Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Saba e Isabella Saba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del certificato di matrimonio redatto in data -OMISSIS- che ha unito in matrimonio il Geom. -OMISSIS- -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad esso collegati, presupposti, conseguenti, successivi ed inerenti, con ordine all’Ufficiale di Stato Civile di effettuare la cancellazione dell’atto di matrimonio dai Registri di Stato Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. PI US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa -OMISSIS- -OMISSIS- è figlia del defunto geometra -OMISSIS- -OMISSIS-, già titolare di un importante gruppo di imprese operanti nei settori dell’edilizia e immobiliare.
Ella espone che il -OMISSIS-, ventuno giorni prima di morire, il genitore aveva contratto matrimonio con la propria “badante”, signora -OMISSIS- -OMISSIS-, di nazionalità albanese. Il matrimonio era stato celebrato presso l’abitazione del geom. -OMISSIS- in -OMISSIS-, come da verbale redatto dall’Ufficiale dello stato civile e dal Segretario comunale, dal quale risulterebbe che lo sposo, capace di intendere e di volere, versava però in imminente pericolo di vita.
Tanto premesso in fatto, ed effettuato l’accesso agli atti del procedimento matrimoniale, la dottoressa -OMISSIS- chiede che il T.A.R. disponga l’annullamento del certificato del matrimonio contratto dal padre con la signora -OMISSIS- e ordini all’Ufficiale dello stato civile di effettuarne la cancellazione dai registri.
1.1. Resistono al ricorso il Comune di -OMISSIS- e la controinteressata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 22 gennaio 2026, preceduta dallo scambio fra le parti di documenti e memorie difensive.
2. È impugnato il certificato del matrimonio celebrato il -OMISSIS-, con il rito civile, fra il padre dell’odierna ricorrente e la controinteressata signora -OMISSIS- -OMISSIS-.
Con il primo motivo di ricorso, la dottoressa -OMISSIS- denuncia il travisamento di fatto nel quale l’Ufficiale dello stato civile e il Segretario del Comune di -OMISSIS- sarebbero incorsi circa le condizioni di salute dello sposo, il quale non si sarebbe affatto trovato in una condizione di imminente pericolo di vita, tale da giustificare la celebrazione del matrimonio presso la sua abitazione. Il certificato medico, cui l’atto di matrimonio rinvia, non attesterebbe infatti il pericolo di vita, ma una condizione di salute precaria, con il consiglio di un regime di riposo; e, in effetti, il decesso del geometra -OMISSIS- sarebbe intervenuto a distanza di ventuno giorni dal matrimonio. Quest’ultimo sarebbe dunque da considerarsi viziato per la mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 101 c.c. ai fini della celebrazione fuori dalla casa comunale.
Con il secondo motivo, connesso, la ricorrente lamenta la totale omissione degli adempimenti formali prescritti dal codice civile, anche in ragione della differente nazionalità dei nubendi. In particolare, sarebbero mancati: le pubblicazioni nei rispettivi Comuni di residenza; il nulla osta della competente autorità albanese; i certificati anagrafici e di stato civile della signora -OMISSIS- (questi sarebbero pervenuti soltanto dopo la celebrazione delle nozze). Peraltro, anche a voler ammettere che lo sposo versasse in pericolo di vita, la mancanza del nulla osta renderebbe comunque invalido il matrimonio.
La controinteressata e l’amministrazione resistente eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
2.1. L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Come si è visto, il presupposto delle censure svolte dalla ricorrente nei confronti dell’impugnato certificato di matrimonio è rappresentato dall’invalidità del matrimonio stesso, celebrato con le forme e modalità di cui all’art. 101 c.c. pur in assenza, secondo la prospettazione, delle condizioni richieste dalla norma. Il vizio del matrimonio è dedotto con entrambi i motivi di ricorso, sotto il duplice profilo dell’insussistenza della situazione di pericolo di vita dello sposo attestata dall’Ufficiale dello stato civile (primo motivo), e della mancanza (quantomeno) del nulla osta necessario in ragione della nazionalità della sposa, ai sensi dell’art. 116 co. 1 c.c. (secondo motivo).
Se così è, la controversia finisce per riguardare una questione di stato, che l’art. 8 co. 2 c.p.a. riserva alla cognizione del giudice ordinario, sottraendola all’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo, in linea di continuità con una tradizione ultracentenaria che risale agli Allegati D ed E della legge n. 2248/1865 ed è proseguita, dopo la Costituzione repubblicana, con l’art. 7 co. 3, secondo periodo, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali (per tutte, cfr. Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2018, n. 16957; Corte cost., 11 novembre 2011, n. 304).
La conclusione trova conferma nella disciplina di riforma e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui al d.P.R. n. 396/2000, che agli artt. 95 e seguenti riserva ancora una volta all’autorità giudiziaria ordinaria le procedure di rettificazione e correzione, che includono anche la “cancellazione di un atto indebitamente registrato”, restando attribuita alla competenza dell’ufficiale dello stato civile la sola correzione di “errori materiali di scrittura”, come stabilito dall’art. 98 co. 1 dello stesso d.P.R. n. 396/2000. Del resto, come già statuito dalla Sezione, gli atti dello stato civile, pur certamente appartenenti al novero degli atti amministrativi, vanno qualificati come atti di documentazione e di certezza, ai quali per definizione non si applicano le regole proprie dell’attività di stampo provvedimentale: il principio del riesame è sostituito da quello di verificabilità, vale a dire del controllo della corrispondenza dell’atto alla situazione reale, secondo le forme tipiche di volta in volta individuate dal legislatore; e, lo si è detto, fatta eccezione per gli errori materiali l’ufficiale dello stato civile non ha poteri di verifica, affidati invece all’autorità giudiziaria ordinaria, le cui competenze si estendono, appunto, anche alla cancellazione degli atti indebitamente trascritti (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 25 settembre 2015, n. 1291).
2.2. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, con assorbimento di ogni residua questione di rito e di merito.
Si ricorda che la tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11 co. 2 c.p.a. e dell’art. 59 co. 2 l. n. 69/2009.
2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA La GU, Presidente
PI US, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI US | IA La GU |
IL SEGRETARIO