CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2821/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1876/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024498647000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: il contribuente, che difende se stesso, si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1876/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti del Comune di Reggio Calabria e di ADER, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a TARES anno 2013, notificata il 18.9.23, accogliendo entrambe le doglianze formulate dal contribuente, incentrate sulla decadenza annuale ex art. 72 d.lgs. 507/93
e sulla inapplicabilità della sospensione emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20, operante soltanto in relazione ai versamenti in scadenza dall'8.3.20 al 31.5.21.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 72, che non trova applicazione allorché l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla notifica di avviso di accertamento, nonché l'errata interpretazione dell'art. 68 d.l. 18/20, commi 1 e 2, norme senz'altro applicabili alla fattispecie in esame. Inoltre, ad avviso dell'appellante, l'applicazione del comma 2 dell'art. 12 d.lgs. 159/15, richiamato dall'art. 68 cit., importava lo slittamento dei termini scadenti al 31 dicembre di uno degli anni ricompresi nel periodo di sospensione di due anni. La notifica dell'ingiunzione risultava perciò tempestiva.
L'ADER si è costituita, assumendo una posizione adesiva alla posizione dell'appellante.
Il contribuente si è costituito in appello, chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi la sentenza gravata.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Possono, invero, condividersi le doglianze dell'appellante, circa l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 72 d.lgs. 507/93 alla fattispecie in esame, avendo egli malamente inteso la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n.
507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo,
a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.” (Cass. civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024; precedenti: N. 19120 del 2016, N. 14043 del 2019). Il principio ivi affermato importa, infatti, che tale decadenza annuale operi laddove il Comune proceda all'iscrizione a ruolo direttamente, sulla base dei dati oggetto della denuncia del contribuente, senza la previa emissione di un avviso di accertamento, mentre nella specie l'iscrizione a ruolo era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, sì che operava la decadenza triennale di cui all'art. 1 co. 163 l. 296/06.
Tale conclusione non giova, tuttavia, all'appellante, essendo comunque decorso tale termine di decadenza triennale.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2023, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi e, al comma 4 bis, i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale e comunque entro e non oltre il
31.12.2021.
Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal successivo comma 2 – anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione - mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi emessi a partire dall'1.1.20, essendo stato, invece, emesso un avviso di accertamento “ordinario”, prima dell'entrata in vigore della predetta l. n. 160/19.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Opererà, pertanto, esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma 4 dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Per contro, il rinvio al predetto art. 12 tout court, senza la predetta limitazione ai soli commi 1 e 3, disposto dal periodo conclusivo dell'art. 68 co. I D.L. 18/20, va coordinato con i precedenti periodi del medesimo comma I, che fanno riferimento soltanto a carichi già definitivi al momento dell'inizio del periodo emergenziale, perché cristallizzati in precedenti iscrizioni a ruolo (o – in virtù del comma II – in avvisi di accertamento esecutivi o in ordinanze-ingiunzioni). Né una differente conclusione è avallata dall'ordinanza della S.C. n 960/25, richiamata dall'appellante, atteso che essa ha affermato l'operatività della sospensione anche in relazione alle iscrizioni a ruolo antecedenti al periodo emergenziale, ma non ha affatto avallato la tesi dell'applicabilità dell'art. 68 cit. ad iscrizioni a ruolo effettuate dopo la conclusione del periodo emergenziale.
Nel caso a mani, quindi, pur considerando la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, la decadenza triennale ex art. 1 co. 163 l. 296/06 risulta comunque decorsa, atteso che l'avviso di accertamento de quo è stato notificato il 22.1.19 e divenuto definitivo nel corso dello stesso anno 2019 (al decorso del 60° giorno successivo alla predetta notifica). Il termine decadenziale triennale per la notifica del pedissequo atto riscossivo, ex art. 1 co. 163 l. 296/06, veniva a scadere, in assenza di sospensioni, il 31.12.22 (ossia al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo): pertanto, risulta pur sempre tardiva, pur computando l'anzidetta sospensione “breve”, la notifica della cartella de qua, eseguita soltanto il 18.9.23.
E trattandosi di un vizio “proprio” della cartella impugnata, il contribuente è legittimato a denunciare tale vizio, ex art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92, sebbene non abbia impugnato il sottostante avviso di accertamento.
Si impone, pertanto, la conferma della sentenza gravata.
Le incertezze interpretative caratterizzanti l'esegesi delle disposizioni emergenziali sopra richiamate, invero tutt'altro che perspicue, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente relatore
ND AG
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2821/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89100 Reggio Di Calabria RC
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1876/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024498647000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: il contribuente, che difende se stesso, si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1876/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti del Comune di Reggio Calabria e di ADER, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa a TARES anno 2013, notificata il 18.9.23, accogliendo entrambe le doglianze formulate dal contribuente, incentrate sulla decadenza annuale ex art. 72 d.lgs. 507/93
e sulla inapplicabilità della sospensione emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20, operante soltanto in relazione ai versamenti in scadenza dall'8.3.20 al 31.5.21.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 72, che non trova applicazione allorché l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla notifica di avviso di accertamento, nonché l'errata interpretazione dell'art. 68 d.l. 18/20, commi 1 e 2, norme senz'altro applicabili alla fattispecie in esame. Inoltre, ad avviso dell'appellante, l'applicazione del comma 2 dell'art. 12 d.lgs. 159/15, richiamato dall'art. 68 cit., importava lo slittamento dei termini scadenti al 31 dicembre di uno degli anni ricompresi nel periodo di sospensione di due anni. La notifica dell'ingiunzione risultava perciò tempestiva.
L'ADER si è costituita, assumendo una posizione adesiva alla posizione dell'appellante.
Il contribuente si è costituito in appello, chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi la sentenza gravata.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Possono, invero, condividersi le doglianze dell'appellante, circa l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 72 d.lgs. 507/93 alla fattispecie in esame, avendo egli malamente inteso la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n.
507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo,
a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.” (Cass. civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024; precedenti: N. 19120 del 2016, N. 14043 del 2019). Il principio ivi affermato importa, infatti, che tale decadenza annuale operi laddove il Comune proceda all'iscrizione a ruolo direttamente, sulla base dei dati oggetto della denuncia del contribuente, senza la previa emissione di un avviso di accertamento, mentre nella specie l'iscrizione a ruolo era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, sì che operava la decadenza triennale di cui all'art. 1 co. 163 l. 296/06.
Tale conclusione non giova, tuttavia, all'appellante, essendo comunque decorso tale termine di decadenza triennale.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2023, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi e, al comma 4 bis, i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale e comunque entro e non oltre il
31.12.2021.
Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal successivo comma 2 – anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione - mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi emessi a partire dall'1.1.20, essendo stato, invece, emesso un avviso di accertamento “ordinario”, prima dell'entrata in vigore della predetta l. n. 160/19.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Opererà, pertanto, esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma 4 dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Per contro, il rinvio al predetto art. 12 tout court, senza la predetta limitazione ai soli commi 1 e 3, disposto dal periodo conclusivo dell'art. 68 co. I D.L. 18/20, va coordinato con i precedenti periodi del medesimo comma I, che fanno riferimento soltanto a carichi già definitivi al momento dell'inizio del periodo emergenziale, perché cristallizzati in precedenti iscrizioni a ruolo (o – in virtù del comma II – in avvisi di accertamento esecutivi o in ordinanze-ingiunzioni). Né una differente conclusione è avallata dall'ordinanza della S.C. n 960/25, richiamata dall'appellante, atteso che essa ha affermato l'operatività della sospensione anche in relazione alle iscrizioni a ruolo antecedenti al periodo emergenziale, ma non ha affatto avallato la tesi dell'applicabilità dell'art. 68 cit. ad iscrizioni a ruolo effettuate dopo la conclusione del periodo emergenziale.
Nel caso a mani, quindi, pur considerando la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, la decadenza triennale ex art. 1 co. 163 l. 296/06 risulta comunque decorsa, atteso che l'avviso di accertamento de quo è stato notificato il 22.1.19 e divenuto definitivo nel corso dello stesso anno 2019 (al decorso del 60° giorno successivo alla predetta notifica). Il termine decadenziale triennale per la notifica del pedissequo atto riscossivo, ex art. 1 co. 163 l. 296/06, veniva a scadere, in assenza di sospensioni, il 31.12.22 (ossia al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo): pertanto, risulta pur sempre tardiva, pur computando l'anzidetta sospensione “breve”, la notifica della cartella de qua, eseguita soltanto il 18.9.23.
E trattandosi di un vizio “proprio” della cartella impugnata, il contribuente è legittimato a denunciare tale vizio, ex art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92, sebbene non abbia impugnato il sottostante avviso di accertamento.
Si impone, pertanto, la conferma della sentenza gravata.
Le incertezze interpretative caratterizzanti l'esegesi delle disposizioni emergenziali sopra richiamate, invero tutt'altro che perspicue, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente relatore
ND AG