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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VELLETTI MONICA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19062/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179445774000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179445774000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma e della Agenzia delle entrate-SI, avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 01794457
74 000, relativa a presunti omessi versamenti IRAP, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi € 1.789,47, per l'anno d'imposta 2018 e a presunti omessi versamenti IRES, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi
€ 3.569,27, per l'anno d'imposta 2018, per debiti tributari della Società,
Società_1, società cancellata dal registro delle imprese in data 28.04.2021.
Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
-Nullità e/o annullabilità e infondatezza della Cartella di Pagamento e dei Ruoli per palese violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602 del 1973; il ricorrente ha contestato di aver ricevuto le Cartelle di
Pagamento intestate a un soggetto giuridico estinto, in quanto trattasi di società cancellata dal registro imprese della Camera di Commercio di Roma in data 28 aprile 2021 (si veda visura camerale – all. n. 3), contestando la violazione degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c, che, ad avviso del ricorrente, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 29969/2019), imporrebbero la nullità di avviso di accertamento notificato al liquidatore di una società estinta, poiché con l'estinzione verrebbe meno il potere di rappresentanza dell'ente estinto da parte del liquidatore, e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.
2. Nullità e/o annullabilità e infondatezza della Cartella di Pagamento e dei Ruoli per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000. Carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo per mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e interessi;
nella Cartella di Pagamento e nei Ruoli impugnati, la SI e l'Ufficio non avrebbero esplicitato il calcolo eseguito per la concreta determinazione delle sanzioni e degli interessi. In sostanza, nella Cartella di Pagamento verrebbero riportate solo le cifre globali pretese, senza essere indicato come si è arrivati a tali calcoli, non specificando le modalità di determinazione degli stessi.
3. Sull'ulteriore nullità e/o annullabilità e infondatezza della Cartella di Pagamento e dei Ruoli per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale al quale ricorrere.
La parte ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Roma chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare l'Agenzia resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso presentato in proprio dal ricorrente Ricorrente_1 per difetto di interesse ad agire, in quanto la Cartella di pagamento impugnata dalla controparte sarebbe stata emessa nei confronti della società Società_1
, con pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti di quest'ultima, con conseguente difetto di interesse ad agire in proprio da parte di Ricorrente_1, inteso come interesse ad evitare la definitività dell'atto impugnato. Secondo l'agenzia resistente nella presente fattispecie la Cartella di pagamento non sarebbe idonea ad incidere negativamente nella sfera patrimoniale del contribuente.
L'Agenzia convenuta ha inoltre rilevato l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso essendo presenti nella cartella di causa gli elementi per consentire di verificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi ed essendo indicata l'autorità presso la quale formulare eventuale impugnazione (requisito peraltro non previsto a pena di nullità dell'atto). L'Agenzia resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'ADER non si è costituita.
All'esito la decisione è stata riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della ragione più liquida, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione in capo al ricorrente. La cartella di causa è stata notificata alla società cancellata, in applicazione dell'art. 28 co. 4 del d.lgs. n.175/2014, nel quale è previsto che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”., Nominativo_1 specie data la cancellazione della società avvenuta nel 2021 la notifica della cartella intervenuta nel 2024 sarebbe regolare, in quanto diretta alla società e non all'odierno ricorrente, nei confronti del quale l'atto in oggetto non contiene alcuna richiesta di pagamento.
Quanto alla giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. n. 29969/2019) il precedente non è del tutto sovrapponibile alla fattispecie di esame poiché nel caso analizzato dalla Suprema Corte la cartella era stata notificata al liquidatore in proprio, e non quale legale rappresentante o liquidatore della società, con conseguente violazione dell'art. 36 DPR n. 602/73 essendo l'atto di imposizione tributaria indirizzato al liquidatore in proprio, e non (come nel caso di specie) alla società cancellata.
La cartella di causa è stata al contrario indirizzata alla società e non al ricorrente che pertanto è privo di legittimazione per la sua impugnazione;
tale decisione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso non potendo il ricorrente dolersi della motivazione di un atto allo stesso non indirizzato.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza con riferimento alla parte convenuta costituita;
nulla per le spese per la parte non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in composizione monocratica,
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate direzione Provinciale II di Roma, le spese di giudizio liquidate in € 1.100 per compensi, oltre accessori se dovuti;
nulla per le spese con riferimento alla parte non costituitasi.
Così deciso addì 28 ottobre 2025 Giudice
Dr.ssa Monica Velletti
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VELLETTI MONICA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19062/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179445774000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179445774000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma e della Agenzia delle entrate-SI, avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 01794457
74 000, relativa a presunti omessi versamenti IRAP, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi € 1.789,47, per l'anno d'imposta 2018 e a presunti omessi versamenti IRES, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi
€ 3.569,27, per l'anno d'imposta 2018, per debiti tributari della Società,
Società_1, società cancellata dal registro delle imprese in data 28.04.2021.
Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
-Nullità e/o annullabilità e infondatezza della Cartella di Pagamento e dei Ruoli per palese violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602 del 1973; il ricorrente ha contestato di aver ricevuto le Cartelle di
Pagamento intestate a un soggetto giuridico estinto, in quanto trattasi di società cancellata dal registro imprese della Camera di Commercio di Roma in data 28 aprile 2021 (si veda visura camerale – all. n. 3), contestando la violazione degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c, che, ad avviso del ricorrente, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 29969/2019), imporrebbero la nullità di avviso di accertamento notificato al liquidatore di una società estinta, poiché con l'estinzione verrebbe meno il potere di rappresentanza dell'ente estinto da parte del liquidatore, e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.
2. Nullità e/o annullabilità e infondatezza della Cartella di Pagamento e dei Ruoli per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000. Carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo per mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e interessi;
nella Cartella di Pagamento e nei Ruoli impugnati, la SI e l'Ufficio non avrebbero esplicitato il calcolo eseguito per la concreta determinazione delle sanzioni e degli interessi. In sostanza, nella Cartella di Pagamento verrebbero riportate solo le cifre globali pretese, senza essere indicato come si è arrivati a tali calcoli, non specificando le modalità di determinazione degli stessi.
3. Sull'ulteriore nullità e/o annullabilità e infondatezza della Cartella di Pagamento e dei Ruoli per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale al quale ricorrere.
La parte ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Roma chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare l'Agenzia resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso presentato in proprio dal ricorrente Ricorrente_1 per difetto di interesse ad agire, in quanto la Cartella di pagamento impugnata dalla controparte sarebbe stata emessa nei confronti della società Società_1
, con pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti di quest'ultima, con conseguente difetto di interesse ad agire in proprio da parte di Ricorrente_1, inteso come interesse ad evitare la definitività dell'atto impugnato. Secondo l'agenzia resistente nella presente fattispecie la Cartella di pagamento non sarebbe idonea ad incidere negativamente nella sfera patrimoniale del contribuente.
L'Agenzia convenuta ha inoltre rilevato l'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso essendo presenti nella cartella di causa gli elementi per consentire di verificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi ed essendo indicata l'autorità presso la quale formulare eventuale impugnazione (requisito peraltro non previsto a pena di nullità dell'atto). L'Agenzia resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'ADER non si è costituita.
All'esito la decisione è stata riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio della ragione più liquida, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione in capo al ricorrente. La cartella di causa è stata notificata alla società cancellata, in applicazione dell'art. 28 co. 4 del d.lgs. n.175/2014, nel quale è previsto che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”., Nominativo_1 specie data la cancellazione della società avvenuta nel 2021 la notifica della cartella intervenuta nel 2024 sarebbe regolare, in quanto diretta alla società e non all'odierno ricorrente, nei confronti del quale l'atto in oggetto non contiene alcuna richiesta di pagamento.
Quanto alla giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. n. 29969/2019) il precedente non è del tutto sovrapponibile alla fattispecie di esame poiché nel caso analizzato dalla Suprema Corte la cartella era stata notificata al liquidatore in proprio, e non quale legale rappresentante o liquidatore della società, con conseguente violazione dell'art. 36 DPR n. 602/73 essendo l'atto di imposizione tributaria indirizzato al liquidatore in proprio, e non (come nel caso di specie) alla società cancellata.
La cartella di causa è stata al contrario indirizzata alla società e non al ricorrente che pertanto è privo di legittimazione per la sua impugnazione;
tale decisione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso non potendo il ricorrente dolersi della motivazione di un atto allo stesso non indirizzato.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza con riferimento alla parte convenuta costituita;
nulla per le spese per la parte non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in composizione monocratica,
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate direzione Provinciale II di Roma, le spese di giudizio liquidate in € 1.100 per compensi, oltre accessori se dovuti;
nulla per le spese con riferimento alla parte non costituitasi.
Così deciso addì 28 ottobre 2025 Giudice
Dr.ssa Monica Velletti