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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240019534792000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240019534792000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240019534792000, notificata dall'agente della riscossione il 21.1.2025 e avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2019/2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 per omessa/invalida sottoscrizione del ruolo;
2) il difetto di motivazione della cartella di pagamento, anche in relazione al calcolo degli interessi;
3) l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale;
4) la non debenza della tassa per insussistenza del presupposto impositivo.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 5.5.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e i motivi di seguito esposti.
Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla nullità della cartella per omessa/invalida sottoscrizione del ruolo e sulla violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 (secondo cui “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”) rilevandosi che dal dettaglio della cartella impugnata si evince che i ruoli n. 2024/002412 e n. 2024/002429 sono stati resi esecutivi il 28.3.2024, ciò che attesa l'avvenuta sottoscrizione degli stessi.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione.
La cartella di pagamento contiene, invero, il riferimento all'Ente creditore, alla natura del tributo, all'annualità di riferimento, agli importi pretesi, ai dati (targa) identificativi dei veicoli cui si riferisce il tributo, in tal modo essendo esaurientemente resi noti i presupposti delle ragioni creditorie e consentita al contribuente una adeguata difesa, come del resto è avvenuto nella specie.
Quanto poi al difetto di motivazione relativo, nello specifico, agli interessi è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 4376/2017) che ha affermato “la cartella di pagamento non è un atto impositivo ma è un atto dell'Agente della riscossione ed è predisposta secondo un modello approvato con D.M. Finanze ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2. L'emissione della cartella di pagamento presuppone l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa con i relativi interessi, che sono applicati dall'ente impositore;
inoltre, la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della Riscossione dopo la notificazione della cartella.”
Con specifico riguardo agli interessi di mora la Corte di legittimità ha rilevato che questi “sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile” (cfr. Cass. n. 4376/2017 citata).
La doglianza è quindi priva di pregio.
Tanto precisato, come detto, la cartella di pagamento opposta ha ad oggetto due distinti ruoli: il n. 2024/002412
(relativo alla tassa per l'anno 2019) ed il n. 2024/002429 (relativo alla tassa per l'anno 2021).
Ebbene, la censura che è incentrata sulla ritenuta insussistenza del presupposto impositivo deve essere rigettata poichè per entrambe le annualità è specificato (cfr. dettaglio del debito) che la pretesa è relativa all'omesso pagamento del tributo dovuto per gli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2 , Targa_3, Targa_4, Targa_5 Targa_6 il cui possesso da parte del ricorrente non è qui messo in discussione.
Ciò detto la censura sulla intervenuta prescrizione è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Per la tassa relativa all'annualità 2019 la parte ricorrente non ha lamentato l'omessa notifica in data 25.3.2022 dell'avviso di accertamento n. 3982463 del 13.10.2021 (menzionato a pag. 7 della cartella di pagamento)
e dalla notifica di tale avviso e sino a quella della cartella opposta (avvenuta il 15.1.2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
Il tributo relativo all'anno 2019 non è dunque prescritto.
Quanto alla annualità 2021 la cartella qui impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) sicchè essa costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione di parte ricorrente con riferimento a tale annualità (2021) coglie nel segno poiché la cartella è stata notificata, come detto, il 15.1.2025 e dunque oltre il termine triennale di cui al citato art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1982 (essendo detto termine spirato l'1.1.2025, ossia il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
Il credito relativo all'anno 2021 è dunque estinto per prescrizione.
Deve, quindi, in conclusione, dichiararsi la debenza delle somme pretese in relazione alla sola annualità 2019.
Le spese di lite devono essere compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con la cartalle di pagamento impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 711/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240019534792000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240019534792000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240019534792000, notificata dall'agente della riscossione il 21.1.2025 e avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2019/2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 per omessa/invalida sottoscrizione del ruolo;
2) il difetto di motivazione della cartella di pagamento, anche in relazione al calcolo degli interessi;
3) l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale;
4) la non debenza della tassa per insussistenza del presupposto impositivo.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 5.5.2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e i motivi di seguito esposti.
Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla nullità della cartella per omessa/invalida sottoscrizione del ruolo e sulla violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 (secondo cui “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”) rilevandosi che dal dettaglio della cartella impugnata si evince che i ruoli n. 2024/002412 e n. 2024/002429 sono stati resi esecutivi il 28.3.2024, ciò che attesa l'avvenuta sottoscrizione degli stessi.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione.
La cartella di pagamento contiene, invero, il riferimento all'Ente creditore, alla natura del tributo, all'annualità di riferimento, agli importi pretesi, ai dati (targa) identificativi dei veicoli cui si riferisce il tributo, in tal modo essendo esaurientemente resi noti i presupposti delle ragioni creditorie e consentita al contribuente una adeguata difesa, come del resto è avvenuto nella specie.
Quanto poi al difetto di motivazione relativo, nello specifico, agli interessi è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 4376/2017) che ha affermato “la cartella di pagamento non è un atto impositivo ma è un atto dell'Agente della riscossione ed è predisposta secondo un modello approvato con D.M. Finanze ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2. L'emissione della cartella di pagamento presuppone l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa con i relativi interessi, che sono applicati dall'ente impositore;
inoltre, la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente della Riscossione dopo la notificazione della cartella.”
Con specifico riguardo agli interessi di mora la Corte di legittimità ha rilevato che questi “sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile” (cfr. Cass. n. 4376/2017 citata).
La doglianza è quindi priva di pregio.
Tanto precisato, come detto, la cartella di pagamento opposta ha ad oggetto due distinti ruoli: il n. 2024/002412
(relativo alla tassa per l'anno 2019) ed il n. 2024/002429 (relativo alla tassa per l'anno 2021).
Ebbene, la censura che è incentrata sulla ritenuta insussistenza del presupposto impositivo deve essere rigettata poichè per entrambe le annualità è specificato (cfr. dettaglio del debito) che la pretesa è relativa all'omesso pagamento del tributo dovuto per gli autoveicoli targati Targa_1, Targa_2 , Targa_3, Targa_4, Targa_5 Targa_6 il cui possesso da parte del ricorrente non è qui messo in discussione.
Ciò detto la censura sulla intervenuta prescrizione è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Per la tassa relativa all'annualità 2019 la parte ricorrente non ha lamentato l'omessa notifica in data 25.3.2022 dell'avviso di accertamento n. 3982463 del 13.10.2021 (menzionato a pag. 7 della cartella di pagamento)
e dalla notifica di tale avviso e sino a quella della cartella opposta (avvenuta il 15.1.2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
Il tributo relativo all'anno 2019 non è dunque prescritto.
Quanto alla annualità 2021 la cartella qui impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) sicchè essa costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione di parte ricorrente con riferimento a tale annualità (2021) coglie nel segno poiché la cartella è stata notificata, come detto, il 15.1.2025 e dunque oltre il termine triennale di cui al citato art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1982 (essendo detto termine spirato l'1.1.2025, ossia il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
Il credito relativo all'anno 2021 è dunque estinto per prescrizione.
Deve, quindi, in conclusione, dichiararsi la debenza delle somme pretese in relazione alla sola annualità 2019.
Le spese di lite devono essere compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con la cartalle di pagamento impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite.