Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA t IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01428,EZ ONE TERZ CASSAZIONE Oggetto Fideiussion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 21668/98 Cron. 3749 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Michele VARRONE - Consigliere Rep. 394. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud.19/11/01 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copła studio sul ricorso proposto da: dal Sig. ---SOLE 24 ORE per diritti AL PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4 FEB 2002 1 IL CANCELLIERE LAURA MANTEGAZZA 24, presso il sig DI LUIGI, DO LOPARDI, giusta delega difeso dall'avvocato in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
AB ON, ER DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA с MIRABELLO 11, presso lo studio dell'avvocato FABIO DE PRIAMO, difesi dall'avvocato ANNA MARIA RAMALLI, giusta delega in 4 2001 atti;
1965 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 234/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 17/03/98 e depositata il 18/08/98 (R.G. 11/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Riccardo LOPARDI;
udito l'Avvocato Anna Maria RAMALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del II motivo di ricorso ed il rigetto nel resto. 3 -2- き SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 15 novembre 1985, NI IO e CO LA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila SQ ER, deducendo che quali soci della S.r.l. Aquila Latte avevano prestato, unitamente al ER e ad altro socio, fideiussione alla banca CARISPAQ per lo scoperto di conto corrente della citata società e che sollecitati dalla banca ad estinguere la posizione debitoria della società avevano pagato oltre la propria quota anche quella benché avessero convenuto di dovuta dal ER, ripartire il debito societario in parti uguali. Concludevano quindi chiedendo la condanna del ER al pagamento in loro favore della somma di lire 17.760.160, oltre interessi;
chiedevano altresì la convalida del sequestro autorizzato dal Presidente del Tribunale di L'Aquila su un immobile del convenuto. Il ER si costituiva in giudizio, esponendo che nel giugno 1984 aveva versato la somma di lire 28.773.000, pari ad un quarto dell'esposizione debitoria della società, sul conto corrente della società stessapresso la 3 CARISPAQ, così estinguendo il proprio debito. Chiedeva quindi il rigetto delle domande di condanna e di convalida del sequestro conservativo. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il LI al pagamento della somma indicata. Proposto appello la Corte d'appello di L'Aquila lo rigettava, con condanna alle spese. Avverso questa sentenza SQ ER propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. NI IO e CO LA Il ER ha resistono con controricorso. depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ER lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 C.C., nonché il difetto di motivazione. Il ricorrente richiama il principio affermato dalla Cassazione (12 aprile 1987, n. 3655) secondo cui qualora il convenuto per il pagamento di un determinato debito eccepisca di nulla dovere per avere già effettuato il pagamento, il creditore, che neghi l'imputabilità di tale دو " pagamento al debito dedotto in giudizio, non può limitarsi ad allegare e provare di più debiti della controparte l'esistenza stessa, ma deve altresì provare che gli scaduti oppure, in caso di debiti stessi sono che l'imputazione va fatta omogenei, proporzionalmente ad essi>>. Ciò premesso, il ricorrente deduce che aveva versato sul corrente della società un suo assegno di lire 28.7390.000, pari ad un quarto dell'esposizione debitoria, e che era ovvio che per estinguere la fideiussione occorreva proprio alimentare il conto corrente che la società intratteneva con la banca. Avuto riguardo al principio indicato, la Corte d'appello aveva erroneamente e con affermazioni apodittiche di tale pagamento, poichénegato l'imputazione le controparti, a fronte del pagamento indicato, non avevano provato che sussistevano altri debiti del ER. Il motivo è privo di fondamento. Il principio di diritto richiamato dal più volte affermato da questa Cortericorrente - (v. di recente, in termini, Cass. 18 dicembre 5 77 1999, n. 14282) presuppone provato il pagamento con efficacia estintiva;
in tal caso spetta a chi contesta provare il diverso credito al quale il pagamento sarebbe imputabile. Nel caso di specie d'appello ha escluso che alla somma La Corte versata dal ER sul conto corrente della società potesse riconoscersi efficacia estintiva del debito in questione, poiché si trattava di un versamento fatto un anno prima, prevenendo e nonaddirittura le diffide delle banche corrispondente a quanto il ER avrebbe dovuto pagare, che non poteva quindi essere imputato ex post a ripianamento del debito per eliminare le garanzie. Avuto riguardo a ciò ha concluso nel senso che non poteva ritenersi trasferito sugli attori l'onere di provare la destinazione del versamento. Così decidendo, la Corte territoriale non ha violato le norme indicate e non ha invertito l'onere della prova. La valutazione effettuata attiene al merito ei come tale, in quanto adeguatamente e logicamente motivata e idonea a far cogliere la ratio decidendi, non 6 sede. Tanto più se si censurabile in questa descritto nella sentenza considera il contesto impugnata e, cioè, la circostanza che il IO e il LA agiscono in regresso dopo aver pagato la banca garante e il RR sostiene l'efficacia estintiva del suo debito quale un pagamento fideiussore, deducendo, però, effettuato in sostanza alla società. Da quanto detto risulta chiaro che le doglianze svolte dal ricorrente più che esplicitare la denunziata violazione di legge e il vizio di motivazione, tendono ad una rilettura della decisione della Corte d'appello, criticando, inammissibilmente in questa sede, il convincimento espresso dai giudici di merito in modo difforme alle aspettative riposte.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033-2041 C.C., nonché l'omessa pronunzia e il difetto assoluto di motivazione. Espone che nel terzo motivo del ricorso in appello aveva dedotto che, ove il pagamento fosse stato ritenuto non supportato da un rapporto causale, doveva 7 accreditarsi in suo favore l'importo indebitamente pagato ex art. 2033 c.c. ovvero ex art. 2041 c.c. In ogni caso il ER avrebbe dovuto giovarsi dell'integrale compensazione del preteso credito ovvero essere condannato alla minor somma di lire 3.395.160. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti, consentito versandosi in tema di error in procedendo, risulta che in appello il RR aveva svolto l'eccezione di compensazione, adducendo l'esistenza di un suo credito in applicazione delle disposizioni sopra richiamate. Ora poiché trova applicazione ratione temporis l'art. 345 nella sua formulazione anteriore alla novella del 1990, entrata in vigore per quanto qui interessa nell'aprile 1995, era ammissibile. l'eccezione di compensazione fronte di ciò la Corte territoriale ha completamente omesso di pronunziare su tale eccezione, con ciò violando la disposizione processuale di cui all'art. 112 c.p.c. I controricorrenti osservano che in ogni caso la domanda in questione si sarebbe dovuta spiegare, 008 و non nei loro confronti, ma nei confronti dell'accipiens, cioè, della banca. Il profilo dedotto attiene, non al profilo processuale della sussistenza o meno dell'omessa pronunzia, ma al fondamento dell'eccezione e come tale estraneo all'ambito del motivo.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce e 2697 c.C.,la violazione degli artt. 671 c.p.c. nonché il difetto di motivazione, lamentando che erroneamente era stato convalidato il sequestro conservativo, in quanto non sussisteva il essendo l'immobile in questione periculum in mora, di valore assai superiore al credito, per aver acquistato anche la metà di proprietà della moglie, ed avendo egli venduto solamente un "garage". Il motivo non può essere accolto. Non Si riscontra, infatti, né l'allegata violazione di legge né il vizio di motivazione ha ritenuto denunziato. La Corte territoriale " sussistente il periculum in mora, con una - sintetica, essendo motivazione che, per quanto di disposizione, fondata sull'esistenza di atti 9 lascia chiaramente intendere in che consiste il convincimento dei giudici e il percorso logico dagli stessi seguìto; mentre il ricorrente contrappone a quel convincimento il proprio, censurando, ancora una volta inammissibilmente in questa sede, la decisione di merito della Corte territoriale.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce un punto decisivo,l'omessa motivazione su considerando che la Corte d'appello non aveva speso neppure una parola riguardo le richieste istruttorie proposte in sede di conclusioni, che non mira (va) no solo al riesame a chiarimenti del teste Colantoni ex art. 257 c.p.c., ma a provare circostanze nuove e decisive. Anche questo motivo è privo di fondamento. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve a pena di inammissibilitàcontenere - in ossequio al principio di autosufficienza l'indicazione - del capitolato di prova (v. ex plurimis Cass. 1 10 r agosto 2001, n. 10493). Il ricorrente nel motivo il contenuto della prova non indica neppure richiesta e della prova in relazione alla quale 109T 129.11 effettuare la rinnovazione dell'esame del teste, 456T 3099 non consentendo, dunque, il controllo sulla ТОТ. 160, 10 decisività del punto in questione. Per quanto detto il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, con rigetto degli altri. In relazione al motivo accolto la sentenza va cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso D ( rigetta gli altri;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 19 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. тала в идет Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERECT 4.11-02 Gina Casoli oggi, I H IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoll 11