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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Telefono_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Bari - Via Melo 97 70100 Bari BA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. EQG GCG 00000716042 CONT. UNIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2/2024 RGA i Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 645/5/2023, depositata il
3/5/2023, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso l'invito al pagamento a titolo di integrazione del preteso insufficiente versamento del contributo unificato per l'ulteriore per € 421,50, emesso da Equitalia Giustizia per conto del Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Bari in data
14/08/2021 e notificato alle parti in data 21/02/2022.
La difesa dei contribuenti ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato invito di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito in appello.
La difesa dei contribuenti ha depositato memoria illustrativa in data 09/01/2026 con cui ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore e udito, in collegamento da remoto, l'Avv. Difensore_1 difensore dei contribuenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello è fondato.
Osserva il Collegio che nel processo tributario la regola generale è che le spese seguono la soccombenza.
Solo eccezionalmente, con adeguata motivazione, è possibile, sulla base di gravi ed eccezionali ragioni, disporre la compensazione delle spese processuali. Va richiamata, sul punto, in tal senso, la recente
Ordinanza Cass. Sez. Trib. del 22/07/2025 n. 20755. La difesa degli appellanti censura il capo della sentenza di prime cure con il quale la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Bari ha così statuito: <sussistono giustificate ragioni per compensare le spese processuali stante la iniziale incertezza della questione. il c.u. resta definitivamente a carico ricorrente>>.
Va osservato, però, che la stessa sentenza gravata ha precisato che <secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato (ex plurimis cass. 11 marzo 2013 n. 6053) “la determinazione del contributo unificato deve essere effettuato sulla base valore dichiarato nella domanda giudiziale”>>.
Una volta che la sentenza di prime cure aveva acclarato che la giurisprudenza in senso favorevole ai contribuenti, sul punto, ara consolidata quanto meno a partire dal 2013, anno al quale risale la sentenza della Cassazione richiamata n. 6053/2013, appare evidente che “la iniziale incertezza della questione”, in realtà, non era sussistente ove si consideri che il ricorso di primo grado è stato depositato il 14/09/2022, vale a dire nove anni dopo la su richiamata pronuncia della Corte di Cassazione.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dai contribuenti sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, è fondato e va, pertanto, accolto con parziale riforma dell'impugnata sentenza nel capo in cui dispone la compensazione delle spese del primo grado del giudizio e statuisce che il contributo resta a carico dei ricorrenti dovendosi, al contrario, statuire che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo mentre il contributo unificato va posto a carico del Ministero della Giustizia –
Corte d'Appello di Bari quale amministrazione soccombente.
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello proposto dai sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato invito al pagamento, meglio in epigrafe indicato;
condanna il Ministero della Giustizia –
Corte d'Appello di Bari al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dei contribuenti che si liquidano nella complessiva somma di € 1.100,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dei contribuenti, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93, 1° comma, c.p.c.; dispone, infine, la restituzione, in favore dei contribuenti, di quanto dai medesimi versato a titolo di contributo unificato per il doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Telefono_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Bari - Via Melo 97 70100 Bari BA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. EQG GCG 00000716042 CONT. UNIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2/2024 RGA i Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari n. 645/5/2023, depositata il
3/5/2023, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso l'invito al pagamento a titolo di integrazione del preteso insufficiente versamento del contributo unificato per l'ulteriore per € 421,50, emesso da Equitalia Giustizia per conto del Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Bari in data
14/08/2021 e notificato alle parti in data 21/02/2022.
La difesa dei contribuenti ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato invito di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito in appello.
La difesa dei contribuenti ha depositato memoria illustrativa in data 09/01/2026 con cui ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore e udito, in collegamento da remoto, l'Avv. Difensore_1 difensore dei contribuenti, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello è fondato.
Osserva il Collegio che nel processo tributario la regola generale è che le spese seguono la soccombenza.
Solo eccezionalmente, con adeguata motivazione, è possibile, sulla base di gravi ed eccezionali ragioni, disporre la compensazione delle spese processuali. Va richiamata, sul punto, in tal senso, la recente
Ordinanza Cass. Sez. Trib. del 22/07/2025 n. 20755. La difesa degli appellanti censura il capo della sentenza di prime cure con il quale la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Bari ha così statuito: <sussistono giustificate ragioni per compensare le spese processuali stante la iniziale incertezza della questione. il c.u. resta definitivamente a carico ricorrente>>.
Va osservato, però, che la stessa sentenza gravata ha precisato che <secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato (ex plurimis cass. 11 marzo 2013 n. 6053) “la determinazione del contributo unificato deve essere effettuato sulla base valore dichiarato nella domanda giudiziale”>>.
Una volta che la sentenza di prime cure aveva acclarato che la giurisprudenza in senso favorevole ai contribuenti, sul punto, ara consolidata quanto meno a partire dal 2013, anno al quale risale la sentenza della Cassazione richiamata n. 6053/2013, appare evidente che “la iniziale incertezza della questione”, in realtà, non era sussistente ove si consideri che il ricorso di primo grado è stato depositato il 14/09/2022, vale a dire nove anni dopo la su richiamata pronuncia della Corte di Cassazione.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dai contribuenti sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, è fondato e va, pertanto, accolto con parziale riforma dell'impugnata sentenza nel capo in cui dispone la compensazione delle spese del primo grado del giudizio e statuisce che il contributo resta a carico dei ricorrenti dovendosi, al contrario, statuire che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo mentre il contributo unificato va posto a carico del Ministero della Giustizia –
Corte d'Appello di Bari quale amministrazione soccombente.
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l'appello proposto dai sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato invito al pagamento, meglio in epigrafe indicato;
condanna il Ministero della Giustizia –
Corte d'Appello di Bari al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dei contribuenti che si liquidano nella complessiva somma di € 1.100,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dei contribuenti, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93, 1° comma, c.p.c.; dispone, infine, la restituzione, in favore dei contribuenti, di quanto dai medesimi versato a titolo di contributo unificato per il doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026