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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1039/2025 R.G. vertente
TRA
in persona del suo Parte_1
amministratore p.t., c.f. e p.iva , Parte_2 P.IVA_1
con sede legale in Terzigno (NA), al Corso Leonardo da Vinci 101,
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla
1 Trav. Via Mario Fiore n. 32, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Spirito, c.f. , che la rappresenta e difende, C.F._1
in virtù di procura in atti.
RECLAMANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1
in Scafati alla Via Cristinelli, Cortile Coppola n.11.
RECLAMATA - CONTUMACE
Avente ad oggetto: reclamo al decreto emesso in data 02.05.2025,
pubblicato il 18.06.2025, nel procedimento n. 39/2025, del
Tribunale di Nocera Inferiore -Sezione Fallimentare.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti di causa e note inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha proposto reclamo avverso il decreto Parte_1
reso in data 02.05.2025, pubblicato il 18.06.2025, con il quale il
Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato il ricorso da essa proposto per la apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della di cui l'istante ha dichiarato di essere Controparte_1
creditrice dell'importo di €. 237.674,27, oltre interessi moratori,
2 in virtù di fatture elettroniche emesse ai sensi della Legge n.
205/2017, art. 1, commi 909-928 e 935 e dei relativi decreti attuativi;
a motivi dell'impugnazione ha dedotto la erroneità della decisione di rigetto, fondata sul presupposto della mancata dimostrazione della qualità di creditrice, rilevando al riguardo che con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria,
sancita dalla Legge n. 205/2017, art. 1, commi 909-928 e 935 e regolata dai relativi decreti attuativi, è stato notevolmente semplificato il processo di dimostrazione del credito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che il creditore non ha più
l'obbligo di allegare al ricorso, quale prova scritta del credito,
ulteriori documenti contabili come il registro delle fatture emesse o il registro IVA vendite, in quanto la fattura elettronica, trasmessa tramite SDI, costituisce di per sé una prova scritta e sufficiente dell'esistenza del credito, così come previsto dal novellato art. 634
c.p.c. che prevede espressamente che “per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio
istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall ”; che, inoltre, la decisione del Tribunale Controparte_2
è stata fondata sul solo presupposto che le fatture non potessero ritenersi prova scritta sufficiente a dimostrare la qualità di
3 creditore del soggetto emittente in un procedimento, ben più
gravoso rispetto a quello monitorio perché volto a far dichiarare l'apertura di un procedimento di liquidazione giudiziale, senza esaminare i presupposti circa lo stato di insolvenza della debitrice,
anche sulla base degli atti acquisiti di ufficio dalla cancelleria ed in assenza di elementi forniti dalla resistente, rimasta contumace;
inoltre, rilevando che il reclamo avverso il decreto di rigetto di apertura di liquidazione giudiziale ha piena natura devolutiva (
citando all'uopo la sentenza di questa Corte n. 1088/23, ha, poi,
prodotto l'estratto del Registro Iva vendite, certificato autentico dal notaio di Sarno, da cui si evince la fornitura alla Per_1
come da n. 34 fatture differite per complessivi €. Controparte_1
238.972,71 allegate in formato elettronico (.xml) ed in copia di cortesia, credito da cui detrarre la somma di €. 55,86 di cui alle note di credito nn. 45 del 19.01.23 e 2238 del 07.12.2023, allegate in formato elettronico (.xml), oltre ad €. 1.230,00 versati in acconto per una differenza a debito della di €. Controparte_1
237.674,27, oltre interessi moratori decorrenti dall'emissione delle singole fatture;
che il mancato pagamento dell'ingente debito verso la società deducente, l'uscita dalla compagine sociale, in data 26 marzo 2024, del socio unico ed amministratore CP_3
e la contestuale nomina di socio unico ed amministratore
[...]
4 nella persona del sig. , di anni 85 (soggetto non Parte_3
reperibile oggi anagraficamente), il trasferimento della sede sociale, nel medesimo periodo in via Cristinelli, Cortile Coppola
n. 11, e cioè presso l'abitazione dell' ottantacinquenne neo amministratore, la cospicua debitoria ed in ogni caso l'evidente inattendibilità delle poste indicate nell'ultimo bilancio depositato al RR.II. al 31.12.2023 denotano lo stato di insolvenza in cui versa la che, peraltro, non risulta nemmeno posta in Controparte_1
liquidazione volontaria, ma attiva, con unica sede presso l'abitazione del neo amministratore, di avanzata età anagrafica (85
anni) ed irreperibile, in uno alla consistente debitoria fiscale verso l' , per €. 1.337.465,00, e verso Controparte_4
l' per mancato versamento contributi previdenziali, per €. CP_5
173.186,78, dovevano indurre il Tribunale all'accoglimento del ricorso;
chiedeva, pertanto, in accoglimento del reclamo, che fosse disposta l'apertura della liquidazione giudiziale.
Quindi, all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il reclamo non è fondato.
5 Con l'unico articolato motivo la parte deduce l'illegittimo rigetto della istanza di apertura della liquidazione giudiziale per mancanza di prova riguardo alla legittimazione attiva, avendo il
Tribunale ritenuto non provata la qualità di creditore dalle sole fatture elettroniche prodotte, lamentando, altresì, la mancata considerazione dello stato di insolvenza emergente dagli atti.
Ciò posto, è necessario esaminare in via preliminare la censura concernente la mancata prova della qualità di creditore rivestita dall'istante, in quanto assorbente l'ulteriore doglianza riguardo allo stato di insolvenza.
Al riguardo, il reclamante deduce che con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, sancita dalla Legge n.
205/2017, art. 1, commi 909-928 e 935 e regolata dai relativi decreti attuativi, è stato semplificato il processo di dimostrazione del credito e che il creditore non ha più l'obbligo di allegare al ricorso, quale prova scritta del credito, ulteriori documenti contabili come il registro delle fatture emesse o il registro IVA
vendite, in quanto la fattura elettronica, trasmessa tramite SDI,
costituisce di per sé una prova scritta e sufficiente dell'esistenza del credito.
6 Il rilievo non è fondato.
Invero, l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale è azione di parte e la sussistenza della qualità di creditore in capo all'istante costituisce presupposto imprescindibile del procedimento di cui all'art. 40 CCII.
Il ricorrente deve, quindi, dimostrare la legittimazione attiva,
mediante documentazione di un suo credito certo, liquido ed esigibile.
In mancanza di prova certa, ovvero se il titolo è non definitivo e il credito è specificamente contestato, l'istanza non può essere accolta.
Orbene, le fatture elettroniche, pur costituendo prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., sono atti unilaterali del creditore e non provano di per sé l'effettiva esecuzione della prestazione, specie in presenza di contestazioni o assenza di riscontri contrattuali.
Pertanto, la loro idoneità, quale prova scritta ai sensi dell'art. 634
c.p.c., rileva ai soli fini monitori.
7 Di contro, nel giudizio di opposizione, o nel merito, come nel procedimento concorsuale, la sola fattura elettronica non è
sufficiente se il rapporto è contestato e mancano ulteriori riscontri.
Ciò, in quanto in sede concorsuale occorre una verifica più
rigorosa della sussistenza del credito, attesa la gravità delle conseguenze che ne derivano, non potendo, quindi, la fattura elettronica di per se sola assolvere tale funzione in mancanza di ulteriori elementi.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la fattura,
anche se emessa in formato elettronico, non costituisce di per sé
prova piena del credito, se contestata dal debitore, non rivestendo diversa valenza probatoria rispetto alla fattura commerciale e, in conseguenza, non costituisce prova piena dell'esistenza del credito, in assenza di riscontri di natura bilaterale, o condotte significative, quale la mancata contestazione specifica.
Né, come rilevato anche dal Tribunale, la contumacia del debitore
- reclamato può equivalere ad una ficta confessio, dovendosi escludere l'applicazione al caso di specie del principio della non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola 'parte costituita', sia
8 per orientamento giurisprudenziale concorde nell'affermare che la contumacia del convenuto non equivale a mancata contestazione.
Invero, il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c.,
si applica solo alle parti costituite e, pertanto, “in presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace.
In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda,
indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 2 gennaio
2025, n. 25; cfr. Cass. 14623/2009).
Né può costituire valida prova dell'esistenza del credito la produzione del registro autentico delle vendite Iva, quale scrittura contabile obbligatoria e certificata, ma ugualmente proveniente dal creditore ed avente, quindi, natura unilaterale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le fatture elettroniche e i registri contabili del creditore costituiscono indizi
9 gravi, ma non prova piena dell'esistenza del credito, senza ulteriori riscontri, quali contratti, ordini, DDT o annotazioni nelle scritture del debitore (Cass. civ., Sez. III, n. 1170/2023; Cass. civ., Sez. II,
n. 3581/2024 Cass. civ., Sez. III, n. 4710/2022)).
Pertanto, anche le fatture emesse e annotate nei registri contabili del creditore non costituiscono, di per sé, prova dell'esistenza del credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene e la registrazione nei registri contabili del creditore ha rilevanza fiscale, ma non civile (Cass. civ., Sez. III,
16 gennaio 2023, n. 1170).
Orbene, nel caso di specie, il reclamante non risulta aver assolto l'onere della prova, su di lui incombente, riguardo alla esistenza del credito, essendosi limitato a produrre fatture elettroniche e prospetti contabili, senza fornire documentazione di formazione bilaterale o titoli definitivi, comprovanti la validità del rapporto contrattuale o l'esecuzione della prestazione.
Per quanto suesposto, dunque, il reclamo non può essere accolto.
La mancanza di legittimazione attiva del reclamante preclude la disamina nel merito del ricorso con riguardo allo stato di insolvenza della reclamata.
10 La condanna del reclamante al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della reclamata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
avverso il decreto emesso in data 02.05.2025, pubblicato il
18.06.2025, nel procedimento n. 39/2025, dal Tribunale di Nocera
Inferiore -Sezione Fallimentare, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il reclamo.
2) Nulla per le spese.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno 03.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
11 dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1039/2025 R.G. vertente
TRA
in persona del suo Parte_1
amministratore p.t., c.f. e p.iva , Parte_2 P.IVA_1
con sede legale in Terzigno (NA), al Corso Leonardo da Vinci 101,
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla
1 Trav. Via Mario Fiore n. 32, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Spirito, c.f. , che la rappresenta e difende, C.F._1
in virtù di procura in atti.
RECLAMANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1
in Scafati alla Via Cristinelli, Cortile Coppola n.11.
RECLAMATA - CONTUMACE
Avente ad oggetto: reclamo al decreto emesso in data 02.05.2025,
pubblicato il 18.06.2025, nel procedimento n. 39/2025, del
Tribunale di Nocera Inferiore -Sezione Fallimentare.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti di causa e note inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha proposto reclamo avverso il decreto Parte_1
reso in data 02.05.2025, pubblicato il 18.06.2025, con il quale il
Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato il ricorso da essa proposto per la apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della di cui l'istante ha dichiarato di essere Controparte_1
creditrice dell'importo di €. 237.674,27, oltre interessi moratori,
2 in virtù di fatture elettroniche emesse ai sensi della Legge n.
205/2017, art. 1, commi 909-928 e 935 e dei relativi decreti attuativi;
a motivi dell'impugnazione ha dedotto la erroneità della decisione di rigetto, fondata sul presupposto della mancata dimostrazione della qualità di creditrice, rilevando al riguardo che con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria,
sancita dalla Legge n. 205/2017, art. 1, commi 909-928 e 935 e regolata dai relativi decreti attuativi, è stato notevolmente semplificato il processo di dimostrazione del credito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che il creditore non ha più
l'obbligo di allegare al ricorso, quale prova scritta del credito,
ulteriori documenti contabili come il registro delle fatture emesse o il registro IVA vendite, in quanto la fattura elettronica, trasmessa tramite SDI, costituisce di per sé una prova scritta e sufficiente dell'esistenza del credito, così come previsto dal novellato art. 634
c.p.c. che prevede espressamente che “per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio
istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall ”; che, inoltre, la decisione del Tribunale Controparte_2
è stata fondata sul solo presupposto che le fatture non potessero ritenersi prova scritta sufficiente a dimostrare la qualità di
3 creditore del soggetto emittente in un procedimento, ben più
gravoso rispetto a quello monitorio perché volto a far dichiarare l'apertura di un procedimento di liquidazione giudiziale, senza esaminare i presupposti circa lo stato di insolvenza della debitrice,
anche sulla base degli atti acquisiti di ufficio dalla cancelleria ed in assenza di elementi forniti dalla resistente, rimasta contumace;
inoltre, rilevando che il reclamo avverso il decreto di rigetto di apertura di liquidazione giudiziale ha piena natura devolutiva (
citando all'uopo la sentenza di questa Corte n. 1088/23, ha, poi,
prodotto l'estratto del Registro Iva vendite, certificato autentico dal notaio di Sarno, da cui si evince la fornitura alla Per_1
come da n. 34 fatture differite per complessivi €. Controparte_1
238.972,71 allegate in formato elettronico (.xml) ed in copia di cortesia, credito da cui detrarre la somma di €. 55,86 di cui alle note di credito nn. 45 del 19.01.23 e 2238 del 07.12.2023, allegate in formato elettronico (.xml), oltre ad €. 1.230,00 versati in acconto per una differenza a debito della di €. Controparte_1
237.674,27, oltre interessi moratori decorrenti dall'emissione delle singole fatture;
che il mancato pagamento dell'ingente debito verso la società deducente, l'uscita dalla compagine sociale, in data 26 marzo 2024, del socio unico ed amministratore CP_3
e la contestuale nomina di socio unico ed amministratore
[...]
4 nella persona del sig. , di anni 85 (soggetto non Parte_3
reperibile oggi anagraficamente), il trasferimento della sede sociale, nel medesimo periodo in via Cristinelli, Cortile Coppola
n. 11, e cioè presso l'abitazione dell' ottantacinquenne neo amministratore, la cospicua debitoria ed in ogni caso l'evidente inattendibilità delle poste indicate nell'ultimo bilancio depositato al RR.II. al 31.12.2023 denotano lo stato di insolvenza in cui versa la che, peraltro, non risulta nemmeno posta in Controparte_1
liquidazione volontaria, ma attiva, con unica sede presso l'abitazione del neo amministratore, di avanzata età anagrafica (85
anni) ed irreperibile, in uno alla consistente debitoria fiscale verso l' , per €. 1.337.465,00, e verso Controparte_4
l' per mancato versamento contributi previdenziali, per €. CP_5
173.186,78, dovevano indurre il Tribunale all'accoglimento del ricorso;
chiedeva, pertanto, in accoglimento del reclamo, che fosse disposta l'apertura della liquidazione giudiziale.
Quindi, all'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il reclamo non è fondato.
5 Con l'unico articolato motivo la parte deduce l'illegittimo rigetto della istanza di apertura della liquidazione giudiziale per mancanza di prova riguardo alla legittimazione attiva, avendo il
Tribunale ritenuto non provata la qualità di creditore dalle sole fatture elettroniche prodotte, lamentando, altresì, la mancata considerazione dello stato di insolvenza emergente dagli atti.
Ciò posto, è necessario esaminare in via preliminare la censura concernente la mancata prova della qualità di creditore rivestita dall'istante, in quanto assorbente l'ulteriore doglianza riguardo allo stato di insolvenza.
Al riguardo, il reclamante deduce che con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, sancita dalla Legge n.
205/2017, art. 1, commi 909-928 e 935 e regolata dai relativi decreti attuativi, è stato semplificato il processo di dimostrazione del credito e che il creditore non ha più l'obbligo di allegare al ricorso, quale prova scritta del credito, ulteriori documenti contabili come il registro delle fatture emesse o il registro IVA
vendite, in quanto la fattura elettronica, trasmessa tramite SDI,
costituisce di per sé una prova scritta e sufficiente dell'esistenza del credito.
6 Il rilievo non è fondato.
Invero, l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale è azione di parte e la sussistenza della qualità di creditore in capo all'istante costituisce presupposto imprescindibile del procedimento di cui all'art. 40 CCII.
Il ricorrente deve, quindi, dimostrare la legittimazione attiva,
mediante documentazione di un suo credito certo, liquido ed esigibile.
In mancanza di prova certa, ovvero se il titolo è non definitivo e il credito è specificamente contestato, l'istanza non può essere accolta.
Orbene, le fatture elettroniche, pur costituendo prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., sono atti unilaterali del creditore e non provano di per sé l'effettiva esecuzione della prestazione, specie in presenza di contestazioni o assenza di riscontri contrattuali.
Pertanto, la loro idoneità, quale prova scritta ai sensi dell'art. 634
c.p.c., rileva ai soli fini monitori.
7 Di contro, nel giudizio di opposizione, o nel merito, come nel procedimento concorsuale, la sola fattura elettronica non è
sufficiente se il rapporto è contestato e mancano ulteriori riscontri.
Ciò, in quanto in sede concorsuale occorre una verifica più
rigorosa della sussistenza del credito, attesa la gravità delle conseguenze che ne derivano, non potendo, quindi, la fattura elettronica di per se sola assolvere tale funzione in mancanza di ulteriori elementi.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la fattura,
anche se emessa in formato elettronico, non costituisce di per sé
prova piena del credito, se contestata dal debitore, non rivestendo diversa valenza probatoria rispetto alla fattura commerciale e, in conseguenza, non costituisce prova piena dell'esistenza del credito, in assenza di riscontri di natura bilaterale, o condotte significative, quale la mancata contestazione specifica.
Né, come rilevato anche dal Tribunale, la contumacia del debitore
- reclamato può equivalere ad una ficta confessio, dovendosi escludere l'applicazione al caso di specie del principio della non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola 'parte costituita', sia
8 per orientamento giurisprudenziale concorde nell'affermare che la contumacia del convenuto non equivale a mancata contestazione.
Invero, il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c.,
si applica solo alle parti costituite e, pertanto, “in presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace.
In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda,
indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 2 gennaio
2025, n. 25; cfr. Cass. 14623/2009).
Né può costituire valida prova dell'esistenza del credito la produzione del registro autentico delle vendite Iva, quale scrittura contabile obbligatoria e certificata, ma ugualmente proveniente dal creditore ed avente, quindi, natura unilaterale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le fatture elettroniche e i registri contabili del creditore costituiscono indizi
9 gravi, ma non prova piena dell'esistenza del credito, senza ulteriori riscontri, quali contratti, ordini, DDT o annotazioni nelle scritture del debitore (Cass. civ., Sez. III, n. 1170/2023; Cass. civ., Sez. II,
n. 3581/2024 Cass. civ., Sez. III, n. 4710/2022)).
Pertanto, anche le fatture emesse e annotate nei registri contabili del creditore non costituiscono, di per sé, prova dell'esistenza del credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene e la registrazione nei registri contabili del creditore ha rilevanza fiscale, ma non civile (Cass. civ., Sez. III,
16 gennaio 2023, n. 1170).
Orbene, nel caso di specie, il reclamante non risulta aver assolto l'onere della prova, su di lui incombente, riguardo alla esistenza del credito, essendosi limitato a produrre fatture elettroniche e prospetti contabili, senza fornire documentazione di formazione bilaterale o titoli definitivi, comprovanti la validità del rapporto contrattuale o l'esecuzione della prestazione.
Per quanto suesposto, dunque, il reclamo non può essere accolto.
La mancanza di legittimazione attiva del reclamante preclude la disamina nel merito del ricorso con riguardo allo stato di insolvenza della reclamata.
10 La condanna del reclamante al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della reclamata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
avverso il decreto emesso in data 02.05.2025, pubblicato il
18.06.2025, nel procedimento n. 39/2025, dal Tribunale di Nocera
Inferiore -Sezione Fallimentare, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il reclamo.
2) Nulla per le spese.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno 03.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
11 dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
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