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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g.n. 1241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
SE DA ON - Presidente
NZ BE - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1241/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Raguccia Teresa Alba) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Lattuca Santina) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
19 agosto 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno all'altro coniuge.
2. Assegnare la casa familiare, a , con ogni arredo. Controparte_1
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non effettuare, come in effetti non effettuano, alcuna reciproca domanda di contribuzione/mantenimento e di avere, altresì, definito ogni reciproco rapporto di ordine economico, patrimoniale e finanziario e di non avere perciò nulla da pretendere l'una dall'altro.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
09/06/1991 e nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 9.10.2017 a Realmonte (AG), trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Realmonte al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 2017;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, sopra riportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Realmonte;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NZ BE SE DA ON
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
SE DA ON - Presidente
NZ BE - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1241/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Raguccia Teresa Alba) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Lattuca Santina) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
19 agosto 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno all'altro coniuge.
2. Assegnare la casa familiare, a , con ogni arredo. Controparte_1
3. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non effettuare, come in effetti non effettuano, alcuna reciproca domanda di contribuzione/mantenimento e di avere, altresì, definito ogni reciproco rapporto di ordine economico, patrimoniale e finanziario e di non avere perciò nulla da pretendere l'una dall'altro.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
09/06/1991 e nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 9.10.2017 a Realmonte (AG), trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Realmonte al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 2017;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, sopra riportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Realmonte;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NZ BE SE DA ON
(atto firmato digitalmente)
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