Ordinanza 12 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/06/2019, n. 25941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25941 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GA GE QU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Motivi della decisione Il difensore di AL EL AS ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 15 ottobre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di favoreggiamento personale e lo aveva condannato alla pena di I anno e 4 mesi di reclusione, ritenuta la recidiva contestata e con la diminuente per il rito. Ne chiede l'annullamento per: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni del LI, per non avere i giudici di appello chiarito come il ricorrente poteva essere certo di incontrare il LI, che frequentava occasionalmente, e sapere che si sarebbe recato a Fano quel giorno;
da quali giornali il LI avesse appreso dell'arresto del Taleban, tenuto conto che il 2 maggio i giornali non escono dopo la festività del 1° maggio, limitandosi sul punto a fornire una risposta generica, né si comprende da quali elementi sia stata desunta la circostanza che il LI si sentisse minacciato dal ricorrente, avendolo il LI escluso;
il LI ha ammesso solo che il AL gli chiese un passaggio fino a casa dell'LT e che questi era estraneo ai fatti;
2) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche con riferimento ai precedenti ed al provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in altro procedimento e successivo ai fatti in esame, senza considerare il corretto comportamento processuale, la giovane età e l'estraneità al fatto principale. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone motivi già dedotti in appello, disattesi in sentenza con motivazione esaustiva, puntuale e non manifestamente illogica. I giudici di appello hanno ricostruito in dettaglio e con estrema attenzione la vicenda, collegata al grave episodio di lesioni gravissime in danno della Annibali, dando atto della pluralità di elementi acquisiti, della tempistica e dello sviluppo delle indagini e della posizione del ricorrente, che aveva coinvolto l'ignaro LI con il falso pretesto di avere l'autovettura in panne, chiedendogli dapprima di essere accompagnato presso l'Alistin e poi di dare un passaggio al Taleban, risultato autore materiale dell'aggressione con sostanza corrosiva in danno della donna, sino alla stazione di Fano per consentirgli di allontanarsi dal posto e sottrarsi alle ricerche. Con argomentazioni coerenti i giudici di appello hanno giustificato la valutazione di attendibilità del LI, presentatosi spontaneamente agli inquirenti per riferire il fatto, dopo aver visto sul giornale la foto dello straniero al quale aveva dato un passaggio su richiesta del ricorrente, evidenziando la non decisività delle circostanze indicate dalla difesa del AL per minarne la credibilità, a fronte della pluralità di elementi oggettivi e logici, che sostenevano la valutazione di piena attendibilità del teste, in primo luogo, la spontaneità, la linearità e coerenza del narrato, ed in secondo luogo, l'assenza di motivi di astio o animosità che potessero giustificare l'ipotesi di accuse calunniose. Quanto alla dedotta inverosimiglianza della circostanza riferita dal LI di aver visto la foto dell'arrestato sul giornale il 2 maggio, oltre a sottolineare che non gli era stato chiesto, neppure dalla difesa del ricorrente, di precisare su quale giornale avesse visto la foto, la Corte di appello ha dato atto dell'edizione quotidiana dei giornali locali e di edizioni straordinarie per fatti di particolare gravità, quale quello collegato, che aveva avuto grande risonanza e rilievo mediatico, finendo per sottolineare la genericità della censura difensiva. Anche in ordine all'assenza di una presunta condotta minatoria del ricorrente, esclusa dal LI, con motivazione non manifestamente illogica i giudici hanno attribuito rilievo alle strane domande rivolte dal ricorrente al LI sulle condizioni dei suoi genitori (giudice di primo grado) e al suggerimento rivoltogli, a fronte delle insistenze del LI di volersi recare alla polizia a riferire il fatto, con tono, percepito dal teste come intimidatorio, di riferire di aver dato il passaggio ad un autostoppista, incontrato casualmente alla stazione di Pesaro. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il dedotto vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche, invece, congruamente giustificato sia dal rilievo attribuito alla gravità del fatto, connotato da capziosità e inganno in danno di soggetto del tutto ignaro, sia ai precedenti del ricorrente, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 maggio 2019 Il consigliere es ns2,re Il Presidente Anna Cri Stefano Mogini .......••