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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16032/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PIANTONI GIOVANNA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti PATERNOSTER ILARIA e PATERNOSTER ANDREA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 30/07/2025, con cui e hanno Parte_1 CP_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento della figlia Per_1
[...]
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.8.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE BEATRICE E ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE CON RELATIVA INDICAZIONE DELLA FREQUENTAZIONE GENITORI - FIGLIA viene affidata ad entrambi i genitori con affido condiviso e con residenza presso l'abitazione di Via Petroboni, di Per_1 proprietà di entrambi i genitori, che resterà assegnata alla Sig.ra mentre il Sig. si sposterà in una altra Pt_1 CP_1
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collocazione abitativa. L'esercizio della responsabilità genitoriale viene esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito a educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. La gestione quotidiana della minore verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori nei rispettivi periodi di permanenza della minore con ciascun genitore.
-In merito alla frequentazione, stante il fatto che entrambi i genitori svolgono la loro attività sulla base di turni assegnati settimanalmente, gli stessi ogni settimana si comunicheranno reciprocamente i turni stessi, per poter frequentare in Per_1 maniera adeguata, precisando che tale modalità operativa è già in corso e che la stessa sta permettendo alla figlia di Per_1 poter frequentare in maniera equilibrata i rispettivi genitori.
In particolare verrà tenuta a weekend alternati fra i genitori (compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi), Per_1 dal venerdì sera fino alla domenica sera verso le 21,00 quando rientrerà alla casa di residenza. Al padre sarà altresì garantito di poter tenere la figlia per due pomeriggi a settimana, con relativo pernotto, previo accordo con la madre.
Inoltre, poiché spesso entrambi i genitori sono impossibilitati a prendere direttamente all'uscita dell'asilo, la stessa Per_1 potrà essere ritirata dai nonni materni o paterni (anche a settimane alterne secondo le esigenze dei nonni stessi) e verrà poi ripresa dai genitori direttamente a casa dei nonni.
Inoltre, si precisa che nei giorni di propria competenza fissati a inizio settimana, qualora il genitore fosse impossibilitato a tenere con sè prima di far intervenire una babysitter, è tenuto a chiedere la disponibilità a tenere la bambina Per_1 all'altro genitore e, in subordine, ai nonni.
Vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni, un anno il giorno della Vigilia di Natale e Santo Stefano e l'altro Per_1 anno il giorno di Natale, presso ciascun genitore.
Vacanze Pasquali: trascorrerà, avendo cura di alternare, di anno in anno, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore. Per_1
Vacanze estive: potrà trascorrere quindici giorni (a partire dall'anno 2026, avendo già pianificato la corrente Per_1 estate), anche non consecutivi, con ciascun genitore, con comunicazione delle date entro il 20 maggio di ogni anno.
PIANO GENITORIALE
Ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c., si ribadisce che le sopracitate frequentazioni, già in atto non hanno creato difficoltà nella minore, e tengono conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte, ad oggi, da e nello specifico: Per_1 frequenta la scuola materna sita a Castelcovati (BS) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 CP_2 alle ore 15.30.
b-i genitori concordano che frequenti un corso di piscina adatto alla sua età una volta a settimana (quest'anno si è Per_1 tenuto nella giornata del giovedì) e si impegnano a farlo frequentare nei giorni di loro competenza. frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, rispettivamente nei periodi di CP_2 competenza di ciascun genitore.
2) CONCORSO NEL MANTENIMENTO DI Per_1
Considerate le condizioni patrimoniali reddituali dei genitori, nonché il periodo di permanenza di presso ciascun Per_1 genitore, il Sig. verserà euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili (entro il giorno 15 di ogni mese) alla Sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di concorso nel mantenimento di fino all'indipendenza economica di quest'ultima. Per_1
CP_ Diversamente, in merito all'assegno unico universale erogato dall' lo stesso verrà percepito integralmente dalla Sig.ra
Pt_1
Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che qui si intende
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integralmente ritrascritto. Il genitore che effettuerà la spesa straordinaria, potrà pretendere il rimborso del 50% da parte dell'altro genitore, il quale dovrà rimborsare, entro e non oltre quindici giorni dall'esibizione della ricevuta/fattura della relativa spesa.
3) CASA FAMILIARE
La casa famigliare sita a Castelcovati, Via Petroboni n. 17/19, è di proprietà di entrambi i genitori, che attualmente stanno altresì versando una rata di mutuo di 358,00 euro mensili. Si precisa che tale rata resterà a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% cadauno, anche se l'abitazione continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra e dalla Pt_1 figlia e assegnata a quest'ultima, mentre il Sig. reperirà una nuova collocazione abitativa. CP_1
4) CONDIZIONI PATRIMONIALI REDDITUALI DEI RICORRENTI
Entrambi lavorano con contratto a tempo indeterminato e non sussiste differenza retributiva rilevante tra i ricorrenti, inquadrati come commessa nella grande distribuzione e OSS ospedaliero, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi che si allegano al presente ricorso e, in particolare, la sig.ra è commessa presso la MD s.p.s. di Cologne, mentre il Sig. Pt_1
è OSS presso la Clinica Ospedaliera S. Rocco sita a Ome (BS) (doc. 3). CP_1
Entrambi sono proprietari soltanto della casa coniugale.
Il Sig. è proprietario dell'autovettura Fiat 500 targata FN243BY, con costi per assicurazione e bollo a suo carico. CP_1
5) QUESTIONI ECONOMICHE TRA I E Parte_2 Pt_1
Per quanto riguarda gli effetti e i beni personali del Sig. si dà atto che gli stessi sono già tutti stati prelevati dalla CP_1 casa familiare.
6) PASSAPORTO E DOCUMENTI
I ricorrenti manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto e carta di identità della figlia minore»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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