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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1406/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010100391 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 03.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. TD9010100391/2025 ex artt. 32 e 41 bis del Dpr. n. 600/1973, notificato in data 18.08.2025, l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia accertava a carico di Ricorrente_1 un maggior reddito imponibile in relazione alle operazioni finanziarie rilevate sul conto corrente del predetto per il periodo 01.01.2020/31.12.2021, rideterminando il reddito in euro 109.468,00, a fronte del reddito dichiarato di euro 94.953,00, ai fini dell'imposta sostituiva (+ euro 2.177,00), con contestuale irrogazione delle sanzioni previste per la presentazione di dichiarazione infedele.
Con ricorso in data 23.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 25.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 14.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
03.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia e le parti presenti hanno discusso la causa;
indi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, trattandosi di giudizio instaurato dopo giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 25.10.2025 (cfr. D.Lgs. n.
220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, l'avviso di accertamento impugnato dall'odierno ricorrente n. TD9010100391/2025 risulta emesso all'esito del controllo della posizione fiscale per l'anno d'imposta 2021, con rideterminazione rideterminato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 bis del Dpr. n. 600/73, del reddito imponibile dichiarato e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge per infedele presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel corso del procedimento, l'Agenzia, preso atto dei compensi (euro 121.735,00) indicati dal contribuente nel Quadro LM del Modello Redditi PF/2022 in relazione all'attività professionale svolta in regime forfettario e dei risultati delle indagini finanziarie eseguite nei suoi confronti, ha chiesto dei chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza fiscale di alcune operazioni annotate nei rapporti di conto corrente bancario (compensi potenziali), evidenziando che l'art. art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr. n. 600/73 fissa una presunzione legale con conseguente inversione dell'onere della prova ovvero, nel caso specifico, l'onere per il contribuente di dimostrare di aver tenuto conto, ai fini delle imposte dirette, delle operazioni oggetto di segnalazione o l'irrilevanza fiscale delle stesse. In effetti, la documentazione contabile del contribuente e i chiarimenti forniti dallo stesso nell'incontro fissato per il giorno 13.05.2025 hanno evidenziato che alcune operazioni, benché rilevanti ai fini fiscali, non erano state considerate ai fini della determinazione del reddito imponibile dichiarato: di conseguenza, l'Agenzia in data 21.05.2025 ha comunicato al contribuente lo schema d'atto contenente gli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso dell'attività istruttoria, nonché gli importi ritenuti accertabili
(a titolo di reddito e di imposta sostitutiva).
In data 16.07.2025 il contribuente ha trasmesso le sue osservazioni allo schema d'atto, disattese dall'Agenzi di Vibo Valentia, in quanto del tutto insufficienti ad assolvere all'onere probatorio gravante su di esso contribuente, a fronte della presunzione legale prevista dall'art.32 comma 1, n. 2, del Dpr. n. 600/73; in particolare, per le seguenti ragioni, sinteticamente riportate: 1) la giustificazione fornita in merito ai versamenti di euro 800,00 ed euro 600,00 in data 22.06.2021 e in data 12.07.2021 (prestito familiare a fronte di temporanee difficoltà economiche) non è stata ritenuta idonea a provare, in modo certo ed inconfutabile, l'irrilevanza fiscale dell'operazione;
2) la giustificazione relativa al versamento di euro 1.622,40 in data 5.11.2021 (operazione di giroconto tra conto correnti intestati al contribuente) non ha trovato conferma negli estratti conto allegati, non risultando alcun addebito nella data e per l'importo indicati;
3) la differenza di euro 2.955,00 tra accrediti (euro 8.105,00) e addebiti (5.150,00), relativi alla carta di credito, non ha trovato riscontro concreto nella documentazione allegata, non potendo essere giustificata da quanto riferito dal contribuente (“risultano essere movimentazioni contabili relative a ricariche effettuate sulla carta di credito nel corso dell'anno”).
Quindi, alla luce degli elementi emersi, l'Agenzia ha accertato, ai sensi dell'art.41 bis del Dpr. n. 600/73, il maggior reddito imponibile di euro 109.468,00 (a fronte di euro 94.953,00 dichiarato) ai fini dell'imposta sostitutiva (+ euro 2.177,00), con contestuale irrogazione delle sanzioni previste per la presentazione di dichiarazione infedele.
Orbene, fatta questa breve premessa, la Corte, in primo luogo, ritiene che sia del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione sollevata dalla parte ricorrente. Infatti, nell'avviso impugnato vi è il chiaro richiamo alle dichiarazioni reddituali rese dal contribuente, ovviamente già conosciute dal medesimo, e alle attività istruttorie svolte dall'Ufficio, nonché degli elementi, chiaramente e analiticamente enunciati, posto a base delle valutazioni compiute e delle conclusioni adottate (cfr. l'avviso di accertamento in oggetto).
Per quanto attiene al merito della vicenda in oggetto, va evidenziato che l'onere probatorio grava sul contribuente, come chiaramente sancito dall'art. 32, comma I, n. 2), del Dpr. n. 600/1973, il quale così dispone: “I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
Insomma, la norma in oggetto prevede una presunzione legale in favore dell'Erario, come ribadito dalla
Suprema Corte: “In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze" (cfr. Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 5529/2025; Cass. n. 26971/2025).
Ebbene, nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il ricorrente non ha fornito una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili.
In particolare, in riferimento ai versamenti di euro 800,00 ed euro 600,00 in data 22.06.2021 e in data
12.07.2021 (asserito prestito familiare a fronte di temporanee difficoltà economiche), non risulta allegato alcun documento atto ad attestare la giustificazione addotta dal ricorrente, relativa alle difficoltà familiari e al soggetto al quale sarebbe stato effettuato tal prestito infruttifero (cfr. la documentazione allegata al fascicolo telematico di parte); in riferimento, poi, al versamento di euro 1.622,40 in data 05.11.2021 (asserita operazione di giroconto tra conti correnti intestati allo stesso ricorrente, Credito IL c/c n. Conto_Corrente_1; Intesa AN OL c/c n. Conto_Corrente_2), effettivamente dall'esame dei suddetti conti correnti non si evince alcun addebito nella data indicata e per l'importo indicato sul conto corrente n. Conto_Corrente_1: peraltro, l'odierno ricorrente nemmeno fornisce una concreta prova documentale rispetto alle generiche asserzioni contenute nella memoria illustrativa depositata in data 03.01.2026, pag. 5 (“Orbene, la verifica dell'Ufficio è stata parziale e formalistica, basandosi unicamente sull'assenza dell'importo esatto indicato nel solo conto Conto_Corrente_1 Credem, senza verificare la possibilità che la somma sia transitata su altro conto corrente intestato al contribuente ovvero l'eventualità che il versamento possa derivare da prelievi precedenti non ancora utilizzati, rimesse familiari, o altri fondi leciti.
Il contribuente ha offerto una plausibile ricostruzione della provenienza delle somme e l'Ufficio ha omesso qualsiasi considerazione su tale giustificazione, limitandosi a rilevare la mancanza del movimento bancario su un singolo conto)”;
in riferimento, in ultimo, alla differenza di euro 2.955,00 tra accrediti (euro 8.105,00) e addebiti (5.150,00), relativi alla carta di credito (asserite mere operazioni di giroconto), dall'esame della documentazione bancaria allegata (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente) si evince che effettivamente tale differenza sussiste e non è individuabile alcun riscontro documentale ad asserite operazioni di semplici ricariche di somme provenienti dal conto corrente intestato all'odierno ricorrente: peraltro, l'odierno ricorrente nemmeno fornisce una concreta prova documentale rispetto alle generiche asserzioni contenute anche nella memoria illustrativa depositata in data 03.01.2026, pag. 5 (“Le operazioni registrate al 31/12 risultano essere movimentazioni contabili relative a ricariche effettuate dal contribuente dal proprio conto corrente sulla propria carta di credito al fine di effettuare acquisti giornalieri per i bisogni familiari con moneta elettronica durante tutto il corso dell'anno come da estratto conto versato in atti.
La data contabile di fine esercizio non riflette la reale natura e tempistica delle operazioni che erroneamente dall'Ufficio vengono considerate tutte alla data del 31.12.2021)”.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Agenzia, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 23.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 25.10.2025 e depositato in data 14.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico dott. Luigi Barrella
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1406/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010100391 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 03.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. TD9010100391/2025 ex artt. 32 e 41 bis del Dpr. n. 600/1973, notificato in data 18.08.2025, l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia accertava a carico di Ricorrente_1 un maggior reddito imponibile in relazione alle operazioni finanziarie rilevate sul conto corrente del predetto per il periodo 01.01.2020/31.12.2021, rideterminando il reddito in euro 109.468,00, a fronte del reddito dichiarato di euro 94.953,00, ai fini dell'imposta sostituiva (+ euro 2.177,00), con contestuale irrogazione delle sanzioni previste per la presentazione di dichiarazione infedele.
Con ricorso in data 23.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il suddetto avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 25.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 14.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
03.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia e le parti presenti hanno discusso la causa;
indi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, trattandosi di giudizio instaurato dopo giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 25.10.2025 (cfr. D.Lgs. n.
220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, l'avviso di accertamento impugnato dall'odierno ricorrente n. TD9010100391/2025 risulta emesso all'esito del controllo della posizione fiscale per l'anno d'imposta 2021, con rideterminazione rideterminato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 bis del Dpr. n. 600/73, del reddito imponibile dichiarato e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge per infedele presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel corso del procedimento, l'Agenzia, preso atto dei compensi (euro 121.735,00) indicati dal contribuente nel Quadro LM del Modello Redditi PF/2022 in relazione all'attività professionale svolta in regime forfettario e dei risultati delle indagini finanziarie eseguite nei suoi confronti, ha chiesto dei chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza fiscale di alcune operazioni annotate nei rapporti di conto corrente bancario (compensi potenziali), evidenziando che l'art. art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr. n. 600/73 fissa una presunzione legale con conseguente inversione dell'onere della prova ovvero, nel caso specifico, l'onere per il contribuente di dimostrare di aver tenuto conto, ai fini delle imposte dirette, delle operazioni oggetto di segnalazione o l'irrilevanza fiscale delle stesse. In effetti, la documentazione contabile del contribuente e i chiarimenti forniti dallo stesso nell'incontro fissato per il giorno 13.05.2025 hanno evidenziato che alcune operazioni, benché rilevanti ai fini fiscali, non erano state considerate ai fini della determinazione del reddito imponibile dichiarato: di conseguenza, l'Agenzia in data 21.05.2025 ha comunicato al contribuente lo schema d'atto contenente gli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso dell'attività istruttoria, nonché gli importi ritenuti accertabili
(a titolo di reddito e di imposta sostitutiva).
In data 16.07.2025 il contribuente ha trasmesso le sue osservazioni allo schema d'atto, disattese dall'Agenzi di Vibo Valentia, in quanto del tutto insufficienti ad assolvere all'onere probatorio gravante su di esso contribuente, a fronte della presunzione legale prevista dall'art.32 comma 1, n. 2, del Dpr. n. 600/73; in particolare, per le seguenti ragioni, sinteticamente riportate: 1) la giustificazione fornita in merito ai versamenti di euro 800,00 ed euro 600,00 in data 22.06.2021 e in data 12.07.2021 (prestito familiare a fronte di temporanee difficoltà economiche) non è stata ritenuta idonea a provare, in modo certo ed inconfutabile, l'irrilevanza fiscale dell'operazione;
2) la giustificazione relativa al versamento di euro 1.622,40 in data 5.11.2021 (operazione di giroconto tra conto correnti intestati al contribuente) non ha trovato conferma negli estratti conto allegati, non risultando alcun addebito nella data e per l'importo indicati;
3) la differenza di euro 2.955,00 tra accrediti (euro 8.105,00) e addebiti (5.150,00), relativi alla carta di credito, non ha trovato riscontro concreto nella documentazione allegata, non potendo essere giustificata da quanto riferito dal contribuente (“risultano essere movimentazioni contabili relative a ricariche effettuate sulla carta di credito nel corso dell'anno”).
Quindi, alla luce degli elementi emersi, l'Agenzia ha accertato, ai sensi dell'art.41 bis del Dpr. n. 600/73, il maggior reddito imponibile di euro 109.468,00 (a fronte di euro 94.953,00 dichiarato) ai fini dell'imposta sostitutiva (+ euro 2.177,00), con contestuale irrogazione delle sanzioni previste per la presentazione di dichiarazione infedele.
Orbene, fatta questa breve premessa, la Corte, in primo luogo, ritiene che sia del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione sollevata dalla parte ricorrente. Infatti, nell'avviso impugnato vi è il chiaro richiamo alle dichiarazioni reddituali rese dal contribuente, ovviamente già conosciute dal medesimo, e alle attività istruttorie svolte dall'Ufficio, nonché degli elementi, chiaramente e analiticamente enunciati, posto a base delle valutazioni compiute e delle conclusioni adottate (cfr. l'avviso di accertamento in oggetto).
Per quanto attiene al merito della vicenda in oggetto, va evidenziato che l'onere probatorio grava sul contribuente, come chiaramente sancito dall'art. 32, comma I, n. 2), del Dpr. n. 600/1973, il quale così dispone: “I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
Insomma, la norma in oggetto prevede una presunzione legale in favore dell'Erario, come ribadito dalla
Suprema Corte: “In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze" (cfr. Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 5529/2025; Cass. n. 26971/2025).
Ebbene, nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il ricorrente non ha fornito una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili.
In particolare, in riferimento ai versamenti di euro 800,00 ed euro 600,00 in data 22.06.2021 e in data
12.07.2021 (asserito prestito familiare a fronte di temporanee difficoltà economiche), non risulta allegato alcun documento atto ad attestare la giustificazione addotta dal ricorrente, relativa alle difficoltà familiari e al soggetto al quale sarebbe stato effettuato tal prestito infruttifero (cfr. la documentazione allegata al fascicolo telematico di parte); in riferimento, poi, al versamento di euro 1.622,40 in data 05.11.2021 (asserita operazione di giroconto tra conti correnti intestati allo stesso ricorrente, Credito IL c/c n. Conto_Corrente_1; Intesa AN OL c/c n. Conto_Corrente_2), effettivamente dall'esame dei suddetti conti correnti non si evince alcun addebito nella data indicata e per l'importo indicato sul conto corrente n. Conto_Corrente_1: peraltro, l'odierno ricorrente nemmeno fornisce una concreta prova documentale rispetto alle generiche asserzioni contenute nella memoria illustrativa depositata in data 03.01.2026, pag. 5 (“Orbene, la verifica dell'Ufficio è stata parziale e formalistica, basandosi unicamente sull'assenza dell'importo esatto indicato nel solo conto Conto_Corrente_1 Credem, senza verificare la possibilità che la somma sia transitata su altro conto corrente intestato al contribuente ovvero l'eventualità che il versamento possa derivare da prelievi precedenti non ancora utilizzati, rimesse familiari, o altri fondi leciti.
Il contribuente ha offerto una plausibile ricostruzione della provenienza delle somme e l'Ufficio ha omesso qualsiasi considerazione su tale giustificazione, limitandosi a rilevare la mancanza del movimento bancario su un singolo conto)”;
in riferimento, in ultimo, alla differenza di euro 2.955,00 tra accrediti (euro 8.105,00) e addebiti (5.150,00), relativi alla carta di credito (asserite mere operazioni di giroconto), dall'esame della documentazione bancaria allegata (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente) si evince che effettivamente tale differenza sussiste e non è individuabile alcun riscontro documentale ad asserite operazioni di semplici ricariche di somme provenienti dal conto corrente intestato all'odierno ricorrente: peraltro, l'odierno ricorrente nemmeno fornisce una concreta prova documentale rispetto alle generiche asserzioni contenute anche nella memoria illustrativa depositata in data 03.01.2026, pag. 5 (“Le operazioni registrate al 31/12 risultano essere movimentazioni contabili relative a ricariche effettuate dal contribuente dal proprio conto corrente sulla propria carta di credito al fine di effettuare acquisti giornalieri per i bisogni familiari con moneta elettronica durante tutto il corso dell'anno come da estratto conto versato in atti.
La data contabile di fine esercizio non riflette la reale natura e tempistica delle operazioni che erroneamente dall'Ufficio vengono considerate tutte alla data del 31.12.2021)”.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Agenzia, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 23.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 25.10.2025 e depositato in data 14.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico dott. Luigi Barrella