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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1362/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4931/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 28/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189010619057000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110092687751000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130090824881000 OL - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150028801329000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160017264052000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160081352978000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018609202000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4931/2022 RGA, Ia sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.363/2022, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.29620189010619057000, nonché gli atti ad essa presupposti.
La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 21 D.lgs.
n.546/1992 .
L'appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello, depositando controdeduzioni, con cui chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 24 ottobre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
E' incontestato che l'intimazione di pagamento impugnata sia stata notificata in data 23/03/2019, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato ricevuto dagli uffici resistenti in data 23/05/2019.
Sul punto, non può essere condiviso il motivo di gravame dell'appellante, secondo cui sarebbe stata fornita la prova della tempestiva instaurazione del contraddittorio in data 22/05/2019, con la spedizione del plico postale, non potendo ritenersi idonea la produzione in giudizio della ricevuta dell'operatore postale Società_1, privo di alcun riferimento con il numero identificativo “90139190523037108” contenuto nell'avviso di ricevimento, senza che la Corte, quindi, possa riscontrarne il necessario collegamento con la ricevuta di spedizione.
Orbene, dall'unica produzione documentale idonea (cfr. avviso di ricevimento postale) risulta decorso il termine di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art.21 D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Ne consegue che a seguito della notifica dell'atto impugnato in data 23/03/2019, i termini decadenziali di cui all'art.21 D. lgs. n.546/92 (60 giorni) andavano a scadere il 22/05/2019, sicché la notifica del ricorso in data 23/05/2019 deve ritenersi tardiva.
Per quanto espresso, va confermata la sentenza appellata, dovendo essere dichiarato inammissibile il ricorso originario della ricorrente.
In considerazione della peculiarità della controversia, si ritiene sussistano i presupposti di legge per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello di Ricorrente_1 e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.363/2022. Spese compensate del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US RE ZI AL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4931/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 28/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189010619057000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110092687751000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130090824881000 OL - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150028801329000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160017264052000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160081352978000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018609202000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4931/2022 RGA, Ia sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.363/2022, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n.29620189010619057000, nonché gli atti ad essa presupposti.
La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 21 D.lgs.
n.546/1992 .
L'appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello, depositando controdeduzioni, con cui chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 24 ottobre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
E' incontestato che l'intimazione di pagamento impugnata sia stata notificata in data 23/03/2019, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato ricevuto dagli uffici resistenti in data 23/05/2019.
Sul punto, non può essere condiviso il motivo di gravame dell'appellante, secondo cui sarebbe stata fornita la prova della tempestiva instaurazione del contraddittorio in data 22/05/2019, con la spedizione del plico postale, non potendo ritenersi idonea la produzione in giudizio della ricevuta dell'operatore postale Società_1, privo di alcun riferimento con il numero identificativo “90139190523037108” contenuto nell'avviso di ricevimento, senza che la Corte, quindi, possa riscontrarne il necessario collegamento con la ricevuta di spedizione.
Orbene, dall'unica produzione documentale idonea (cfr. avviso di ricevimento postale) risulta decorso il termine di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art.21 D.lgs. n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Ne consegue che a seguito della notifica dell'atto impugnato in data 23/03/2019, i termini decadenziali di cui all'art.21 D. lgs. n.546/92 (60 giorni) andavano a scadere il 22/05/2019, sicché la notifica del ricorso in data 23/05/2019 deve ritenersi tardiva.
Per quanto espresso, va confermata la sentenza appellata, dovendo essere dichiarato inammissibile il ricorso originario della ricorrente.
In considerazione della peculiarità della controversia, si ritiene sussistano i presupposti di legge per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello di Ricorrente_1 e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.363/2022. Spese compensate del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US RE ZI AL