CASS
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima la prescrizione attuativa del programma trattamentale che imponga l'obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato, trattandosi di prestazione patrimoniale priva di base legale e, quindi, in contrasto con l'art. 23 Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva disposto che il condannato per reati in materia di stupefacenti versasse duecento euro al mese in favore di una associazione operante nell'ambito del recupero dei giovani tossicodipendenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2024, n. 13525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13525 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto dal M.M. , nato a [...] issis il 18/02/1993 SENTENZA avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di om issis visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ESco CNT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Odello, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13525 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN F"ATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di omissis ammetteva M.M. alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a subite condanne per violazione della normativa penale sugli stupefacenti, e stabiliva, a norma dell'art. 47, commi 5 ss., della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), le relative prescrizioni. Tra queste ultime, il Tribunale includeva (al punto 2) l'obbligo del condannato di rimanere al domicilio in orario compreso tra le 21,00 e le 7,00, «salvo che per motivi di lavoro da documentarsi previarnente» alle forze dell'ordine, nonché (al punto 5) l'obbligo di «versa(re) 200 Euro ogni mese in favore di associazione [...] che opera nell'ambito del recupero dei giovani dalla tossicodipendenza». 2. Ricorre M.M. per cassazione, cori il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ad entrambe le prescrizioni sopra imposte. Quanto a quella sub 2), il giudicante avrebbe omesso di considerare la documentazione allegata dalla difesa, che attestava come il ricorrente lavorasse sino alla mezzanotte. Quanto alla prescrizione sub 5), il giudicante non avrebbe tenuto conto della situazione economica del ricorrente, che non avrebbe permesso di soddisfare la condizione imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è esattamente l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto- reato, nella prospettiva di un ottimale reinserirnento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). 2 Tale essendo la prospettiva della misura alternativa, essa non impone al condannato di astenersi meramente dal reiterare condotte delittuose, ma svolge una funzione propulsiva, che si attua tramite la positiva adozione delle prescrizioni già citate, riguardanti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, il lavoro, la libertà di locomozione e il dovere di adoperarsi in favore della vittima del reato. Le prescrizioni sono legalmente definite dall'art. 47, commi 5, 6 e 7, Ord. pen. 2. Ciò premesso, la doglianza dell'interessato non fa fondamento rispetto all'imposta prescrizione di rientrare la sera al proprio domicilio entro le ore 21, fatte salve le esigenze di lavoro. Si tratta di legittima prescrizione limitativa della libertà di locomozione, che mira a prevenire la recidiva delittuosa e permette al giudice di sorveglianza di saggiare la riacquisita capacità del reo di conformarsi alle regole ordinamentali. L'obbligo di rientro al domicilio è stato già in concreto conformato in modo tale da adattarsi alle necessità lavorative, con il solo onere (perfettamente esigibile) di preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza. Nulla vieta che l'avviso sia dato con ragionevole periodicità. Eventuali criticità potranno sempre essere superate tramite l'intervento del Magistrato di sorveglianza, al quale è dalla legge attribuito il potere di adattare e modificare le prescrizioni iniziali (art. 47, comma 8, Ord. pen.). 3. E' viceversa fondata la doglianza inerente l'imposta prescrizione di versamento periodico di una somma di denaro in favore di associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti. In linea generale, sono illegittime le prescrizioni attuative dell'affidamento in prova che impongano obblighi o divieti non tipizzati, capaci di tradursi in una incontrollata limitazione delle libertà e dei diritti della persona (Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Arnone, Rv. 274756-01; Sez.. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383-01). Se è vero che, all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, si debba anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato (art. 47, comma 7, Ord. pen.), questa Corte ha già ritenuto detta prescrizione non surrogabile con altra che gli imponga - ove in concreto risulti impedita, per mancanza o indisponibilità della persona offesa, o per altra ragione, l'esplicarsi della sua opera di solidarietà - un'attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato e orientamento finallistico di siffatta prescrizione vicaria, sia perché essa rivestirebbe un indebito contenuto afflittivo 3 supplementare (Sez. 1, n. 7520 del 06/12/2001, dep. 2002, Contin, Rv. 221192- 01; Sez. 1, n. 410 del 23/11/2001, dep. 2002, Contin, Rv. 220439-01). Nel caso odierno, poi, si tratta di prescrizione impositiva di una vera e propria prestazione patrimoniale, totalmente priva di base legale, diretta o mediata da titolo giudiziale, in palese violazione dell'art. 23 Cost. Tale prescrizione deve essere rimossa, indipendentemente dall'accertamento delle condizioni economiche dell'affidato, restando tale profilo assorbito nell'ambito della decisione assunta. 4. Segue l'annullamento senza rinvio, in parte qua, dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione del versamento periodico di una somma di denaro in favore di associazioni dedite al recupero dei tossicodipendenti. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso 1'08/02/2024 Il Consigliere estensore l esidente ES o NT Gius 11) e Sa ucia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE eLirna Depositata in Car,eiieria oggi Roma, lì O 3 APR, 2024
udita la relazione svolta dal consigliere ESco CNT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Odello, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13525 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN F"ATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di omissis ammetteva M.M. alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a subite condanne per violazione della normativa penale sugli stupefacenti, e stabiliva, a norma dell'art. 47, commi 5 ss., della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), le relative prescrizioni. Tra queste ultime, il Tribunale includeva (al punto 2) l'obbligo del condannato di rimanere al domicilio in orario compreso tra le 21,00 e le 7,00, «salvo che per motivi di lavoro da documentarsi previarnente» alle forze dell'ordine, nonché (al punto 5) l'obbligo di «versa(re) 200 Euro ogni mese in favore di associazione [...] che opera nell'ambito del recupero dei giovani dalla tossicodipendenza». 2. Ricorre M.M. per cassazione, cori il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ad entrambe le prescrizioni sopra imposte. Quanto a quella sub 2), il giudicante avrebbe omesso di considerare la documentazione allegata dalla difesa, che attestava come il ricorrente lavorasse sino alla mezzanotte. Quanto alla prescrizione sub 5), il giudicante non avrebbe tenuto conto della situazione economica del ricorrente, che non avrebbe permesso di soddisfare la condizione imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è esattamente l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto- reato, nella prospettiva di un ottimale reinserirnento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). 2 Tale essendo la prospettiva della misura alternativa, essa non impone al condannato di astenersi meramente dal reiterare condotte delittuose, ma svolge una funzione propulsiva, che si attua tramite la positiva adozione delle prescrizioni già citate, riguardanti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, il lavoro, la libertà di locomozione e il dovere di adoperarsi in favore della vittima del reato. Le prescrizioni sono legalmente definite dall'art. 47, commi 5, 6 e 7, Ord. pen. 2. Ciò premesso, la doglianza dell'interessato non fa fondamento rispetto all'imposta prescrizione di rientrare la sera al proprio domicilio entro le ore 21, fatte salve le esigenze di lavoro. Si tratta di legittima prescrizione limitativa della libertà di locomozione, che mira a prevenire la recidiva delittuosa e permette al giudice di sorveglianza di saggiare la riacquisita capacità del reo di conformarsi alle regole ordinamentali. L'obbligo di rientro al domicilio è stato già in concreto conformato in modo tale da adattarsi alle necessità lavorative, con il solo onere (perfettamente esigibile) di preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza. Nulla vieta che l'avviso sia dato con ragionevole periodicità. Eventuali criticità potranno sempre essere superate tramite l'intervento del Magistrato di sorveglianza, al quale è dalla legge attribuito il potere di adattare e modificare le prescrizioni iniziali (art. 47, comma 8, Ord. pen.). 3. E' viceversa fondata la doglianza inerente l'imposta prescrizione di versamento periodico di una somma di denaro in favore di associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti. In linea generale, sono illegittime le prescrizioni attuative dell'affidamento in prova che impongano obblighi o divieti non tipizzati, capaci di tradursi in una incontrollata limitazione delle libertà e dei diritti della persona (Sez. 1, n. 54339 del 20/11/2018, Arnone, Rv. 274756-01; Sez.. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383-01). Se è vero che, all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, si debba anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato (art. 47, comma 7, Ord. pen.), questa Corte ha già ritenuto detta prescrizione non surrogabile con altra che gli imponga - ove in concreto risulti impedita, per mancanza o indisponibilità della persona offesa, o per altra ragione, l'esplicarsi della sua opera di solidarietà - un'attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato e orientamento finallistico di siffatta prescrizione vicaria, sia perché essa rivestirebbe un indebito contenuto afflittivo 3 supplementare (Sez. 1, n. 7520 del 06/12/2001, dep. 2002, Contin, Rv. 221192- 01; Sez. 1, n. 410 del 23/11/2001, dep. 2002, Contin, Rv. 220439-01). Nel caso odierno, poi, si tratta di prescrizione impositiva di una vera e propria prestazione patrimoniale, totalmente priva di base legale, diretta o mediata da titolo giudiziale, in palese violazione dell'art. 23 Cost. Tale prescrizione deve essere rimossa, indipendentemente dall'accertamento delle condizioni economiche dell'affidato, restando tale profilo assorbito nell'ambito della decisione assunta. 4. Segue l'annullamento senza rinvio, in parte qua, dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione del versamento periodico di una somma di denaro in favore di associazioni dedite al recupero dei tossicodipendenti. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso 1'08/02/2024 Il Consigliere estensore l esidente ES o NT Gius 11) e Sa ucia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE eLirna Depositata in Car,eiieria oggi Roma, lì O 3 APR, 2024