano esaustivamente trattate dalla Corte territoriale (pag.71 della sentenza impugnata). 10.2. Sono manifestamente infondati anche i motivi che contestano la genericità del capo di imputazione I), nonché la motivazione posta a conferma della responsabilità per lo stesso. 10.2.1. Con riferimento alla genericità del capo di imputazione si richiama quanto già ritenuto nel precedente § 8, circa la manifesta infondatezza del motivo, tenuto conto della compiuta descrizione spazio-temporale dell'illecito contestato. 10.2.2. Le doglianze proposte non superano la soglia di ammissibilità neanche nella parte in cui contestano la logicità della motivazione che conferma la responsabilità; le 17 stesse si risolvono, infatti, nella non consentita richiesta di rivalutare le prove oggetto di apprezzamento conforme da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito. Segnatamente: la Corte d'appello riteneva che la responsabilità per la condotta contestata si ricavasse dal contenuto della conversazione registrata al n. 17103 del 9 gennaio 2014, confermata dalle dichiarazioni di OR, che, in dibattimento, aveva riferito che tra i delitti-fine commessi dall'IE vi fossero anche quelli previsti dall'art. 73 del DPR 309\90 (pagg. 64 e 65 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non si presta a nessuna censura, in quanto è coerente con le emergenze processuali e non presenta illogicità, né discrasie decisive, tra le prove raccolte e quelle valutate. 10.3. Le doglianze proposte - con il decimo motivo - nei confronti della capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono - anch'esse - nella richiesta di rivalutare le prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare valutazioni di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto: - la narrazione del ER, come riportata dalla sentenza impugnata, non presenta anomalie logiche, e risulta confermata dal compendio probatorio raccolto. Lo stesso aveva riferito di avere avuto un incontro con IE negli anni 98\99 ed in seguito al suo arresto, nell'ambito dell'operazione "Fiori bianchi", di averlo incontrato nella sala colloqui e di avere osservato che dirigeva la cosca, anche durante la detenzione;
nella sentenza impugnata non risulta indicato lo specifico periodo di co-detenzione (pag. 51 della sentenza impugnata), sicché le deduzioni difensive sul punto non appaiono pertinenti e, comunque, non risultano decisive, tenuto conto della struttura del compendio probatorio raccolto, univocamente indicativo della responsabilità di IE, che risulta "confermata" dalle dichiarazioni di ER, ma non "fondata", in modo esclusivo e determinante, sui contenuti delle stesse;
- con riferimento alle dichiarazioni di RI, la Corte d'appello ha rilevato che lo stesso aveva partecipato ad un summit dove era presente NC AN, nel corso del quale erano stati riscritti gli organigrammi della cosca con l'indicazione il ricorrente come reggente nei territori di Giarre e Fiumefreddo (pag. 52 della sentenza impugnata); questa accusa, coerente con le dichiarazioni degli altri collaboratori e con le emergenze 18 probatorie derivanti dalle captazioni, non risulta affidata alle dichiarazioni de relato di TO (la cui assenza è stata specificamente eccepita), dato che la partecipazione al summit di IE è una circostanza appresa direttamente da RI;
- il narrato di OR, contrariamente a quanto dedotto, e come rilevato dalla sentenza impugnata, risulta ampiamente confermato sia dalle dichiarazioni riversate nel processo dagli altri collaboratori, che dai contenuti delle intercettazioni. La Corte di appello ha offerto un'ampia rassegna delle sue dichiarazioni accusatorie, nell'ambito delle quali ha indicato in IE il reggente del clan BR;
ed ha ritenuto che la circostanza che SA BR avesse chiesto a OR di rivolgersi a lui personalmente, e non ad IE, non contraddicesse il ruolo apicale del ricorrente, dato che, secondo consolidate massime di esperienza, nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso è possibile la compresenza di più persone aventi funzioni apicali (pag. 56 della sentenza impugnata). 10.4. L'undicesimo motivo, che contesta la conferma della responsabilità dell'IE come capo della cosca BR, non supera la soglia di ammissibilità. La doglianza si risolve nella integrale contestazione del compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, senza l'allegazione di illogicità manifeste del percorso motivazionale tracciato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello, confermando quanto già valutato dal tribunale, riteneva che il compendio probatorio raccolto e, segnatamente, le dichiarazioni dei collaboratori e le conversazioni intercettate, dessero univocamente conto del ruolo di IE nell'ambito del consorzio. Si rilevava come tutte le conversazioni intercettate nella stalla di Vico Costanzo dimostravano l'apicalità del ricorrente, stante l'emersione dell'evidente posizione di supremazia nel corso delle conversazione captate;
il ruolo di capo della cosca "BR" veniva confermato anche dall'emersione dell'impegno di IE nella esecuzione di reati- fine (si richiamavano le condotte relative al traffico di stupefacente e la sua continua partecipazione ad incontri con i sodali: pagg. 56 e 57 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali, che non risulta scalfita dalle - invero generiche - doglianze proposte, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 10.5.Non supera la soglia di ammissibilità il motivo (dodicesimo) che contesta il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente contesta che la contestazione a carico di IE dell'attività di direzione della cosca BR sia nel processo "Kallipolis", che in quello "Santa Barbara" possa confortare il riconoscimento della recidiva, dato che l'attività di direzione era stata svolta continuativamente, sicché "duplicarla" per riconoscere la recidiva costituirebbe una violazione del divieto di ne bis in idem. 19 Si ribadisce che perché vi siano le condizioni per ritenere operativa la preclusione prevista dall'art. 649 cod. proc. pen., occorre verificare se si è proceduto per il "medesimo fatto", la cui sussistenza deve essere accertata alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, che richiede che il confronto si effettuato «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente, infatti, di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost n. 200 del 2016). Nel caso in esame deve essere escluso che si verta in un caso di duplicazione di giudizi in ordine alla stessa condotta, in quanto le condanne per associazione mafiosa si riferiscono a periodi temporali distinti, per quanto successivi. L'intervento di una pronuncia giudiziale segna infatti la cesura temporale tra le condotte, anche ove consumate, come nel caso in esame, senza soluzione di continuità (Sez. 5, n. 4380 del 10/10/1997, Latella, Rv. 208825) A ciò si aggiunge che la Corte territoriale ha offerto una motivazione accurata e dettagliata circa l'aggravamento della pericolosità, analizzando tutti gli elementi che caratterizzano la biografia criminale del ricorrente (pag. 71 della sentenza impugnata). Rispetto a tale impianto motivazionale il ricorso si profila aspecifico, in quanto non si confronta con tutti gli elementi posti a fondamento del riconoscimento della aggravante contestata. 11.1 restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di CA LE ZA non superano la soglia di ammissibilità. 11.1. Richiamata la giurisprudenza citata al § 10.3. in ordine ai limiti che caratterizzano la giurisdizione di legittimità, il collegio riafferma che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in Cassazione è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, PO e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti . un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Si ribadisce, inoltre, che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti 20 di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271) 11.2. Applicando tali principi al caso di specie, il collegio ritiene che non sono consentiti i motivi (ottavo e nono) con i quali il ricorrente contesta la capacità dimostrativa del compendio probatorio di matrice dichiarativa e dei contenuti delle intercettazioni allegando in Cassazione censure, funzionali alla rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non erano state proposte con l'appello, con il quale era stato contestato genericamente l'accertamento di responsabilità per il reato associativo, rilevando la carenza di prova in ordine ai reati fine. Invero, contrariamente a quanto dedotto, la conferma della responsabilità del ricorrente per la partecipazione alla associazione mafiosa è stata giustificata dalla Corte di merito con una motivazione aderente alle emergenze processuali, fondata sulla valorizzazione congiunta degli esiti dei servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria, delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori (pagg. 82, 83 della sentenza impugnata). Tale articolato ordito motivazionale, confermativo di quello della sentenza del Tribunale, si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede. 11.3. Le doglianze proposte con l'undecimo motivo nei confronti del riconoscimento della recidiva non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare gli elementi posti a fondamento dell'aggravante, oggetto di analitica ed esaustiva valutazione da parte della Corte di merito. La Corte di appello, nel riconoscere la recidiva rilevava che ZA era il collaboratore più fidato di IE e che la progressione criminosa emergente dai precedenti vantati, e dalle condotte in giudizio, evidenziava una pericolosità crescente ed attuale (pag. 86 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 12. I residui motivi proposti nell'interesse di IT ZI sono infondati. 12.1. Richiamate le linee ermeneutiche esposte ai §§ 10.3 e 11.1. circa i limiti che caratterizzano la giurisdizione di legittimità in ordine alla valutazione delle prove e del contenuto delle intercettazioni, il collegio rileva che i motivi - dal secondo all'ottavo - proposti non sono consentiti. 21 La Corte d'appello, con motivazione che non si presta a nessuna censura, effettuava una valutazione complessiva ed integrata di tutto il compendio probatorio a carico del ricorrente, ritenuto indicativo della partecipazione dello stesso al "clan BR". Le conversazioni intercettate - secondo la logica, e non reinterpretabile, valutazione dei giudici dì merito - indicavano che ZI fosse un punto di riferimento delle persone che rivestivano ruoli apicali nel clan e che frequentasse costantemente la stalla di IE. Nel dettaglio la Corte rilevava, con motivazione logica ed esente da censure: (a) che le dichiarazioni di OR dovevano essere considerate unitamente al materiale presente in atti, sicché quando il collaboratore riferiva di aver appreso AN, intraneo al "clan BR", che ZI era affiliato, tale elemento unitamente al corposo compendio intercettivo, concorreva ad indicare la partecipazione;
(b) che ZI provvedeva al sostentamento dei correi detenuti e delle famiglie - come si ricavava dalla conversazione n. 5187 del 31 marzo 2014, (c) che lo stesso - come emergeva dalla conversazione n. 14560 del 12 febbraio 2013 - era stato incaricato di fare da "paciere" per risolvere una controversia affidata alle "cure" del clan, (d) che egli era stipendiato dal clan, come emergeva dalla conversazione n. 18771 del 24 aprile 2014, nel corso della quale ÍV e LA facevano i conti, discutendo di quanti soldi avrebbero dovuto dare al ricorrente (significative anche le n. 2885 dell'8 febbraio 2014 nel corso della quale FA chiedeva a LA del denaro per acquisto di beni personali e in quella n. 4115 del 22 marzo 2014), (e) che era coinvolto nelle dinamiche associative ed era a conoscenza delle attività quotidiane dell'associazione; significativa, al riguardo era la conversazione n. 2092 del 10 febbraio 2014, nel corso della quale emergeva che ZI non solo era a conoscenza dell'organigramma dell'associazione, ma si spendeva attivamente per ribadire che l'unico capo era SA BR così mettendo a tacere le voci correnti secondo i quali la leadership era stata assunta da PP Lisi, (f) che era impegnato nella gestione delle corse clandestine dei cavalli, attività tipicamente gestita dalle organizzazioni criminali (pagg. 102- 108 della sentenza impugnata), 12.2. Sono, invece, infondati il nono ed il decimo motivo con i quali si deduce la carenza di elementi per confermare la responsabilità per la partecipazione alla associazione mafiosa. Il collegio riafferma che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini RI (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che quanto emerso dalle conversazioni intercettate, e confermato dalle dichiarazioni di OR, era 22 pienamente indicativo della intraneità di IT ZI, dato che lo stesso era sicuramente "a disposizione" del sodalizio, tenuto conto che si occupava di attività ordinarie, come il sostentamento dei detenuti e l'appianamento delle controversie, ed era considerato un punto di riferimento per la raccolta delle informazioni. La reiterata presenza del ricorrente nei luoghi abitualmente frequentati dai capi del gruppo criminale, confermavano che lo stesso era un membro attivo e disponibile, seppure con un ruolo marginale. La marginalità del contributo, tuttavia, non esclude la partecipazione, che si rinviene anche nel caso in cui l'adesione al sodalizio non si risolva in attività organizzative o nella consumazione di reati-fine, ma si esprima in attività esecutive, che offrono, comunque, un valido contributo alla vita del sodalizio. 13. Il ricorso di IO Di GR è inammissibile. 13.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente produceva infatti un certificato del D.a.p., che tuttavia non dava conto dei periodi di codetenzione, che avrebbero potuto essere attestati dall'ufficio matricola;
dunque non risulta smentita, né la codetenzione del ricorrente con ER, né che questa non fosse riferibile alla associazione in esame (pag. 96 della sentenza impugnata). La Corte d'appello confermava la condanna di Di ZI ritenendo che lo stesso, noto con lo pseudonimo di "pisciacannuta", fosse un partecipe, di basso livello, ma sicuramente integrato, dato che era emerso che lo stesso interagiva sistematicamente con gli associati, anche al fine di depistare le indagini di polizia (pag. 98 della sentenza impugnata). 13.2. La contestazione in ordine alla mancata valutazione del motivo di appello, diretto ad ottenere l'esclusione della recidiva, non supera la soglia di ammissibilità in quanto non è sorretta da alcun interesse, dato che nel calcolo della pena effettuato dalla Corte di appello, tale aggravante non è stata considerata. Le attenuanti generiche venivano infatti concesse, e ritenute equivalenti alla aggravante della associazione armata. Nessun cenno viene effettuato invece alla recidiva, esclusa di fatto. 14. I residui motivi proposti nell'interesse di AL (quarto e sesto) sono inammissibili 14.1. Richiamate sia le linee ermeneutiche esposte ai §§ 10.3 e 11.1. circa i limiti della giurisdizione di legittimità in ordine alla valutazione delle prove e delle intercettazioni, sia quelle indicate al § 12.2. in ordine alle caratteristiche della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa, il collegio rileva che il quarto motivo non supera la soglia di ammissibilità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, con valutazione persuasiva, rilevava come le doglianze difensive - reiterate in questa sede - non effettuavano una 23 valutazione complessiva del compendio probatorio che, se letto unitariamente, indicava in modo univoco la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati. La Corte ribadiva, confermando le valutazioni del tribunale, che le dichiarazioni dei collaboratori, unitamente alle intercettazioni ed all'esito delle perquisizioni, svelavano il ruolo di sodale di AL. In particolare, veniva valorizzato (a) che OR aveva affermato che il ricorrente aveva partecipato ad un importante riunione del gruppo mafioso;
(b) che era parte del patrimonio di conoscenza degli associati che AL fosse uomo fidato di IE ed in grado di fornire armi, (c) che la perquisizione domiciliare presso una delle abitazioni del ricorrente aveva consentito di rinvenire armi con matricola abrasa e munizioni (la circostanza era stata anche oggetto di un tentativo di elaborare una versione giustificativa agli inquirenti emergente da un colloquio captato in carcere tra il ricorrente ed i familiari); (d) che l'associazione si era attivata per garantire il mantenimento dei familiari, come accadeva di regola in caso di detenzione di partecipi ad associazioni mafiose. La Corte riteneva, infine, con motivazione persuasiva e non illogica, che il mancato riconoscimento di AL in fotografia da parte di OR potesse essere giustificato dal fatto che erano state somministrate immagini di repertorio (pagg. 89-92 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione, priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, che non si presta a censure, né a rivalutazioni in questa sede. 14.2. Le contestazioni in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva non superano la soglia di ammissibilità. 14.2.1. Con riferimento alle attenuanti generiche il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze atipiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello escludeva che le circostanze emerse nel corso del processo consentissero un trattamento sanzionatorio di maggior favore e che vi fossero elementi valorizzabili e fini del riconoscimento delle invocate attenuanti (pag. 93 della sentenza impugnata). 14.2.2. Con riferimento alle contestazioni in ordine alla recidiva, il collegio rileva che manca il relativo motivo di appello;
si registra pertanto una insanabile frattura della catena devolutiva e la violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 15. I residui motivi proposti nell'interesse di EO ES (quarto e sesto motivo) sono inammissibili. 24 15.1. Quanto alle contestazioni in ordine alla conferma della responsabilità, proposte con il quarto motivo, le stesse non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove (si richiama quanto affermato ai §§ 10.3 e 11.1) Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una persuasiva ed esaustiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, che non presenta fratture logiche e non si presta, pertanto, a nessuna rivalutazione in questa sede. La Corte rilevava che a carico del ricorrente vi erano sia le dichiarazioni di OR, che le evidenze tratte dalle intercettazioni e dalle riprese delle telecamere, che davano conto della frequente presenza di ES unitamente agli altri associati, nei luoghi di riunione dei sodali (pagg.111, 112 della sentenza impugnata). A fronte della solidità delle prove indicate a sostegno della conferma di responsabilità quadro probatorio, non assume rilevanza il mancato riferimento alla ipotetica efficacia scriminante della conversazione n. 20393 del 1 maggio 2014, nel corso della quale ES si sarebbe preoccupato delle reazioni di una persona alla quale era stato incaricato di chiedere denaro: si tratta di circostanza che si presta a letture alternative, la cui mancata considerazione non assume alcun rilievo, tenuto conto della molteplicità e convergenza delle prove a carico del ricorrente. 15.2. Le contestazioni in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. Richiamato quanto indicato al § 14.2, si rileva che la motivazione offerta dalla Corte di appello non si presta a censure in quanto, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che non si esistevano elementi idonei a sostenere il riconoscimento dell'invocato beneficio sanzionatorio (pag. 114 della sentenza impugnata). 16. Alla inammissibilità del ricorso di IO Di GR consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Al rigetto degli altri ricorsi consegue, invece, solo la condanna dei ricorrenti al " pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Di GR IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Michele Pansera per IO Di GR, l'Avv. Lucia Spicuzza per CA LE ZA, l'Avv. Alessi Antonio Cristofero in difesa di EO ES e PP AL, l'Avv. Tipo IL BI RI in difesa di AL PP, l'Avv. SA ET Pulvirenti in difeso di ZI IT, l'Avv. SA Sorbello in difesa di ET LI e CA LE ZA insistevano per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30554 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di promozione (contestata a ET AR IE) e partecipazione alla associazione mafiosa storica denominata "Cosa nostra", e, segnatamente, al "clan BR", facente capo alla famiglia mafiosa "AN- Ercolano". Veniva confermata anche la condanna di IE per due condotte di detenzione illecita di marijuana. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di ET AR IE, condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione le note depositate il 24 aprile 2023, che non contenevano doglianze "nuove", ma un approfondimento delle contestazioni sul riconoscimento della recidiva;
2.2. violazione di legge (art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017) e vizio di motivazione con riferimento alla capacità del giudice di primo grado: il collegio del dibattimento sarebbe stato composto con un giudice onorario, in violazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 116 del 2017; secondo il ricorrente l'atto di "esercizio dell'azione penale" - decisivo per l'identificazione della normativa applicabile - non si esaurirebbe con la "richiesta di rinvio a giudizio", come ritenuto dalla Corte di appello, ma si estenderebbe alla proposizione delle conclusioni del pubblico ministero in udienza preliminare;
2.3. con il terzo ed il quarto motivo si deduceva violazione di legge (art. 34, comma 2-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità del giudice dell'udienza preliminare: si deduceva che i giudici Biondi e Monaco Crea, che avevano svolto le funzioni di "giudice per le indagini preliminari", non avrebbero potuto svolgere la funzione di "giudice per l'udienza preliminare", in quanto incompatibili;
al fine di rilevare l'incompatibilità non sarebbe stato necessario individuare la concreta lesione prodotta al diritto all'imparzialità del giudice riconducibile alle decisioni assunte nel corso delle indagini;
si allegava, comunque, che, la richiesta di rinvio a giudizio era stata esaminata dagli stessi giudici che avevano autorizzato, o prorogato, intercettazioni decisive;
2.4. con il quinto motivo deduceva violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la richiesta di perizia per trascrivere le conversazioni intercettate, avanzata dalla difesa in seguito alla notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen., era stata rigettata sulla base di "ragioni economiche"; tale provvedimento sarebbe illegittimo ed avrebbe generato un ritardo nella trascrizione (disposta solo nel corso dell'udienza preliminare), 2 che avrebbe leso il diritto di difesa;
a causa del ritardo, infatti, il ricorrente non avrebbe avuto a disposizione gli elementi utili per valutare l'accesso al rito abbreviato;
la questione assumerebbe maggiore rilievo in seguito all'introduzione dell'art. 438 comma 6-bis, che prevede che all'accesso al rito abbreviato segua la sanatoria ex lege di tutte le nullità; sebben che nel febbraio 2017, quando veniva richiesta la trascrizione, l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. non era stato introdotto, tuttavia l'udienza preliminare si era protratta oltre l'agosto 2017, quando la riforma era entrata in vigore;
2.5. con il sesto motivo deduceva violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla specificità e determinatezza dei capi I) e 3), che contestavano la condotta di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente;
2.6. con il settimo motivo deduceva violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata produzione di "verbali di inizio e fine" delle operazioni captative;
2.7. con l'ottavo motivo deduceva violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sia in ordine al difetto di prova che í luoghi in cui erano stati collocati i dispositivi di intercettazione ambientale erano nella disponibilità degli indagati, sia in ordine alla illegittimità della collocazione non autorizzata di telecamere in luoghi di privata dimora;
2.8. con il nono motivo deduceva violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla "inviolabilità della catena di conservazione" dei file audio: l'attività di trasposizione dei file dai server della Procura ai supporti ottici utilizzati dal perito non sarebbe stata documentata con atti "firmati" dagli operanti. Si deduceva, inoltre, che non sarebbe stata verificata l'autenticità dei singoli file-audio attraverso l'individuazione del codice ash;
la omessa valutazione delle questioni relative alla catena di conservazione dei file-audio utilizzati per le trascrizioni renderebbe inutilizzabili le intercettazioni;
2.9. con il decimo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: (a) con riferimento al collaboratore ER, si deduceva che nel 2013 e 2014 IE era libero e, ciononostante, la Corte di appello avrebbe valorizzato quanto da lui dichiarato circa il fatto che egli - pur detenuto - nel periodo 2013-2014 avrebbe continuato a gestire il clan;
(b) con riferimento al collaboratore RI, si deduceva che lo stesso, scarcerato nel 2014, aveva riferito di avere appreso da TO quale fosse il ruolo di IE, senza che questi riferisse nulla in proposito (peraltro le dichiarazioni di TO, non solo non riscontrerebbero quelle di RI, ma risulterebbero sconfessate dalle riprese video e dalle registrazioni ambientali); le dichiarazioni di NA non sarebbero confortate da riscontri neanche con riguardo alle informazioni che avrebbe ricevuto da AN nel carcere di Livorno, in quanto AN non sarebbe mai stato detenuto in quel 3 carcere;
(c) le dichiarazioni di OR sarebbero contraddittorie dato che questi, pur affermando di rapportarsi con IE, aveva dichiarato che BR aveva rivendicato la sua posizione di capo intimandogli di rapportarsi con lui e non con IE;
2.10. con l'undicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al ruolo di capo che avrebbe assunto IE all'interno del clan BR, che sarebbe stato dimostrato con motivazione carente e contraddittoria sia in ordine all'attività dell'associazione in genere, che al ruolo di IE in specie;
2.11. con il dodicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen.: il riconoscimento della recidiva dipenderebbe dalla scelta dell'autorità giudiziaria di segmentare la condotta di partecipazione procedendo a due giudizi separati, in assenza di una reale cesura "storico temporale" tra le attività criminose;
sia nel processo c.d. "Santa Barbara", che in quello c.d. "Kallipolis" IE è stato accusato di essere il capo della medesima consorteria, ma in due periodi immediatamente consecutivi;
dunque non vi sarebbe la prova di un'accresciuta pericolosità del reo. La duplicazione delle contestazioni integrerebbe, inoltre, una violazione del divieto del ne bis idem;
2.12. con il tredicesimo motivo si deduceva violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309\1990) e vizio di motivazione in relazione al capo I) della rubrica: la dimostrazione della responsabilità sarebbe carente, dato che non vi sarebbero prove né che la sostanza stupefacente fosse stata custodita in via Vico Costanzo, né che fosse stata consegnata o spostata;
2.13. con il quattordicesimo motivo deduceva violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309\1990) e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la condotta descritta al capo 3): non sarebbe stato dimostrato quanto contestato, ovvero che la "cessione" di sostanza era avvenuta il 28/12/2013, dato che le intercettazioni darebbero conto solo di un "accordo" per la cessione. 3.Ricorreva per Cassazione il difensore di CA LE ZA, condannato ad anni dodici e mesi sei di reclusione, che proponeva otto motivi di ricorso coincidenti con quelli avanzati nell'interesse di IE. Segnatamente: - con il primo ed il secondo motivo si deduceva la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per difetto di capacità del giudice "per l'udienza preliminare", poiché lo stesso aveva svolto anche la funzione di giudice "per le indagini preliminari"; - con il terzo motivo si deduceva la violazione del diritto di difesa derivante dall'omessa tempestiva instaurazione del procedimento incidentale di trascrizione delle intercettazioni, nonostante la richiesta della difesa;
- con il quarto motivo si contestava la genericità ed indeterminatezza del capo 3) di imputazione 4 - con il quinto motivo si deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di produzione dei verbali di inizio e di fine delle operazioni;
- con il sesto motivo si deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché disposte in luoghi non di pertinenza dell'IE; - con il settimo motivo si deduceva il difetto di conservazione della prova digitale relativa ai supporti audio delle intercettazioni ambientali e telefoniche;
- con il decimo motivo si deduceva l'illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità relativa al capo 3) della rubrica, in quanto non sarebbe stata provata la cessione di sostanza, dato che era emerso solo un accordo. 3.2. Sono, invece, specificamente ed esclusivamente riferiti alla posizione di ZA le doglianze proposte con l'ottavo ed il nono motivo;
3.2.1. con l'ottavo motivo si contestava la conferma della responsabilità per la partecipazione al reato associativo nella parte in cui la Corte di appello aveva valorizzato il compendio dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia, OR, TO e RI;
si deduceva che OR avrebbe incontrato per la prima volta ZA nel 2015, mentre TO lo avrebbe conosciuto solo nel 2017. Emergerebbe, pertanto, che le dichiarazioni riversate nel processo non si riferirebbero all'arco temporale contestato (che va dall'agosto 2013 al giugno 2014); 3.2.2.con il nono motivo si contestava la capacità di dimostrativa delle captazioni n. 2073 del 3 febbraio 2014 e n. 20393 del 1 maggio 2015, che sarebbero state poste a conforto della conferma di responsabilità nonostante (a) le tracce audio non consentissero di ricostruire in modo compiuto i dialoghi, (b) le stesse, captate nel 2014, non trovassero conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano avuto contatti con il ricorrente solo in un periodo successivo ai fatti in contestazione. 3.2.3. con l'undicesimo motivo si contestava la legittimità del riconoscimento della recidiva: la risalenza dei fatti contestati non consentiva di ritenere attuale la pericolosità; la motivazione sul punto sarebbe apodittica in quanto affidata a formule di stile. 4. Ricorreva per cassazione il difensore di IT FA, condannato ad anni sette di reclusione, che deduceva: 4.1. violazione di legge (art.268 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni: non sarebbero ripercorribili le modalità di trasposizione delle conversazioni sui Dvd e non sarebbero stati effettuati i controlli dei codici hash, sicché mancherebbe la prova della derivazione, e della coincidenza delle conversazioni trasposte sui supporti analizzati dal perito con quelle registrate;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore OR: le stesse si riferirebbero ad un periodo escluso dalla contestazione (ovvero al 2007-2008), pertanto non sarebbero idonee a dimostrare la 5 partecipazione di ZI al sodalizio nel periodo contestato (che va dall'ottobre 2013, all'aprile 2014); 4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alta interpretazione della conversazione registrata al progressivo n. 4115: non sarebbe stata chiarita la ragione per la quale ZI avrebbe ricevuto la somma di centotrenta euro, tenuto conto che, con l'appello, si era allegato che la somma non sarebbe uno stipendio ricevuto dal sodalizio, ma il corrispettivo di una vincita al gioco dei cavalli;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto della conversazione registrata al progressivo n. 5187: la stessa indicherebbe l'interesse di ZI per un detenuto non intraneo, che non sarebbe indicativo della sua "messa a disposizione" nei confronti del sodalizio. Si censurava, inoltre, l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni registrate ai progressivi nn. 5187 e 18771; 4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione della conversazione registrata al progressivo n. 4560: si ribadiva che la mediazione non si sarebbe tradotta in un effettivo contributo all'associazione, anche tenuto conto del fatto che la stessa sarebbe stata effettuata nei confronti di una persona non intranea all'organizzazione; 4.6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione delle conversazioni registrate ai progressivi nn. 18771, 2885 e 4115: mancherebbe il confronto con i motivi di appello dato che, contrariamente a quanto ritenuto, non sarebbero emersi elementi univocamente indicativi del fatto che ZI avesse ricevuto uno stipendio da parte dell'organizzazione; 4.7. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate ai progressivi nn. 4219, 4220, 4222 e 27,: si L contestava il difetto di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'appello, con le quali si era stata allegata una valutazione alternativa dei contenuti delle intercettazioni;
4.8. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto della conversazione registrata al progressivo n. 2092: sarebbe stata attribuita a ZI la voce assegnata al conversante indicato come "uomo tre", senza tenere in considerazione le doglianze difensive;
4.9. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove: non sarebbe stato considerato che (a) cinque collaboratori avrebbero ignorato l'intraneità di ZI, (b) che lo stesso non avrebbe mai partecipato alle riunioni operative dell'associazione, (c) che lo stesso, sebbene monitorato, non avrebbe posto in essere nessuna condotta indicativa della partecipazione, (d) che lo stesso non sarebbe stato consapevole della perpetrazione dei reati fine;
4.10. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato associativo: le attività ascritte al ricorrente (ovvero 6 l'essersi interessato del mantenimento di un detenuto non facente parte dell'associazione, l'avere chiesto per sé delle somme che non gli sarebbero state corrisposte, l'avere ricevuto centotrenta euro nell'ambito di un incontro in cui si parlava di scommesse nel gioco dei cavalli, l'avere preso le difese di un compaesano vittima di aggressione, che non faceva parte dell'associazione) non sarebbero elementi idonei a consentire di ritenere che ZI fosse un partecipe dell'associazione contestata;
4.11. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità delle armi: la motivazione in ordine al coefficiente soggettivo necessario per ritenere l'aggravante sarebbe carente. 5. Ricorreva il difensore di IO Di GR, condannato ad anni sette di reclusione, che deduceva: 5.1. con i primi due motivi di ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello il difensore aveva prodotto il certificato D.a.p. del ricorrente, che, tuttavia, non sarebbe stato considerato per valutare la contestualità dei suoi periodi di detenzione con quelli del collaboratore ER (le cui dichiarazioni, unitamente agli esiti delle intercettazioni, fondavano la conferma della condanna); si deduceva, inoltre, che, escluse le dichiarazioni di ER, inattendibili perché non riscontrate, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento;
5.2. con il terzo motivo si deduceva violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l'appello in ordine al riconoscimento della recidiva. 6. Ricorreva per cassazione il difensore di PP AL (condannato ad anni dodici e mesi quattro di reclusione), che deduceva: 6.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza di primo grado sarebbe nulla per violazione dell'ad 12 d. Igs n. 116 del 2027; la rilevanza dell'incompatibilità del giudice onorario renderebbe dubbia la legittimità costituzionale della disciplina transitoria;
6.2. violazione di legge (art.34-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'udienza preliminare sarebbe nulla in quanto celebrata da giudici incompatibili;
6.3. violazione di legge (art. 268 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva, altresì, che il ritardo nella trascrizione delle intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa, anche perché sarebbe stata limitata la base cognitiva disponibile per valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato;
6.4. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa: i contenuti 7 della conversazioni captate sarebbero insufficienti e non univoci;
i contenuti delle conversazioni registrate il 19 novembre 2014, il 9 gennaio 2014 ed il 23 aprile 2014 non dimostrerebbero che il ricorrente avesse ricevuto denaro per il mantenimento del carcere in seguito all'arresto del 12 novembre 2014, né che detenesse armi per conto dell'organizzazione; si contestava anche la capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori, che non consentirebbero di identificare il ruolo del ricorrente;
si allegava, al riguardo, che OR non aveva riconosciuto AL nel corso della ricognizione fotografica;
6.5. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, che sarebbe stata riconosciuta senza un'adeguata motivazione circa la sussistenza del coefficiente soggettivo;
6.6. violazione di legge (artt. 62-bis, 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata con motivazione carente, che al riconoscimento della recidiva reiterata, che sarebbe stata riconosciuta senza dimostrare l'accrescimento della pericolosità. 7. Ricorreva per cassazione il difensore di EO ES (condannato ad anni nove di reclusione), che deduceva: 7.1.violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza di primo grado sarebbe sulla per violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2027; 7.2. violazione di legge (art.34-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe nulla l'udienza preliminare in quanto la stessa era stata celebrata da giudici incompatibili;
si deduceva, inoltre, che il ritardo nella disposizione delle trascrizioni delle intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa;
7.3. violazione di legge (art. 268 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva, altresì, che il ritardo nella trascrizione delle intercettazioni avrebbe leso i diritti di difesa, anche perché sarebbe stata limitata la base cognitiva disponibile per valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato;
7.4. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per la partecipazione al reato associativo: sia le intercettazioni ambientali, che le dichiarazioni dei collaboratori - ed in particolare quelle di OR AR - sarebbero insufficienti per dimostrare la responsabilità del ricorrente;
inoltre, sarebbe stato omesso ogni richiamo alla decisiva intercettazione n. 20393 del 1 maggio 2014, indicata come decisiva nell'atto d'appello; 7.5. violazione di legge (art. 416-bis, comma 5, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, che sarebbe stata riconosciuta senza un'adeguata motivazione circa la sussistenza del coefficiente soggettivo 8 7.6. violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe stata giustificata con motivazione carente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Sono inammissibili i motivi proposti nell'interesse di IE (secondo motivo), di AL (primo motivo) e di ES (primo motivo) con i quali si contesta la violazione dell'articolo 12 del d.lgs n. 116 del 2017, nella parte in cui prevede che i giudici onorari non possono comporre i collegi dibattimentali nei processi per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a) cod. proc. pen.. 1.1.11 collegio riafferma, in via preliminare, che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla "capacità" del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M.,Rv. 285112 - 01). 1.2.Tanto premesso, nel caso in esame la nullità non sussiste poiché la disciplina transitoria (art. 30 d.lgs. n. 116 del 2017), prevede che per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (tra cui quello in esame), i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace non si applicano se, alla data di entrata in vigore del decreto, dunque a luglio del 2017, sia "già" stata esercitata l'azione penale. Nel nostro caso l'esercizio dell'azione penale risale all'aprile 2017, dunque ad un periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs n. 116 del 13 luglio 2017. 1.3. Sul punto il collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto, l'atto di esercizio dell'azione penale è identificabile . esclusivamente nella "richiesta di rinvio a giudizio" o, per i reati meno gravi, nel decreto di citazione a giudizio. Atti con i quali il pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontà di perseguire la persona iscritta nel registro delle notizie di reato. I successivi atti, con i quali la parte pubblica manifesta la persistenza della sua volontà punitiva sono espressione delle sue facoltà processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio dell'azione penale. 1.4. Si ritiene, infine, che sia manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.lgs n. 116 del 2017 proposta dalla difesa di AL. Si tratta di una eccezione rappresentata in modo generico, che non induce a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina transitoria censurata, la quale, assegnando 9 rilevanza decisiva all'atto di esercizio dell'azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale. 2. Sono infondate le doglianze proposte nell'interesse di IE (terzo e quarto motivo), ZA (primo e secondo motivo), AL (secondo motivo) e ES (secondo motivo), con il quale è stata eccepita la nullità assoluta dell'udienza preliminare e degli atti conseguenti. Si eccepiva che i magistrati che hanno svolto la funzione di giudice per l'udienza preliminare, avendo autorizzato e prorogato diverse intercettazioni nel corso delle indagini, sarebbero non solo "incompatibili", ma anche "incapaci", il che genererebbe la nullità dell'udienza preliminari e degli atti conseguenti. 2.1.Sul punto il collegio riafferma che l'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari non possa in alcun caso partecipare al dibattimento, neppure qualora, nella fase delle indagini, si sia limitato al compimento di atti che implicano la valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa nei confronti dell'imputato successivamente chiamato a giudicare in sede di merito come nel caso in cui autorizzi e proroghi le intercettazioni, anche quando non viene specificamente in rilievo la posizione dell'imputato (Sez. 6, n. 18120 del 23/03/2021, Giofré, Rv. 281094 - 01; Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018, Clemente, Rv. 274300). Deve essere tuttavia chiarito che l'"unico" strumento che ha a disposizione l'imputato per far valere l'incompatibilità è la ricusazione, che, nel caso in esame, non è stata proposta. Sul punto si riafferma che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire solo motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. L'incompatibilità ex articolo 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. non attiene, infatti, alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della, quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen.. Il difetto di capacità va, invece, inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni per l'esercizio della specifica funzione svolta in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex art. 37 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Iliano, Rv. 273852 - 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419; Sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, Shkurcko, Rv. 257033; Sez. 2, n. 30448 10 del 26/06/2003, Bova Rv. 226572 - 01; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Scrudato, Rv. 215097 - 01). Si ribadisce cioè che «la causa d'incompatibilità (o l'addebito di pregiudizio) non costituisce mai, nel sistema del codice, di per sé causa di nullità, non costituendo condizione di capacità del giudice a mente dell'art. 33 c.p.p., ed essendo per essa previsti i diversi rimedi della astensione e della ricusazione, da far tempestivamente valere con la procedura degli artt. 37 e ss cod. proc. pen. [...}»; siffatta disciplina «è stata più volte ritenuta indenne da vizi di legittimità costituzionale (v. C. cost. sentenza n. 473 del 1993;ordinanze n. 36 del 1999, n. 346 del 2000). Sicché nell'ipotesi in cui l'interessato non abbia fatto valere nella sede di merito l'incompatibilità o la situazione pregiudicante asserita mediante lo strumento a lui riconosciuto della ricusazione, non può dolersene con gli ordinari mezzi d'impugnazione» (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302). In conclusione, si ritiene che il difetto di "capacità" del giudice, che genera una nullità assoluta, si rinviene solo nei casi in cui manca, radicalmente, la legittimazione a giudicare (come nel caso, già trattato, del difetto di legittimazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi di Tribunale ai quali sono assegnati i processi relativi alle materie indicate nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Di contro le cause di "incompatibilità", che sono dirette a tutelare il diritto dell'imputato all'imparzialità del giudice, presuppongono la sua "capacità" e, ove sussistenti, non generano nessuna nullità, ma inverano una causa di astensione o ricusazione che può essere fatta valere dall'imputato unicamente attraverso la proposizione dell'istanza ex art. 37 e ss. cod. proc. pen.. 2.2. Nel caso in esame la Corte di appello respingeva l'eccezione processuale riproposta in Cassazione, rilevando che l'attività di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, svolta nel corso delle indagini non avesse implicato nessuna decisiva valutazione giurisdizionale incidente, in concreto, sulla imparzialità del giudice: si tratta di valutazione illegittima, non coerente con i principi di diritto sopra richiamati. Tale errore di diritto, tuttavia, non comporta annullamento e, secondo quanto prevede l'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., può essere rettificato in questa sede nei termini sopra esposti affermando, cioè, che l'infondatezza dell'eccezione dipende dalla mancata proposizione dell'istanza di ricusazione. 3. Sono infondati anche i motivi proposti nell'interesse di IE (quinto), ZA, (terzo), AL (terzo) e ES (terzo), con i quali si lamenta la lesione del diritto di difesa correlato alla tardiva disposizione della perizia trascrittiva. Deve essere chiarito, in via preliminare, che la "prova" generata dalla attività di intercettazione è costituita dalla "registrazione" (custodita nell'archivio previsto dall'art. 11 269 cod. proc. pen.) e che la mancata trascrizione delle registrazioni non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep.2022, Schiariti, Rv. 282696;Sez.1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan Wantong, Rv. 277139 - 01; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, Lagano, Rv. 254910). La "trascrizione" è, cioè una attività funzionale a rendere fruibile il contenuto fonico, che non costituisce la "prova", essendo solo la proiezione grafica della registrazione. Le registrazioni, nel caso in esame sono state messe tempestivamente a disposizione dei difensori, come previsto dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., anche al fine di consentire l'indicazione di quelle da acquisire. Tali registrazioni restano peraltro consultabili durante tutto il corso del procedimento ai sensi dell'art. 269 cod. proc. pen.. Pertanto il ritardo nella disposizione della perizia per trascrivere le registrazioni delle conversazioni intercettate, contrariamente a quanto dedotto, non lede nessuna prerogativa difensiva, dato che nel periodo intercorrente tra l'avviso della conclusione delle indagini preliminari ed il provvedimento che dispone la perizia (nel corso dell'udienza preliminare, come nel caso in esame), i file audio sono a disposizione della difesa, come anche le trascrizioni "provvisorie", effettuate dalla polizia giudiziaria;
il che garantisce compiutamente le prerogative difensive, ovvero la possibilità di criticare la capacità dimostrativa dei contenuti delle registrazioni e di selezionare quelli rilevanti dei quali si intende chiedere l'acquisizione. Tale impostazione ermeneutica trova conferma sia nel fatto che non sono previsti termini decadenziali per disporre la trascrizione, sia nel fatto che è incontestato che la perizia disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen., espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento, può essere legittimamente depositata nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado, mediante inserimento nel relativo fascicolo, senza violazione del contradditorio (Sez. 2, n. 14948 del 11/12/2017, dep. 2018, Panuccio, Rv. 272644 - 01; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271742). Da ultimo, e contrariamente a quanto dedotto, il collegio ritiene che il ritardo nella disposizione della perizia non impedisca l'accesso al rito abbreviato (come legittimamente affermato anche dalla Corte di appello alle pagg. 29-31 della sentenza impugnata). Infatti, poiché per disporre la perizia non sono stabiliti termini perentori associati a sanzioni processuali, il fatto che, nel corso dell'udienza preliminare sia entrato in vigore l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - che dispone la sanatoria ex lege sia delle nullità, che delle inutilizzabilità non collegate ad un divieto probatorio - non assume rilevanza, non essendo prospettabili "nullità" da sanare. 12 4. Non supera la soglia di ammissibilità il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IE ed il quinto del ricorso proposto nell'interesse di ZA, con i quali si contesta la mancata produzione dei verbali di inizio e fine delle operazioni di intercettazione. I ricorrenti si sono limitati a contestare quanto affermato dalla Corte di appello circa la effettiva esistenza dei verbali - conservati in una "carpetta blu" - proponendo una assertiva
contro
-affermazione, non supportata da evidenze probatorie, né da allegazioni che consentano di riconoscere la sussistenza di un travisamento della prova. La doglianza si configura, pertanto, generica in quanto non autosufficiente. 5. Non superano la soglia di ammissibilità le doglianze proposte da IE (ottavo motivo) e ZA (sesto motivo) circa il fatto che le intercettazioni non sarebbero state disposte in luoghi dì pertinenza di IE e, pertanto, sarebbero inutilizzabili. 5.1. La censura riguarda, in primo luogo, la fase di esecuzione delle intercettazioni ambientali disposte nei pressi della stalla di LI. Il ricorrente sostiene le persone intercettate sostavano su un terreno non appartenente ad IE, ma a terze persone e che, pertanto, i dispositivi erano stati installate illegittimamente "fuori" dalla stalla, luogo dove era stato autorizzato il posizionamento delle microspie. La Corte, valutando analoga eccezione proposta con l'appello, ha ritenuto, contrariamente a quanto dedotto, che i dispositivi per le captazioni erano stati installati nei locali nella disponibilità di IE, come si evinceva dalla nitidezza del segnale e, soprattutto, dalle videoriprese, che davano conto della presenza delle persone intercettate nei pressi della stalla (pagg. 38 e 39 della sentenza impugnata). La Corte di merito osservava, condivisibilmente, che la collocazione dei dispositivi per le intercettazioni non è sottoposta a controllo del giudice e non è assistita da sanzioni processuali;
pertanto, a fronte delle evidenze emergenti dalle videoriprese, non erano rilevanti le incertezze manifestate dal teste di polizia giudiziaria nel corso del suo esame dibattimentale circa l'esatto luogo in cui erano state collocate le microspie. In conclusione, il collegio ritiene che le eccezioni in esame ripropongono quelle già dedotte con la prima impugnazione, esaurendosi in una "
contro
-affermazione" quanto attestato dalla sentenza impugnata;
ma soprattutto lamentando un travisamento delle prove - e segnatamente di una perizia che indicherebbe il luogo di posizionamento dei dispositivi - senza il supporto di allegazioni, in violazione dell'onere di autosufficienza. 5.2. Si deduce, altresì, che le telecamere sarebbero state posizionate su un terreno privato, senza autorizzazione giudiziale. Anche questa doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifica. Il ricorrente non si confronta, infatti, con la articolata motivazione della sentenza impugnata, 13 che ha chiarito che i dispositivi in questione non sono stati installati in un luogo di privata dimora, ma in un luogo esposto al pubblico (pag. 40 della sentenza impugnata). 6. Non superano la soglia di ammissibilità le doglianze proposte nell'interesse di IE (nono motivo) e ZA (settimo motivo) e i ZI (primo motivo) nei confronti della legittimità delle operazioni di "trasposizione" dei file dai server dell'archivio della procura ai supporti utilizzati per le trascrizioni. Si è dedotto (a) che i "verbali informatici" che attestavano la trasposizione non sarebbero stati firmati digitalmente e, dunque, sarebbero inutilizzabili, (b) che non sarebbe stata effettuata la verifica della corrispondenza dei file trascritti agli originali, attraverso la acquisizione dei codici hash. 6.1. Con riferimento alla legittimità dei verbali contenuti in file word privi di firma digitale: il collegio rileva che il combinato disposto degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen. indica che la sanzione dell'inutilizzabilità è correlata esclusivamente alla assenza del verbale che attesta il compimento delle "operazioni di intercettazione"; la sanzione non si estende, invece, ai verbali riferiti ad operazioni "successive" all'esecuzione delle captazioni, e segnatamente, a quelli che attestano la trasposizione delle registrazioni dal server della Procura ai supporti utilizzati per effettuare le trascrizioni. Nel caso in esame non è in dubbio la esistenza e regolarità dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, ma solo quella quella dei verbali relativi all'attività di repertazione, consistente nella trasposizione delle registrazioni dal server della Procura ai supporti utilizzati dai trascrittori. Tale attività è "successiva" alla esecuzione delle intercettazioni ed è esclusa dall'area di operatività della sanzione prevista dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle "operazioni" di intercettazione non verbalizzate. Escluso che alla mancanza di firma dei verbali che attestano la trasposizione consegua l'inutilizzabilità della prova intercettiva, deve essere valutato se l'irregolarità eccepita generi una lesione del diritto di difesa. Il collegio ritiene che la ipotetica verbalizzazione irregolare della attività di trasposizione delle intercettazioni dal server della Procura ai Dvd - inquadrabile come nullità generale a regime intermedio - sia ipotizzabile in astratto, ma possa essere rilevata in concreto solo se sia identificato l'effetto negativo generato sulle prerogative difensive. Nel caso di specie il ricorrente ha supposto, ma non allegato, la difformità tra quanto trasposto nei Dvd utilizzati per la perizia e quanto contenuto nel server della Procura. Ammesso che fosse esistita, ogni eventuale difformità era rilevabile, e specificamente contestabile, dato che tutte le registrazioni sono state messe a disposizione della difesa, che ha avuto accesso all'archivio previsto dall'art. 269 cod. proc. pen. (come previsto dagli 14 arti. 268, comma 6 e 269, comma 1, cod. proc. pen.). La doglianza non risulta, dunque, assistita da specificità e, per tale ragione, non supera la soglia di ammissibilità. La Corte di appello, giungendo alla medesima conclusione, pur evidenziando la genericità del motivo, in coerenza con i principi di diritto sopra esposti, ha ritenuto tuttavia che la mancanza di firma digitale fosse irrilevante dato che i documenti informatici consentono comunque di risalire alla loro provenienza (pag. 46 della sentenza impugnata). Si tratta di una conclusione non condivisibile, ma non influente sul dispositivo che si intende rettificata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. attraverso la rilevazione della genericità dell'eccezione, dovuta alla mancata identificazione della concreta lesione del diritto di difesa. 6.2. Con riferimento, invece, alla mancata acquisizione dei codici hash il collegio riafferma che l'omissione non rileva ai fini della prova della loro corrispondenza con la registrazione originale (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603 - 01). Si condivide, sul punto, quanto già affermato, ovvero che «il codice di rito non dispone che, nel caso di estrazione di copie di dati informatici sia necessario indicare il codice ash, il legislatore non ha tipizzato le misure tecniche e le procedure dirette a valídare la corrispondenza dei file audio estratti all'originale conservato nel server (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015 R., Rv. 265180 sul diverso tema della perquisizione di sistema informatico o telematico), tuttavia ha apprestato una serie di garanzie per scongiurare il rischio di alterazioni (ponendo gli originali sotto il controllo e la custodia della autorità giudiziaria) e ha riconosciuto alla difesa tutte le facoltà necessarie per verificare che eventuali abusi non siano stati compiuti. Ergo l'assenza dei codici hash è irrilevante. Le difese non possono limitarsi a introdurre, in astratto, un generico sospetto di manomissione, ma devono (e possono) dimostrarla nel concreto» (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, § 4.1.2.). In conclusione, il collegio ritiene che con il deposito degli atti relativi alle intercettazioni nell'archivio previsto dall'art. 269 cod. proc. pen. - cui hanno accesso le parti ed i difensori (nonché il giudice) - è garantita la possibilità di verificare la corrispondenza delle conversazioni trasposte nei Dvd con quelle conservate nel server della Procura. Tale garanzia è sufficiente a tutelare il diritto della difesa al controllo degli esiti della attività di repertazione delle registrazioni utilizzate per le trascrizioni. Queste peraltro - si ribadisce - non costituiscono la "prova" delle intercettazioni, ma solo la proiezione grafica della stessa, che si identifica, invece, nelle registrazioni foniche. In conclusione, si ritiene che, tenuto conto della assenza di obblighi normativi relativi alla acquisizione dei codici ash, la corrispondenza tra le tracce audio "repertate" e quelle "conservate" nell'archivio, può essere verificata attraverso l'acquisizione di tali codici solo in presenza della allegazione di un concreto difetto di corrispondenza. Difetto, che, nel caso di esame, non è stato allegato, ma solo supposto. 15 7. Le doglianze proposte nei confronti della genericità del capo di imputazione 3) proposto nell'interesse di ZA (quarto motivo) ed IE (sesto motivo) sono infondate. Come rilevato dalla Corte di appello (pag. 35), quello che determina la genericità dell'imputazione è la mancata identificazione della "condotta" e la sua mancata collocazione nel tempo e nello spazio, circostanze tutte chiaramente evincibili dalla struttura del capo di imputazione contestato, sicché non si rileva nessuna nullità per indeterminatezza. È vero che la condotta descritta al capo 3) viene "riqualificata", in quanto l'azione illecita viene riferita alla "marijuana", e non alla "cocaina", come descritto nel capo di imputazione. Tuttavia, non si tratta di una operazione contra legem, in quanto, ferma la identificazione delle circostanze di tempo e di luogo relative alla condotta contestata ab origine, la Corte di merito ha utilizzato il suo potere di assegnare al fatto la corretta qualifica, inquadrando l'azione nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309\90. 8. Sono manifestamente infondate anche le doglianze proposte da IE (quattordicesimo motivo) e ZA (decimo motivo) nei confronti della condanna per il reato descritto al capo 3) in quanto, sebbene dalla ricostruzione effettuata dalla Corte d'appello si evinca solo che ZA si era allontanato - ragionevolmente per andare a prendere la sostanza stupefacente (ritenuta marijuana) -, senza che vi fosse prova delle effettiva consegna (pagg. 66 e 67 delle sentenza impugnata), tuttavia, nel capo di imputazione risulta contestata non solo la "cessione", ma anche la "detenzione" in concorso da parte di IE e ZA della sostanza illecitamente compravenduta. Condotta questa che risulta pacificamente provata, per come emerge dal solido ordito motivazionale tessuto dalle due sentenze conformi di merito. La motivazione contestata non si presta, pertanto, a nessuna censura in questa sede. 9. Sono manifestamente infondate le doglianze proposte nei confronti della natura armata dell'associazione da ZI (undicesimo motivo), AL (quinto motivo) e ES (quinto motivo). Il collegio riafferma che quando si procede per associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo, Rv. 272403; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 - 01). Secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello la disponibilità delle armi da parte del clan derivava da quanto emerso dalle intercettazioni dei dialoghi avvenuti in carcere tra AL ed i suoi familiari, nel corso dei quali si tentava di organizzare una versione da 16 ? fornire agli inquirenti per giustificare il rinvenimento delle armi trovate in suo possesso. Peraltro, nel corso di tale conversazione, emergeva che AL, durante la detenzione, sarebbe stato aiutato economicamente dalla associazione, nel rispetto delle tipiche regole che governano i consorzi mafiosi. Inoltre, da altro dialogo (intercettato il 9 gennaio del 2014) emergeva che IE aveva accesso alle armi detenute da AL. Tali prove consentivano di ritenere che l'associazione capeggiata da IE avesse la disponibilità di armi, alcune delle quali con matricola abrasa. Il fatto che tutti i partecipi - tra cui anche ZI e ES - fossero a conoscenza delle dinamiche associative e, quindi, dello stretto legame tra AL ed IE, consente di escludere che in capo ai ricorrenti non ci fosse il coefficiente soggettivo richiesto dall'art. 59 cod. pen. per imputare loro l'aggravante oggettiva (pagg. 91 e 92 della sentenza impugnata). In conclusione, si ritiene, per quanto riguarda ZI e ES, la consapevolezza della natura armata dell'associazione derivi dal fatto che gli stessi frequentassero AL, depositario delle armi, oltre che IE, Di GR e ZA, partecipando agli incontri presso la stalla, circostanze ritenute logicamente incompatibili con la inconsapevolezza della natura armata della associazione (pagg. 108 -114 della sentenza impugnata). Per quanto riguarda invece AL, la chiara emersione del suo ruolo di custode delle armi del consorzio, implica la sussistenza della sua piena consapevolezza della natura armata dell'associazione. 10.1 residui motivi proposti nell'interesse di IE non sono ammissibili. 10.1. Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo che contesta, invero genericamente, la mancata considerazione delle note depositate il 24 aprile 2023. Il collegio rileva, da un lato, che la doglianza è generica in quanto non indica quale sia l'omissione valutativa decisiva. E, dall'altro, che si tratta di note che riguardano le doglianze avanzate con l'appello nei confronti del riconoscimento della recidiva, che risultano esaustivamente trattate dalla Corte territoriale (pag.71 della sentenza impugnata). 10.2. Sono manifestamente infondati anche i motivi che contestano la genericità del capo di imputazione I), nonché la motivazione posta a conferma della responsabilità per lo stesso. 10.2.1. Con riferimento alla genericità del capo di imputazione si richiama quanto già ritenuto nel precedente § 8, circa la manifesta infondatezza del motivo, tenuto conto della compiuta descrizione spazio-temporale dell'illecito contestato. 10.2.2. Le doglianze proposte non superano la soglia di ammissibilità neanche nella parte in cui contestano la logicità della motivazione che conferma la responsabilità; le 17 stesse si risolvono, infatti, nella non consentita richiesta di rivalutare le prove oggetto di apprezzamento conforme da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito. Segnatamente: la Corte d'appello riteneva che la responsabilità per la condotta contestata si ricavasse dal contenuto della conversazione registrata al n. 17103 del 9 gennaio 2014, confermata dalle dichiarazioni di OR, che, in dibattimento, aveva riferito che tra i delitti-fine commessi dall'IE vi fossero anche quelli previsti dall'art. 73 del DPR 309\90 (pagg. 64 e 65 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che non si presta a nessuna censura, in quanto è coerente con le emergenze processuali e non presenta illogicità, né discrasie decisive, tra le prove raccolte e quelle valutate. 10.3. Le doglianze proposte - con il decimo motivo - nei confronti della capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono - anch'esse - nella richiesta di rivalutare le prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare valutazioni di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto: - la narrazione del ER, come riportata dalla sentenza impugnata, non presenta anomalie logiche, e risulta confermata dal compendio probatorio raccolto. Lo stesso aveva riferito di avere avuto un incontro con IE negli anni 98\99 ed in seguito al suo arresto, nell'ambito dell'operazione "Fiori bianchi", di averlo incontrato nella sala colloqui e di avere osservato che dirigeva la cosca, anche durante la detenzione;
nella sentenza impugnata non risulta indicato lo specifico periodo di co-detenzione (pag. 51 della sentenza impugnata), sicché le deduzioni difensive sul punto non appaiono pertinenti e, comunque, non risultano decisive, tenuto conto della struttura del compendio probatorio raccolto, univocamente indicativo della responsabilità di IE, che risulta "confermata" dalle dichiarazioni di ER, ma non "fondata", in modo esclusivo e determinante, sui contenuti delle stesse;
- con riferimento alle dichiarazioni di RI, la Corte d'appello ha rilevato che lo stesso aveva partecipato ad un summit dove era presente NC AN, nel corso del quale erano stati riscritti gli organigrammi della cosca con l'indicazione il ricorrente come reggente nei territori di Giarre e Fiumefreddo (pag. 52 della sentenza impugnata); questa accusa, coerente con le dichiarazioni degli altri collaboratori e con le emergenze 18 probatorie derivanti dalle captazioni, non risulta affidata alle dichiarazioni de relato di TO (la cui assenza è stata specificamente eccepita), dato che la partecipazione al summit di IE è una circostanza appresa direttamente da RI;
- il narrato di OR, contrariamente a quanto dedotto, e come rilevato dalla sentenza impugnata, risulta ampiamente confermato sia dalle dichiarazioni riversate nel processo dagli altri collaboratori, che dai contenuti delle intercettazioni. La Corte di appello ha offerto un'ampia rassegna delle sue dichiarazioni accusatorie, nell'ambito delle quali ha indicato in IE il reggente del clan BR;
ed ha ritenuto che la circostanza che SA BR avesse chiesto a OR di rivolgersi a lui personalmente, e non ad IE, non contraddicesse il ruolo apicale del ricorrente, dato che, secondo consolidate massime di esperienza, nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso è possibile la compresenza di più persone aventi funzioni apicali (pag. 56 della sentenza impugnata). 10.4. L'undicesimo motivo, che contesta la conferma della responsabilità dell'IE come capo della cosca BR, non supera la soglia di ammissibilità. La doglianza si risolve nella integrale contestazione del compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, senza l'allegazione di illogicità manifeste del percorso motivazionale tracciato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello, confermando quanto già valutato dal tribunale, riteneva che il compendio probatorio raccolto e, segnatamente, le dichiarazioni dei collaboratori e le conversazioni intercettate, dessero univocamente conto del ruolo di IE nell'ambito del consorzio. Si rilevava come tutte le conversazioni intercettate nella stalla di Vico Costanzo dimostravano l'apicalità del ricorrente, stante l'emersione dell'evidente posizione di supremazia nel corso delle conversazione captate;
il ruolo di capo della cosca "BR" veniva confermato anche dall'emersione dell'impegno di IE nella esecuzione di reati- fine (si richiamavano le condotte relative al traffico di stupefacente e la sua continua partecipazione ad incontri con i sodali: pagg. 56 e 57 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali, che non risulta scalfita dalle - invero generiche - doglianze proposte, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 10.5.Non supera la soglia di ammissibilità il motivo (dodicesimo) che contesta il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente contesta che la contestazione a carico di IE dell'attività di direzione della cosca BR sia nel processo "Kallipolis", che in quello "Santa Barbara" possa confortare il riconoscimento della recidiva, dato che l'attività di direzione era stata svolta continuativamente, sicché "duplicarla" per riconoscere la recidiva costituirebbe una violazione del divieto di ne bis in idem. 19 Si ribadisce che perché vi siano le condizioni per ritenere operativa la preclusione prevista dall'art. 649 cod. proc. pen., occorre verificare se si è proceduto per il "medesimo fatto", la cui sussistenza deve essere accertata alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, che richiede che il confronto si effettuato «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente, infatti, di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost n. 200 del 2016). Nel caso in esame deve essere escluso che si verta in un caso di duplicazione di giudizi in ordine alla stessa condotta, in quanto le condanne per associazione mafiosa si riferiscono a periodi temporali distinti, per quanto successivi. L'intervento di una pronuncia giudiziale segna infatti la cesura temporale tra le condotte, anche ove consumate, come nel caso in esame, senza soluzione di continuità (Sez. 5, n. 4380 del 10/10/1997, Latella, Rv. 208825) A ciò si aggiunge che la Corte territoriale ha offerto una motivazione accurata e dettagliata circa l'aggravamento della pericolosità, analizzando tutti gli elementi che caratterizzano la biografia criminale del ricorrente (pag. 71 della sentenza impugnata). Rispetto a tale impianto motivazionale il ricorso si profila aspecifico, in quanto non si confronta con tutti gli elementi posti a fondamento del riconoscimento della aggravante contestata. 11.1 restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di CA LE ZA non superano la soglia di ammissibilità. 11.1. Richiamata la giurisprudenza citata al § 10.3. in ordine ai limiti che caratterizzano la giurisdizione di legittimità, il collegio riafferma che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in Cassazione è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, PO e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti . un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Si ribadisce, inoltre, che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti 20 di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre: Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271) 11.2. Applicando tali principi al caso di specie, il collegio ritiene che non sono consentiti i motivi (ottavo e nono) con i quali il ricorrente contesta la capacità dimostrativa del compendio probatorio di matrice dichiarativa e dei contenuti delle intercettazioni allegando in Cassazione censure, funzionali alla rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non erano state proposte con l'appello, con il quale era stato contestato genericamente l'accertamento di responsabilità per il reato associativo, rilevando la carenza di prova in ordine ai reati fine. Invero, contrariamente a quanto dedotto, la conferma della responsabilità del ricorrente per la partecipazione alla associazione mafiosa è stata giustificata dalla Corte di merito con una motivazione aderente alle emergenze processuali, fondata sulla valorizzazione congiunta degli esiti dei servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria, delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori (pagg. 82, 83 della sentenza impugnata). Tale articolato ordito motivazionale, confermativo di quello della sentenza del Tribunale, si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede. 11.3. Le doglianze proposte con l'undecimo motivo nei confronti del riconoscimento della recidiva non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare gli elementi posti a fondamento dell'aggravante, oggetto di analitica ed esaustiva valutazione da parte della Corte di merito. La Corte di appello, nel riconoscere la recidiva rilevava che ZA era il collaboratore più fidato di IE e che la progressione criminosa emergente dai precedenti vantati, e dalle condotte in giudizio, evidenziava una pericolosità crescente ed attuale (pag. 86 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 12. I residui motivi proposti nell'interesse di IT ZI sono infondati. 12.1. Richiamate le linee ermeneutiche esposte ai §§ 10.3 e 11.1. circa i limiti che caratterizzano la giurisdizione di legittimità in ordine alla valutazione delle prove e del contenuto delle intercettazioni, il collegio rileva che i motivi - dal secondo all'ottavo - proposti non sono consentiti. 21 La Corte d'appello, con motivazione che non si presta a nessuna censura, effettuava una valutazione complessiva ed integrata di tutto il compendio probatorio a carico del ricorrente, ritenuto indicativo della partecipazione dello stesso al "clan BR". Le conversazioni intercettate - secondo la logica, e non reinterpretabile, valutazione dei giudici dì merito - indicavano che ZI fosse un punto di riferimento delle persone che rivestivano ruoli apicali nel clan e che frequentasse costantemente la stalla di IE. Nel dettaglio la Corte rilevava, con motivazione logica ed esente da censure: (a) che le dichiarazioni di OR dovevano essere considerate unitamente al materiale presente in atti, sicché quando il collaboratore riferiva di aver appreso AN, intraneo al "clan BR", che ZI era affiliato, tale elemento unitamente al corposo compendio intercettivo, concorreva ad indicare la partecipazione;
(b) che ZI provvedeva al sostentamento dei correi detenuti e delle famiglie - come si ricavava dalla conversazione n. 5187 del 31 marzo 2014, (c) che lo stesso - come emergeva dalla conversazione n. 14560 del 12 febbraio 2013 - era stato incaricato di fare da "paciere" per risolvere una controversia affidata alle "cure" del clan, (d) che egli era stipendiato dal clan, come emergeva dalla conversazione n. 18771 del 24 aprile 2014, nel corso della quale ÍV e LA facevano i conti, discutendo di quanti soldi avrebbero dovuto dare al ricorrente (significative anche le n. 2885 dell'8 febbraio 2014 nel corso della quale FA chiedeva a LA del denaro per acquisto di beni personali e in quella n. 4115 del 22 marzo 2014), (e) che era coinvolto nelle dinamiche associative ed era a conoscenza delle attività quotidiane dell'associazione; significativa, al riguardo era la conversazione n. 2092 del 10 febbraio 2014, nel corso della quale emergeva che ZI non solo era a conoscenza dell'organigramma dell'associazione, ma si spendeva attivamente per ribadire che l'unico capo era SA BR così mettendo a tacere le voci correnti secondo i quali la leadership era stata assunta da PP Lisi, (f) che era impegnato nella gestione delle corse clandestine dei cavalli, attività tipicamente gestita dalle organizzazioni criminali (pagg. 102- 108 della sentenza impugnata), 12.2. Sono, invece, infondati il nono ed il decimo motivo con i quali si deduce la carenza di elementi per confermare la responsabilità per la partecipazione alla associazione mafiosa. Il collegio riafferma che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini RI (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che quanto emerso dalle conversazioni intercettate, e confermato dalle dichiarazioni di OR, era 22 pienamente indicativo della intraneità di IT ZI, dato che lo stesso era sicuramente "a disposizione" del sodalizio, tenuto conto che si occupava di attività ordinarie, come il sostentamento dei detenuti e l'appianamento delle controversie, ed era considerato un punto di riferimento per la raccolta delle informazioni. La reiterata presenza del ricorrente nei luoghi abitualmente frequentati dai capi del gruppo criminale, confermavano che lo stesso era un membro attivo e disponibile, seppure con un ruolo marginale. La marginalità del contributo, tuttavia, non esclude la partecipazione, che si rinviene anche nel caso in cui l'adesione al sodalizio non si risolva in attività organizzative o nella consumazione di reati-fine, ma si esprima in attività esecutive, che offrono, comunque, un valido contributo alla vita del sodalizio. 13. Il ricorso di IO Di GR è inammissibile. 13.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente produceva infatti un certificato del D.a.p., che tuttavia non dava conto dei periodi di codetenzione, che avrebbero potuto essere attestati dall'ufficio matricola;
dunque non risulta smentita, né la codetenzione del ricorrente con ER, né che questa non fosse riferibile alla associazione in esame (pag. 96 della sentenza impugnata). La Corte d'appello confermava la condanna di Di ZI ritenendo che lo stesso, noto con lo pseudonimo di "pisciacannuta", fosse un partecipe, di basso livello, ma sicuramente integrato, dato che era emerso che lo stesso interagiva sistematicamente con gli associati, anche al fine di depistare le indagini di polizia (pag. 98 della sentenza impugnata). 13.2. La contestazione in ordine alla mancata valutazione del motivo di appello, diretto ad ottenere l'esclusione della recidiva, non supera la soglia di ammissibilità in quanto non è sorretta da alcun interesse, dato che nel calcolo della pena effettuato dalla Corte di appello, tale aggravante non è stata considerata. Le attenuanti generiche venivano infatti concesse, e ritenute equivalenti alla aggravante della associazione armata. Nessun cenno viene effettuato invece alla recidiva, esclusa di fatto. 14. I residui motivi proposti nell'interesse di AL (quarto e sesto) sono inammissibili 14.1. Richiamate sia le linee ermeneutiche esposte ai §§ 10.3 e 11.1. circa i limiti della giurisdizione di legittimità in ordine alla valutazione delle prove e delle intercettazioni, sia quelle indicate al § 12.2. in ordine alle caratteristiche della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa, il collegio rileva che il quarto motivo non supera la soglia di ammissibilità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, con valutazione persuasiva, rilevava come le doglianze difensive - reiterate in questa sede - non effettuavano una 23 valutazione complessiva del compendio probatorio che, se letto unitariamente, indicava in modo univoco la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati. La Corte ribadiva, confermando le valutazioni del tribunale, che le dichiarazioni dei collaboratori, unitamente alle intercettazioni ed all'esito delle perquisizioni, svelavano il ruolo di sodale di AL. In particolare, veniva valorizzato (a) che OR aveva affermato che il ricorrente aveva partecipato ad un importante riunione del gruppo mafioso;
(b) che era parte del patrimonio di conoscenza degli associati che AL fosse uomo fidato di IE ed in grado di fornire armi, (c) che la perquisizione domiciliare presso una delle abitazioni del ricorrente aveva consentito di rinvenire armi con matricola abrasa e munizioni (la circostanza era stata anche oggetto di un tentativo di elaborare una versione giustificativa agli inquirenti emergente da un colloquio captato in carcere tra il ricorrente ed i familiari); (d) che l'associazione si era attivata per garantire il mantenimento dei familiari, come accadeva di regola in caso di detenzione di partecipi ad associazioni mafiose. La Corte riteneva, infine, con motivazione persuasiva e non illogica, che il mancato riconoscimento di AL in fotografia da parte di OR potesse essere giustificato dal fatto che erano state somministrate immagini di repertorio (pagg. 89-92 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione, priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, che non si presta a censure, né a rivalutazioni in questa sede. 14.2. Le contestazioni in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva non superano la soglia di ammissibilità. 14.2.1. Con riferimento alle attenuanti generiche il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze atipiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello escludeva che le circostanze emerse nel corso del processo consentissero un trattamento sanzionatorio di maggior favore e che vi fossero elementi valorizzabili e fini del riconoscimento delle invocate attenuanti (pag. 93 della sentenza impugnata). 14.2.2. Con riferimento alle contestazioni in ordine alla recidiva, il collegio rileva che manca il relativo motivo di appello;
si registra pertanto una insanabile frattura della catena devolutiva e la violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 15. I residui motivi proposti nell'interesse di EO ES (quarto e sesto motivo) sono inammissibili. 24 15.1. Quanto alle contestazioni in ordine alla conferma della responsabilità, proposte con il quarto motivo, le stesse non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove (si richiama quanto affermato ai §§ 10.3 e 11.1) Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una persuasiva ed esaustiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, che non presenta fratture logiche e non si presta, pertanto, a nessuna rivalutazione in questa sede. La Corte rilevava che a carico del ricorrente vi erano sia le dichiarazioni di OR, che le evidenze tratte dalle intercettazioni e dalle riprese delle telecamere, che davano conto della frequente presenza di ES unitamente agli altri associati, nei luoghi di riunione dei sodali (pagg.111, 112 della sentenza impugnata). A fronte della solidità delle prove indicate a sostegno della conferma di responsabilità quadro probatorio, non assume rilevanza il mancato riferimento alla ipotetica efficacia scriminante della conversazione n. 20393 del 1 maggio 2014, nel corso della quale ES si sarebbe preoccupato delle reazioni di una persona alla quale era stato incaricato di chiedere denaro: si tratta di circostanza che si presta a letture alternative, la cui mancata considerazione non assume alcun rilievo, tenuto conto della molteplicità e convergenza delle prove a carico del ricorrente. 15.2. Le contestazioni in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. Richiamato quanto indicato al § 14.2, si rileva che la motivazione offerta dalla Corte di appello non si presta a censure in quanto, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che non si esistevano elementi idonei a sostenere il riconoscimento dell'invocato beneficio sanzionatorio (pag. 114 della sentenza impugnata). 16. Alla inammissibilità del ricorso di IO Di GR consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Al rigetto degli altri ricorsi consegue, invece, solo la condanna dei ricorrenti al " pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Di GR IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.