Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2024, n. 13525
CASS
Sentenza 8 febbraio 2024

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima la prescrizione attuativa del programma trattamentale che imponga l'obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato, trattandosi di prestazione patrimoniale priva di base legale e, quindi, in contrasto con l'art. 23 Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva disposto che il condannato per reati in materia di stupefacenti versasse duecento euro al mese in favore di una associazione operante nell'ambito del recupero dei giovani tossicodipendenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2024, n. 13525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13525
    Data del deposito : 8 febbraio 2024

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