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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2459/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15162/2025 depositato il 19/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032484483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032484483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032484483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160091747389000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170192410370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190047750149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1320/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720259032484483000 notificata in data 13.10.2025 per eccepire la prescrizione del credito contenuto in tre cartelle cartelle impugnate, notificate per la riscossione di tasse automobilistiche nonché l'omessa notifica delle tre cartelle presupposte.
Chiede pertanto, l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento 09720259032484483000, posto che è stata notificata anche per la riscossione di crediti per sanzioni amministrative dovute per violazione al CdS, per intervenuta prescrizione del credito tributario e in via subordinata per nullità delle notifiche delle presupposte cartelle.
Si è costituita Agenzia Entrate riscossione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese stante l'infondateza della dedotta prescrizione e la regolare notifica delle cartelle che documentava.
Con successive memoria in replica alle deduzioni di AD e al deposito di documentazione riguardante la prova della notifica delle cartelle e atti interruttivi parte ricorrente deduce che la documentazione prodotta non è univocamente riferibile all'atto notificato che ne attesti il perfezionamento notificatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 13 ottobre 2025, veniva notificata alla Sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento in epigrafe, con la quale l'Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.597,24.
Il presente ricorso ha ad oggetto esclusivo le pretese relative alle tre cartelle di pagamento emesse per conto della Regione Lazio, concernenti tasse automobilistiche, e segnatamente: Cartella
n. 09720160091747389000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2013, asseritamente notificata in data 12/11/2016;Cartella n. 09720170192410370000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2015, asseritamente notificata in data 06/06/2018;Cartella n. 09720190047750149000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2016, asseritamente notificata in data 24/10/2019.
Dai documenti prodotti da parte convenuta si evince che plurimi sono stati gli atti di riscossione che hanno interrotto i termini, sicché l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata con riferimento alle seguenti due cartelle.
La cartella di pagamento 09720160091747389000 è stata notificata in data .12/11/2016 (doc. 2, 3, 4 e 5); successivamente, in data 05.09.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento
09720199008803965000 (13 e 14); in data 14/07/2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento 09720229005505949000 (doc. 15, 16, 17 e 18); in data 25/12/2023 è stata notificata l'intimazione 09720239042869991000 (doc. 19, 20, 21 e 22) ed in data 09/05/2025 è stata notificata l'intimazione impugnata 09720259032484483000 (doc. 23 e 24).
La cartella 09720190047750149000 è stata notif in data 24/10/2019 (doc. 8,9, 10, 11 e 12) ed in data 14/07/2023 è stata notificata l'intimazione 09720229005505949000 (doc. 15, 16, 17 e 18) ed in data 13.10.2025 è stata notificata l'intimazione impugnata (doc. 23 e 24). In questo caso valgono le regole della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza da Covid-19 per cui la prescrizione non è maturata in quanto con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 la riscossione è stata sospesa dall'08.03.2020 al 31.08.2021, per un totale di 542 giorni ed è ripresa solo il primo settembre del
2021.Con la sospensione della riscossione, naturalmente, sono stati sospesi anche i termini di prescrizione e decadenza.
Da tali documenti, depositati da parte resistente e solo genericamente contestati da parte ricorrente, si evince che prima del compimento del triennio sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Quanto invece alla cartella 09720170192410370000, riferita alla tassa auto 2015, quest'ultima è stata notificata in data 06/06/2018 (doc. 6 e7); successivamente, solo in data 14.07.2023 è stata notificata l'intimazione 09720229005505949000 (doc. 15, 16, 17 e 18) quando il termine di prescrizione triennale, pur sospeso per il periodo di emergenza sanitaria, pari a 542 giorni, era già maturato.
Successivamente, in data 13.10.2025 è stata notificata l'intimazione impugnata.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento con riferimento alla cartella n. 09720170192410370000 che deve essere pertanto annullata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di giudizio. Così deciso il
5.02.2026 Il Giudice Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15162/2025 depositato il 19/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032484483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032484483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032484483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160091747389000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170192410370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190047750149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1320/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 09720259032484483000 notificata in data 13.10.2025 per eccepire la prescrizione del credito contenuto in tre cartelle cartelle impugnate, notificate per la riscossione di tasse automobilistiche nonché l'omessa notifica delle tre cartelle presupposte.
Chiede pertanto, l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento 09720259032484483000, posto che è stata notificata anche per la riscossione di crediti per sanzioni amministrative dovute per violazione al CdS, per intervenuta prescrizione del credito tributario e in via subordinata per nullità delle notifiche delle presupposte cartelle.
Si è costituita Agenzia Entrate riscossione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese stante l'infondateza della dedotta prescrizione e la regolare notifica delle cartelle che documentava.
Con successive memoria in replica alle deduzioni di AD e al deposito di documentazione riguardante la prova della notifica delle cartelle e atti interruttivi parte ricorrente deduce che la documentazione prodotta non è univocamente riferibile all'atto notificato che ne attesti il perfezionamento notificatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 13 ottobre 2025, veniva notificata alla Sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento in epigrafe, con la quale l'Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 1.597,24.
Il presente ricorso ha ad oggetto esclusivo le pretese relative alle tre cartelle di pagamento emesse per conto della Regione Lazio, concernenti tasse automobilistiche, e segnatamente: Cartella
n. 09720160091747389000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2013, asseritamente notificata in data 12/11/2016;Cartella n. 09720170192410370000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2015, asseritamente notificata in data 06/06/2018;Cartella n. 09720190047750149000, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2016, asseritamente notificata in data 24/10/2019.
Dai documenti prodotti da parte convenuta si evince che plurimi sono stati gli atti di riscossione che hanno interrotto i termini, sicché l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata con riferimento alle seguenti due cartelle.
La cartella di pagamento 09720160091747389000 è stata notificata in data .12/11/2016 (doc. 2, 3, 4 e 5); successivamente, in data 05.09.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento
09720199008803965000 (13 e 14); in data 14/07/2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento 09720229005505949000 (doc. 15, 16, 17 e 18); in data 25/12/2023 è stata notificata l'intimazione 09720239042869991000 (doc. 19, 20, 21 e 22) ed in data 09/05/2025 è stata notificata l'intimazione impugnata 09720259032484483000 (doc. 23 e 24).
La cartella 09720190047750149000 è stata notif in data 24/10/2019 (doc. 8,9, 10, 11 e 12) ed in data 14/07/2023 è stata notificata l'intimazione 09720229005505949000 (doc. 15, 16, 17 e 18) ed in data 13.10.2025 è stata notificata l'intimazione impugnata (doc. 23 e 24). In questo caso valgono le regole della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza da Covid-19 per cui la prescrizione non è maturata in quanto con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 la riscossione è stata sospesa dall'08.03.2020 al 31.08.2021, per un totale di 542 giorni ed è ripresa solo il primo settembre del
2021.Con la sospensione della riscossione, naturalmente, sono stati sospesi anche i termini di prescrizione e decadenza.
Da tali documenti, depositati da parte resistente e solo genericamente contestati da parte ricorrente, si evince che prima del compimento del triennio sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Quanto invece alla cartella 09720170192410370000, riferita alla tassa auto 2015, quest'ultima è stata notificata in data 06/06/2018 (doc. 6 e7); successivamente, solo in data 14.07.2023 è stata notificata l'intimazione 09720229005505949000 (doc. 15, 16, 17 e 18) quando il termine di prescrizione triennale, pur sospeso per il periodo di emergenza sanitaria, pari a 542 giorni, era già maturato.
Successivamente, in data 13.10.2025 è stata notificata l'intimazione impugnata.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento con riferimento alla cartella n. 09720170192410370000 che deve essere pertanto annullata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di giudizio. Così deciso il
5.02.2026 Il Giudice Donatella Ferranti