Sentenza breve 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 19/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2024, proposto da Zefiro Net S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;
contro
il Comune di Canicattini Bagni, non costituito in giudizio;
nei confronti
della EL IT PA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari:
- del provvedimento prot. n. 10040 del 7 ottobre 2024, trasmesso il 14 ottobre 2024, con il quale il Responsabile del III Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale U.O.1 – Urbanistica del Comune di Canicattini Bagni ha dichiarato di non poter accogliere la domanda di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs 259/2003 presentata da Zefiro Net e EL IT PA per l’installazione di un impianto di telefonia nel territorio di Canicattini Bagni (SR) – Via Giovanni Falcone snc, N.C.E.U. Foglio n. 13, Particella n. 1311 (codice e nome impianto “SR077 - CANICATTINI BAGNI SUD”); - ove ritenuto necessario, del “verbale della conferenza della conferenza dei servizi del 25 febbraio 2008”, citato dal doc. 1, nella parte in cui avrebbe “espresso soluzioni per il collocamento di stazioni radio base per il servizio di telefonia mobile”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto; nonché per dichiarare e accertare il perfezionamento per silenzio assenso dell’autorizzazione rilasciata a Iliad IT, ai sensi dell’art. 44 comma 10 del d.lgs. n. 259/2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato il rigetto dell’autorizzazione presentata unitamente a EL IT PA (da considerarsi cointeressata e alla quale il ricorso è stato notificato solo ai fini di litis denuntiatio ) per la realizzazione di una SRB ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 così motivato: l’intervento i ) “ricade in zona omogenea ex “C2a” con piano regolatore generale approvato con D.A. 179/DRU del 10/03/1995 e zona omogenea “D2” nella variante e rielaborazione del piano regolatore generale in fase di adozione approvato con delibera di consiglio comunale n. 28 del 22/09/2023”; ii ) “ricade interamente in area di cui al “Piano paesaggistico – ambiti 14 e 17 – comparto 12a – tutela 1” del territorio della provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017”; iii ) l’opera “non è localizzata tra le aree di cui al verbale della conferenza dei servizi del 25/02/2008, nel quale verrebbero espresse le soluzioni per il collocamento di stazioni radio base per il servizio di telefonia mobile”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 44 del d.lgs 259/2003. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Sul perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso.
2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; degli artt. 44 e 49-ter del d.lgs. n. 259/2003; degli artt. 2 e 21- nonies della legge 241/1990. Sulla inefficacia dei provvedimenti impugnati. Sulla adozione dei provvedimenti impugnati senza previo avvio di un procedimento di secondo grado e comunque senza il rispetto dei requisiti stabiliti per l’atto di annullamento in autotutela.
3) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 2, 3, 6 e 21- quater della legge 241/1990; degli artt. 43 e 44 del d.lgs 259/2003; dell’art. 8 della legge 36/2001; dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004.
4) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990, degli artt. 43 e 44 del d.lgs 259/2003.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 – previo avviso ex art. 60 c.p.a. – il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti infraspecificati.
Il primo motivo di ricorso è fondato poiché sull’istanza depositata l’8 luglio 2024 – in ragione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 (nella formulazione ratione temporis vigente) e alla luce del parere positivo dell’ARPA reso il 29 luglio 2024 – si è formato il silenzio-assenso essendo trascorso il termine di sessanta giorni, senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato poiché, anche ove si volesse interpretare il provvedimento impugnato quale espressione dell’esercizio di un potere di autotutela sul silenzio formatosi, si sarebbe imposta la necessaria e previa comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di specie del tutto omessa.
In ogni caso, le motivazioni addotte dall’amministrazione sono infondate dovendosi ricordare che l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2024, n. 5215), essendo così infondata la ragione ostativa indicata nel provvedimento.
Parimenti infondata è l’ulteriore motivazione basata su valutazioni paesaggistiche stante il positivo nulla osta rilasciato da parte della competente Soprintendenza il 27 agosto 2024 e – prescindendo da eventuali profili di riparto di competenze – all’assenza di specifiche e ulteriori ragioni fondanti una diversa valutazione.
Infine, il verbale della conferenza dei servizi del 25 febbraio 2008 citato nel provvedimento impugnato assume una valenza di mero indirizzo e non assurge a nessuno dei modelli procedimentali previsti dalla normativa in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO