Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 48
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per notifica a società estinta

    La Corte ha ritenuto che la notifica fosse regolare in quanto effettuata alla società cancellata, in applicazione dell'art. 28 co. 4 del d.lgs. n.175/2014, che prevede che l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. La notifica è avvenuta entro tale termine e non era indirizzata al ricorrente in proprio.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di motivazione sul calcolo di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, inclusa la carenza di motivazione, a seguito del rigetto del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale competente

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, inclusa la mancata indicazione dell'organo giurisdizionale, a seguito del rigetto del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 48
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 48
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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