Provvedimento: Ai sensi degli artt. 4 e 21 della legge 10 maggio 1982 n. 251, in relazione agli infortuni sul lavoro occorsi alle persone (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende) di cui all'art. 205, lett. B), del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e verificatisi in epoca anteriore all'1 gennaio 1982, non deve essere corrisposta l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta, anche se alla stessa data perduri tale inabilità. ( Conf 4273/87, mass n 453027; ( Conf 3537/87, mass n 452519).*
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